Indennità di disoccupazione – Si può richiedere la liquidazione anticipata per intraprendere un’attività autonoma
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti; ciò al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
L'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.
Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata, che, potrebbe essere di difficile reperimento specie in fasi congiunturali dell'economia.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
1)Possono pignorare interamente la naspi anticipata?
2)È vero che la verifica equitalia scatta solo se l’importo della naspi anticipata è superiore o pari a 5 mila euro ?
3) Qualora l’importo della naspi anticipata fosse inferiore a 5 mila euro, l’inps non effettua alcuna verifica equitalia, nè conseguente pignoramento?
Risposta alla domanda 1) Il massimo pignorabile è il 20% dell’indennità di disoccupazione.
Risposta alla domanda 2) L’INPS prima di corrispondere a chiunque un importo superiore a diecimila euro, deve inoltrare ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) una richiesta di verifica della posizione debitoria del beneficiario. La procedura di accertamento, affidata ad ADER, si sostanzia nel verificare l’eventuale morosità del beneficiario rispetto all’obbligo di pagamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, comunicando, poi, al soggetto pubblico richiedente l’importo dovuto dal beneficiario.
Risposta alla domanda 3) Per importi inferiori a 10 mila euro non c’è compensazione automatica, ma non si può escludere un eventuale pignoramento.