Tutte le indennità di disoccupazione previste dalla normativa vigente » Quando come e perchè spettano

Tutte le indennità di disoccupazione previste dalla normativa vigente » Quando come e perchè spettano

Il quadro completo di tutte le indennità di disoccupazione che sono attualmente previste dalla normativa vigente: tra le più importanti, ASPi, NASDI DISS-COLL.

L'INPS eroga prestazioni a sostegno del reddito in favore di soggetti che hanno perso il lavoro, se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

La procedura per la richiesta è differente a seconda della tipologia di indennità.

Nell'articolo che segue, dunque, vogliamo fornirvi il quadro completo di tutti i benefici previsti dalla legge.

Panoramica completa sulle indennità di disoccupazione erogate dall'INPS

Prima di approfondire le prestazioni più importanti, vi forniamo una panoramica completa sulle indennità di disoccupazione erogate dall'INPS.

NASPI: INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE (PER LAVORATORI LICENZIATI DAL 1° MAGGIO 2015)

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato.

NASPI ANTICIPATA (INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ): INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE EROGATA IN UNICA SOLUZIONE (PER LAVORATORI LICENZIATI DAL 1° MAGGIO 2015)

Il beneficiario dell'indennità NASpI, che intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo.

La NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° Maggio 2015.

ASDI – ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I BENEFICIARI DI NASPI

L'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano ancora in stato di disoccupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno, con un'attestazione ISEE non superiore a 5.000 euro e, alternativamente, abbiano più di 55 anni o abbiano un minore nel nucleo familiare (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

DIS-COLL: INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE PER CO. CO. CO. E CO. CO. PRO.

L'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti (DIS-COLL 2015).

Detta prestazione è stata successivamente prorogata dall'art. 1, comma 310, legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016).

La prestazione non è più prevista per le cessazioni involontarie dai rapporti di collaborazione intervenute a fare data dal 1° gennaio 2017.

DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI IN ITALIA DOPO UN PERIODO DI LAVORO ALL'ESTERO

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

La prestazione è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE EROGATA IN UNICA SOLUZIONE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI FRONTALIERI E DIVERSI DAI FRONTALIERI CORRISPOSTA IN BASE AI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE (ART. 65 DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004)

È una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno stato diverso da quello in cui erano assicurati.

Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.

ASSEGNO DI SUSSIDIO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI (ASSEGNO ASU) IN FAVORE DI LAVORATORI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE (LSU)

Si definiscono Lavori Socialmente Utili (LSU) le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti.

Il sussidio corrisposto ai lavoratori è denominato assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili (ASU) ed è erogato dall'INPS su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno in anno, un'apposita convenzione con le regioni dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale.

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

ASSEGNO EMERGENZIALE/INTEGRATIVO PER LAVORATORI LICENZIATI DA AZIENDE ISCRITTE AI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Alcuni fondi di solidarietà, oltre alla prestazione principale di assegno ordinario, erogano anche una prestazione integrativa a favore dei lavoratori che sono rimasti disoccupati.

L'assegno emergenziale/integrativo è una prestazione di sostegno al reddito erogata dai Fondi Credito, Credito cooperativo e Trasporto pubblico, integrativa rispetto all'indennità di disoccupazione in termini d'importo o di durata.

La prestazione è erogata a favore dei lavoratori dipendenti licenziati e che, limitatamente ai Fondi Credito e Credito Cooperativo, non possiedono i requisiti previsti per l'accesso all'assegno straordinario.
La prestazione è erogata in sussistenza e persistenza della condizione di disoccupazione involontaria.

OUTPLACEMENT: RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORATORI DI AZIENDE ISCRITTE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO E FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO COOPERATIVO

L' outplacement è una delle prestazioni offerte dal Fondo Credito e dal Fondo Credito Cooperativo e consente la ricollocazione professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione dei livelli occupazionali.

La misura consiste nel finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. La misura è finanziata in parte dal datore di lavoro.

LAVORATORI SALVAGUARDATI

In relazione all'attuazione della Riforma sulle pensioni Monti-Fornero sono riportati i principali atti ufficiali e dati, pubblicati dall'Istituto sulle operazioni di salvaguardia.

L'indennità di disoccupazione Naspi

Ecco tutto ciò che il contribuente deve conoscere in merito al beneficio dell'indennità di disoccupazione NASPI.

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato.

A chi è rivolto

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
  • Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

DECORRENZA E DURATA

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

Se la durata della NASpI è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012.

La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Se la durata della NASpI è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e ASpI e Mini-ASpI 2012.

La durata della NASpI così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l'inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4 bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016).

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità).

I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, tranne quando la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di 1.195 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo stabilito dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (pari per il 2015 e per il 2016 a 1.300 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Dal 1° maggio 2015, per i soci lavoratori delle cooperative (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602) e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi presunti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo NASpI-com – entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Ove l'attività sussista, la mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se antecedente, e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti con diritto alla indennità di disoccupazione e se il reddito percepito corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. In questo caso la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all'INPS entro un mese il reddito annuo presunto che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero;
  • se il soggetto percettore dell'indennità svolge attività di lavoro accessorio con reddito annuo previsto tra 3.000 e 7.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o la fine dell'anno se antecedente. Per evitare la decadenza dalla prestazione, si deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto derivante dall'attività entro un mese dal momento in cui si prevede il superamento di 3.000 euro di reddito annuo derivanti dal lavoro accessorio o, se l'attività preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di NASpI;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, se il reddito prodotto permette il mantenimento dello stato di disoccupazione a condizione che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda, se antecedente. In questo caso l'importo della NASpI è ridotto in misura pari all'80% del reddito.

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l'indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
  • nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
    mancata comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

La prestazione decade se il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego.

L'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.

Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza della NASpI e dello stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all'estero:

  • la NASpI può continuare a essere percepita per un massimo di tre mesi se chi riceve l'indennità va in cerca di occupazione in un paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI (articoli 7, 63 e 64 del regolamento UE 883/2004);
  • la NASpI può essere esportata se il percettore si reca in cerca di occupazione in uno stato non comunitario convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilità della prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI;
  • la NASpI viene sospesa fino a un massimo di sei mesi, se il percettore lascia l'Italia avendo già stipulato un contratto di lavoro subordinato in un paese estero che applica la normativa comunitaria. Terminato il contratto, l'indennità sospesa verrà ripristinata, a meno che il soggetto non abbia già richiesto una prestazione analoga al paese ospitante in quanto iscritto all'ufficio del lavoro dello stato estero;
  • la NASpI viene sospesa per un massimo di sei mesi, se il percettore va in un paese non comunitario e convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con un contratto di lavoro già stipulato in quel paese;
  • la NASpI è sospesa fino a un massimo di sei mesi nel caso in cui il percettore si rechi in uno stato non comunitario e non convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione avendo già stipulato un contratto di lavoro nel predetto stato ospitante;
  • se il titolare della NASpI stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un paese che applica la normativa comunitaria, la sospensione, la riduzione e la decadenza sono disciplinate dalle norme di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015 in materia di sospensione, riduzione e decadenza dalla NASpI in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato.

REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione involontario

Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione (DID).

Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Tuttavia l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
    risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015;
  • licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989).

La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione) e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione ( non sono utili i periodi di lavoro all'estero in stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, questi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola o l'indennità di disoccupazione NASpI, sulla base del criterio della prevalenza nell'ambito del periodo di osservazione.

In presenza di contribuzione mista, nel quadriennio di osservazione, sarà necessario, prima di tutto, verificare la prevalenza in agricoltura o in industria.

Dopo l'osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere - per determinare la prevalenza – all'osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.

Non sono invece considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 300/1970;
  • lavoro all'estero presso stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con indennità di disponibilità (articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2015) e quelli inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (articolo 25 del CCNL per le Agenzie di somministrazione del lavoro), i periodi di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore è inserito nelle procedure di riqualificazione professionale non possono essere neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Requisito lavorativo

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali non si conosce il numero di giornate effettivamente lavorate, la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con lo stesso sistema usato per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni dei lavoratori domestici: la presenza di cinque settimane di contribuzione, considerate convenzionalmente di sei giorni l'una, equivale a trenta giornate di lavoro.

Tenuto conto che per l'accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendole per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24 = 3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.

Il requisito è soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro – se il lavoratore aveva in essere più rapporti – è pari almeno a cinque.

Per le altre categorie di lavoratori, per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (lavoratori a domicilio e lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito è soddisfatto in presenza di cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione.

Nel caso dei lavoratori agricoli, quando il numero delle giornate lavorate non risulta dagli archivi telematici o se questi non risultano ancora aggiornati, per la verifica delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi si farà ricorso alle buste paga del lavoratore.

Alcuni eventi, se si verificano o sono in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione, determinano l'ampliamento del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Tali eventi sono:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché, all'inizio dell'astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell'indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali, prevista dall'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
  • periodi di lavoro all'estero presso stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L'indennità di disoccupazione ASDI

Vi spieghiamo come quando ed in quali modi spetta l'indennità di disoccupazione ASDI.

L'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) consiste nell'indennità economica per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

La prestazione ASDI (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito per intero della NASpI .

La percezione dell’ASDI spetta inoltre, in quanto compatibile, a chi già si avvale dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno o indennità a cieco civile;
  • assegno o indennità a sordomuti;
  • indennità ex legge 28 dicembre 2001, n. 448 e legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • assegno o indennità a invalidi civili;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione di guerra;
  • pensione facoltativa;
  • rendite vitalizie da infortunio;
  • pensione a carico di stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
  • pensione a carico dell’assicurazione di un altro stato membro dell’Unione europea;
  • pensione privilegiata tabellare, quale per esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.

DECORRENZA E DURATA

Ai sensi dell’articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e dell’articolo 7, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

L'assegno è erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi.

QUANTO SPETTA

L’articolo 3, comma 2, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 stabilisce che l’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e comunque in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detta prestazione ha natura assistenziale ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16, d.lgs. 22/2015 e dell’articolo 3, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita.

Detto importo non può, in ogni caso, eccedere quello dell’assegno sociale ed essere inferiore a quello della Carta acquisti, come stabilito dal medesimo articolo 16, d.lgs. 22/2015, nonché dall’articolo 3, decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

L’importo dell’assegno di disoccupazione ASDI viene decurtato in caso di:

  • mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e articolo 6, comma 2, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).

In tali fattispecie avviene una parziale decurtazione dell’ASDI, pari a un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia:

  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 29 ottobre 2015).

In questi casi l’ASDI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'occupazione/attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con il modello ASDI-com entro un mese dall’inizio della attività.

DECADENZA

Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previsti per la NASpI.

Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:

  • perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
  • superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 29 ottobre 2015);
    superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione (articolo 4, comma 3, decreto interministeriale 29 ottobre 2015);
  • mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ ISEE corrente (articolo 9, comma 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159);
  • scadenza del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
  • mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015);
  • violazione delle regole di condizionalità di cui all'articolo 21, commi 8 e seguenti, d.lgs. 150/2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

L’erogazione dell’assegno di disoccupazione ASDI viene sospesa nei casi sotto riportati:

  • mancato aggiornamento della DSU ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 29 ottobre 2015). In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova DSU, l’erogazione viene sospesa dal 1° febbraio;
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a sei mesi (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, d.lgs. 22/2015);
  • nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione del modello ASDI-com e per 30 giorni dall’invio dello stesso (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, d.lgs. 22/2015);
  • scadenza del periodo di validità dell’ ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU. In tal caso l’erogazione viene sospesa per 30 giorni e il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ ISEE o l’ ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

Il beneficiario dell’ASDI decade, inoltre, dalla prestazione nelle ipotesi in cui divenga titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno sociale;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità o anticipata.

Qualora il percettore di ASDI dell’assegno sia titolare di trattamenti pensionistici di inabilità dovrà optare per una delle due prestazioni.

Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.

REQUISITI

L’articolo 2, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 individua i seguenti requisiti per la concessione dell’ASDI:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne;età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia.<&li>

Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre:

  • essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, d.lgs. 150/2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Stante l’applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015, hanno diritto all’ASDI anche coloro che svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
    possedere un'attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro e avere già presentato, all’atto della domanda, una DSU;
  • aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l'impiego, ai sensi dell’articolo 20 d.lgs. 150/2015;
  • non aver fruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
    L'articolo 4, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015.

In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’INPS, mediante il modello ASDI-com, il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa.

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

Lo svolgimento del tirocinio, non essendo considerato un rapporto di lavoro vero e proprio, e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione dell’ASDI.

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21, d.lgs. 150/2015, che prevedono ipotesi di decurtazione, sospensione e decadenza dalla prestazione.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda per fruire dell'ASDI deve essere presentata dall'interessato entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

Il termine per presentare il ricorso amministrativo è di massimo 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.

COME FARE DOMANDA

Ai sensi del d.lgs. 22/2015 e dell’articolo 7, decreto interministeriale 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono presentare domanda all’INPS online attraverso il servizio dedicato.

Inoltre la domanda può essere presentata tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è in capo al Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso amministrativo va presentato esclusivamente online attraverso il servizio dedicato, a pena di irricevibilità dello stesso.

Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai Centri per l’Impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, d.lgs. 150/2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ ANPAL, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 21.

L'indennità di disoccupazione DISS-COLL

Tutte le informazioni utili per accedere al beneficio dell'indennità di disoccupazione DISS-COLL.

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti (DIS-COLL 2015).

L'articolo 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016), ha previsto che l’indennità DIS-COLL, di cui al richiamato art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016).

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, (di seguito “decreto milleproroghe 2017”) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3octies, ha previsto che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

A chi è rivolta

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016) e dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

L’indennità non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • amministratori, sindaci o revisori di società;
  • titolari di partita IVA;
  • assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.

DECORRENZA E DURATA

L'indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non incidono sulla decorrenza dell’indennità DIS-COLL.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Ai soli fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. In ogni caso, la prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

Qualora la prestazione sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

In virtù dell’indirizzo reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazione di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della durata della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

QUANTO SPETTA

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità in parola, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

In virtù del richiamato indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche ai fini del calcolo della misura della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazione di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Così operando, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, quando detto reddito è inferiore a 1.195 euro (per il 2015 e per il 2016), rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.

È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo di 1.195 euro.

In ogni caso, per il 2015 e per il 2016, l'importo dell'indennità non può superare i 1.300 euro, rivalutati annualmente.

A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese in misura pari al 3%.

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata o di lavoro accessorio deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

L'importo dell'indennità si riduce nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di:

  • attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato;
  • attività di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.

In entrambi i casi, l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività – autonoma o occasionale di tipo accessorio – e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno.

L’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.

L’indennità viene pagata mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro (decreto legge 4 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214).

DECADENZA

ll beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015).

L'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 ha introdotto misure di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.

In caso di inosservanza degli obblighi, l’articolo 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

È prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione nei seguenti casi:

  • mancata partecipazione, dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle iniziative e ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • mancata partecipazione, dalla seconda convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
  • mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, come definita dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Non si ha decadenza quando le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgono in una sede che dista a più di 50 km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

REQUISITI

La prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2015 (DIS-COLL 2015) e tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016), siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • si trovino in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione (ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015);
  • possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso;
  • possano far valere nell’anno 2015 almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo, che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Tuttavia, per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016) questo requisito non è più richiesto, in ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016).

Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, il soggetto deve essere iscritto a quest'ultima, ma non deve essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Per l'accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata che per l’anno 2015 è 30,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e 23,50% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Invece, per l’anno 2016 è 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL – l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione e un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione e il rapporto di lavoro subordinato.

In attesa dell'istituzione del Portale nazionale delle politiche del lavoro (decreto legislativo n. 150 del 2015), sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l’Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. La domanda di indennità DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e viene trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (istituita con decreto legislativo n. 150 del 2015, articolo 4) ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS-COLL è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro i successivi quindici giorni.

Ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL il lavoratore deve possedere almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nella Gestione Separata presso l’INPS, nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Per la prestazione DIS-COLL non vige il principio dell’automaticità della prestazione di cui all’articolo 2116 del codice civile.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Se nei sessantotto giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua.

I sessantotto giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

Si precisa che gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli che si verificano dopo il termine del contratto di collaborazione, non determinano slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di DIS-COLL.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

27 Giugno 2017 · Gennaro Andele


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