L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore anche se dopo la disdetta ha trasferito altrove la propria attività
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spetta al conduttore per il solo fatto che il locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione e che l'intervenuta disdetta inviata dal locatore è idonea a far sorgere, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento.
Risulta del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al recesso, abbia cessato di svolgere la sua attività, ancorché prima della cessazione del rapporto, o che, a seguito della comunicazione del locatore di non voler proseguire la locazione, egli abbia trasferito altrove la propria attività.
Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 18812/15.
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