Indennità, contributi pensionistici ed altre prestazioni economiche a favore di invalidi e disabili civili » Il riepilogo

Indennità, contributi pensionistici ed altre prestazioni economiche a favore di invalidi e disabili civili » Il riepilogo

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Obiettivo dell'articolo, dunque, è informare il lettore su tutti i vantaggi resi disponibili dal nostro ordinamento giuridico per disabili ed invalidi civili.

Buon proseguimento di lettura.

Pensione di inabilità per disabili

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali di età compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%;
  • stato di bisogno economico;
  • età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione, anche se privi di
  • permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità, ecc.). La pensione è inoltre compatibile con l’eventuale attività lavorativa.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 16.532,10 euro); spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, in sostituzione della pensione d’inabilità, viene corrisposto l’assegno sociale.

L'assegno mensile per i disabili

L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, cioè compresa tra il 74% e il 99%.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’assegno è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto all'assegno mensile gli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere l’assegno mensile sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • stato di bisogno economico;
  • età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. La rinuncia all'uno o all'altro trattamento, in ogni caso, è irrevocabile per l’Inps (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione).

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all'Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

L’assegno spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 pari a 4.805,19 euro).

Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, fermo restando la facoltà per il soggetto di iscriversi comunque.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. Per l’anno 2015 l’importo mensile è pari a 279,75 euro.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura dell’ assegno, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, in sostituzione dell’assegno mensile, viene corrisposto l’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento per disabili

La cosiddetta indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
  • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili.

Indennità di frequenza per ragazzi disabili

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure
  • perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • frequenza:
    • continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
    • di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
    • di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. Attenzione: il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

L’indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 4805,19 euro).

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Da notare che A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.

L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovrà essere confermata all'esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

La domanda - a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico - deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

La guida alle indennità per ciechi civili

Nel nostro ordinamento giuridico sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche, i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie:

  • ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
  • ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la legge 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento.

Queste tutte le indennità previste per i ciechi civili:

  • pensione non riversibile per ciechi assoluti
  • pensione non riversibile per ciechi parziali
  • indennità speciale per ciechi parziali

Vediamole nel dettaglio una per una.

Pensione non riversibile per ciechi assoluti

La pensione non riversibile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti maggiori di 18 anni ai quali sia riconosciuta una cecità assoluta.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione i ciechi assoluti maggiorenni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione è necessario avere i seguenti requisiti:

  • compimento del 18° anno di età;
  • riconoscimento di cecità assoluta;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è compatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro).

La pensione di inabilità di cieco civile è compatibile in parte con la pensione sociale o l’assegno sociale. Nei casi in cui la prestazione concessa sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, infatti, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 16.532,10 euro); spetta anche se il soggetto è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità.

L’importo varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale e viene corrisposta per 13 mensilità e la misura. Per l’anno 2015 la misura della pensione è pari a:

  • 302,53 euro per i ciechi non ricoverati;
  • 279,75 euro per i ciechi ricoverati

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e tre mesi, al compimento del quale non avviene, come per gli invalidi civili, la sostituzione con l’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento ciechi assoluti

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi assoluti.

L’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario avere i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di cecità civile assoluta;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico.

È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non riversibile riservata ai maggiorenni ciechi assoluti. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 880,70 euro mensili.

Pensione non riversibile per ciechi parziali

La pensione non riversibile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una cecità parziale. Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione i ciechi parziali di qualunque età, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione è necessario avere i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio;
  • stato di bisogno economico;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
    residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 16.532,10 euro); spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e tre mesi, al compimento del quale non avviene, come per gli invalidi civili, la sostituzione con l’assegno sociale.

Indennità speciale per ciechi parziali

L’indennità speciale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi parziali.

L’indennità spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Per accedere al beneficio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’indennità spetta, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico. L’indennità è inoltre incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. È infine cumulabile con la pensione non riversibile e con quelle eventualmente concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 203,15 euro mensili.

Tutte le indennità e le prestazioni economiche per i sordi civili

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori a tali limiti o non sia possibile dimostrate l’epoca in cui è sorta l’ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell’invalidità civile.

Per i sordi civili sono previste le seguenti indennità:

  • pensione non riversibile per sordi civili
  • indennità di comunicazione per sordi civili

Vediamole nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Pensione non riversibile per sordi civili

La pensione non riversibile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione i sordi di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione è necessario avere i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
  • riconoscimento della sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 16.532,10 euro); spetta anche se il soggetto è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, in sostituzione della pensione d’inabilità, viene corrisposto l’assegno sociale.

Indennità di comunicazione per sordi civili

L’indennità di comunicazione è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva.

L’indennità di comunicazione spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Hanno diritto all'indennità di comunicazione i sordi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere l’indennità di comunicazione è necessario avere i seguenti requisiti:

  • per età non superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore;
  • per età superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e dimostrazione dell’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
    spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dal reddito;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta, in misura intera, anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico.

Per i minori di 12 anni l’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non riversibile riservata ai maggiorenni sordi. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di comunicazione già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 253,26 euro mensili.

Deduzioni detrazioni fiscali ed altri vantaggi per disabili ed invalidi civili

Oltre alle indennità previste per legge e sopra elencate, sussistono, per gli invalidi e i disabili civili, deduzioni, detrazioni fiscali ed altri vantaggi, che illustreremo in questo paragrafo.

Deduzione fiscale per spese mediche e di assistenza di disabili

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonché le spese per l'assistenza specifica personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidità o menomazione (vedi in premessa, la legge104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.

In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non può essere quindi dedotta l'intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.

Da notare che le spese invece sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana godono della detrazione fiscale del 19% calcolata su un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La detrazione, a differenza della deduzione, va scalata dall'imposta dovuta e non dal reddito.

Inoltre, anche le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro, sempre effettuata non sul reddito ma sull'imposta lorda dovuta.

Detrazione fiscale per figli disabili

Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

  • euro 1.350 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;
  • euro 1.620 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.

A questi importi si aggiungono 200 euro per ogni figlio se i figli totali sono tre o più.

Il calcolo di queste detrazioni non e' semplice, in realtà. Quelle suddette sono infatti "teoriche", e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro.

Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.

Detrazione fiscale acquisto veicoli

Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

  • 19% delle spese per l'acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.

Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e' acquistato da un disabile motorio).

Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.

Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e' di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e' stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

La detrazione puo' essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulti nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa puo' essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.

Da notare bene che, come per le agevolazioni inerenti l'Iva ridotta, anche in questo caso valgono le specifiche dettate dalla Finanziaria 2007, ovvero:

  • se il veicolo viene venduto o donato prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti;
  • le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.

Sono compresi:

  • autovetture;
  • motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici dei disabili;
  • motocarrozzette;
  • autocaravan.

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche dettate dal Ministero delle finanze.

Per gli adattamenti dei veicoli destinati ai disabili si vedano disposizioni del Ministero delle finanze e la circolare Agenzia delle entrate n.46/2001.

Detrazione fiscale acquisto mezzi per accompagnamento locomozione e sollevamento

Sono detraibili dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:

  • il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti;

Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc.

La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.

Tra i "mezzi" necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.

Detrazione fiscale acquisto ausili tecnici ed informatici

Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

  • 19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti

Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.

Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.

La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.

Detrazione fiscale del 36% su opere di eliminazione barriere architettoniche

Tra le spese di ristrutturazione edilizia che possono godere della detrazione del 50%(ex 36%) vi sono anche le spese inerenti ascensori, montacarichi, eliminazione di barriere architettoniche (sostituzione gradini con rampe, elevatori esterni all'abitazione, etc.).

Questa agevolazione ovviamente non può essere cumulata con quelle suddette (del 19%), quindi nel caso di acquisti di mezzi necessari al sollevamento la detrazione del 19% si potrà applicare solo sulla parte di spesa eccedente rispetto a quella che rientra nel 50%.

Assistenza in aeroporto

I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficoltà nell'uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di eta', etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.

Esiste una tutela della compagnia aerea, in termini di diritti di imbarco, essenzialmente, e una tutela del gestore dell'aeroporto (per gli accessi alle varie aree).

Proroghe e blocchi ai provvedimenti di sfratto

A fronte di un provvedimento di sfratto immobiliare per finita locazione (non per morosita' o inadempienza) l'inquilino portatore di handicap puo' chiedere al giudice una proroga che puo' arrivare fino a 18 mesi.

E' inoltre in atto un provvedimento di blocco degli sfratti (sempre quelli dati per finita locazione) per gli immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa adibiti ad uso abitativo e occupati da soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone portatrici di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento. Tale provvedimento prevede il blocco fino al 31/12/09.

Soglia più alta per il calcolo dell'imposta di successioni e donazioni

La soglia/franchigia oltre la quale si calcolano le imposte di successione e donazione, nel caso di trasferimenti immobiliari a persone portatrici di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), e' di 1 milione 500 mila euro.

Ricordiamo brevemente che le imposte applicabili sono del 4% nel caso di trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta, 6% in caso di trasferimenti a fratelli e sorelle o ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado, e dell'8% per i trasferimenti ad altri soggetti.

Riduzione ici/Imu sulla propria casa per chi è in casa di cura

Per il disabile proprietario di un immobile che pero' risiede in una casa di cura, e' facile che il Comune preveda la possibilita' di usufruire delle detrazioni per l'abitazione principale per la casa lasciata (anche se non e' piu' di vera e propria residenza), oppure addirittura l'esenzione totale, per quanto riguarda l'ICI (ora IMU).

Iva ridotta

  • Acquisto poltrone, carrozzine, servoscala

E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 22% sugli acquisti di poltrone, veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, effettuati per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie.

  • Acquisto ausili tecnici ed informatici

Gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti (visive, uditive, del linguaggio, etc.), nonche' i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori handicap (vedi legge 104/92 art.3) sono assoggettati ad iva 4%.

Vi rientrano tutte le protesi e le apparecchiature meccaniche od elettriche atte ad aiutare il soggetto, anche nella sua comunicazione scritta (come fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.), e nel movimento.

  • Acquisto veicoli

E' applicabile l'iva al 4% anzichè al 22% sull'acquisto di motoveicoli e autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel), nuovi od usati compresi optional.

Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonchè dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.

Alla stessa agevolazione sono soggetti gli acquisti di soli autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel) da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono incluse:

  • autovetture
  • autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
  • autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici dei disabili
  • motocarrozzette

L'agevolazione si puo' applicare, senza limiti di valore, una volta ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il diritto al beneficio in caso di cancellazione, prima dei quattro anni, del veicolo dal PRA.

L'acquisto dev'essere fatto a nome del disabile o del famigliare di cui questi risulta a carico. Non godono della riduzione gli acquisti fatti da societa', cooperative, enti pubblici e privati, pur se inerenti veicoli destinati al trasporto dei disabili. La legge finanziaria 2007 ha specificato infatti che le agevolazioni relative ai veicoli sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.

In caso di vendita o di donazione delle vetture per le quali si e' beneficiato dell'agevolazione prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Essa non riguarda nemmeno gli eredi del disabile che, ereditato il veicolo, decidano di venderlo prima che sia decorso il biennio dall'acquisto (Risoluzione Agenzia entrate 136/2009).

L'iva ridotta al 4% e' applicabile anche a prestazioni di officine volte ad adattare i veicoli, anche non nuovi, gia' posseduti dal disabile, compreso l'acquisto di accessori e strumenti necessari per l'adattamento.

Esenzione bollo auto ed imposta di trascrizione

La legge prevede l'esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli destinati ai soggetti portatori di handicap o invalidi.

L'esenzione riguarda veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e 2800 cc se diesel ed e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa).

Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.

Alla stessa sono anche soggetti gli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.

Sono comprese:

  • autovetture
  • autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
  • autoveicolo e motoveicoli per trasporti specifici
  • motocarrozzette

Tale beneficio riguarda un solo veicolo ed e' goduta dall'intestatario dello stesso, sia esso il soggetto portatore di handicap/invalido o persona cui questi e' fiscalmente a carico.
Per godere dell'esenzione va inviata una domanda agli appositi uffici tributi regionali o agli uffici ACI (uffici provinciali o delegazioni), entro 90 gg dalla scadenza del pagamento non effettuato.

Per passaggi di proprietà dei veicoli detti sopra e' prevista esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA, dalle addizionali provinciali nonche' dall'imposta di registro.

Collocamento obbligatorio al lavoro

Il collocamento obbligatorio è un sistema di tutele che mira all'inserimento attivo dei disabili e altri soggetti appartenenti alle categorie previste dalle legge all’interno del tessuto produttivo del Paese.

L’istituto prevede l’obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti (1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti; 2 per quelle da 36 a 50; il 7% del totale per quelle con più di 50 dipendenti). In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di riforma Fornero, rientrano nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (quindi anche quelli assunti con contratti a tempo determinato, purché superiore a 9 mesi).

Le disposizioni relative al collocamento obbligatorio si applicano:

  • agli invalidi civili in età lavorativa, per i quali sia stata accertata dalle commissioni mediche una riduzione della capacità lavorativa superiore al 46%;
  • ai ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • ai sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • agli invalidi del lavoro con un’invalidità (accertata dall’Inail) superiore al 33%;
  • agli invalidi per servizio, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, per i quali sia stata riconosciuta una delle otto minorazioni previste dalla normativa in materia di pensioni di guerra.

Per l’accesso al collocamento non è previsto alcun limite di età (in precedenza fissato a 55 anni), salvo naturalmente quello stabilito per la cessazione dell’attività lavorativa.

Per accedere al collocamento mirato è necessaria una percentuale di invalidità superiore al 45% e una certificazione che attesti le capacità residue al lavoro. Tale certificazione viene rilasciata dagli appositi comitati tecnici istituiti presso i Centri per l’impiego, organi provinciali che si occupano dell’iscrizione dei lavoratori disabili negli appositi elenchi, rilasciano le autorizzazioni e provvedono a far convergere domanda e offerta di lavoro.

Le aziende tenute ad adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, devono presentare richiesta presso i Centri per l’impiego.

Per i cittadini, la procedura è la stessa prevista per l’accertamento dell’invalidità civile: occorre farsi rilasciare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, presentare la domanda telematica all'Inps a sottoporsi alla visita da parte della Commissione medica integrata Asl/Inps.

La domanda per il collocamento mirato può essere presentata unitamente a quella per lo stato d’invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda.

Nel caso in cui il richiedente è già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull'apposito modello per il quale non è previsto l’abbinamento con il certificato medico telematico.

Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all'atto della visita.

Esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria

Sono esentati dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale:

  • gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
  • gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
  • gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con una percentuale di menomazione (attribuita, ai soli fini dell’assistenza sanitaria, dalla commissione medica) superiore a due terzi (66,6%).
  • I soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l’assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori l’esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
  • i ciechi civili totali o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • i sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Ricorso giurisdizionale ed amministrativo per invalidi e disabili civili

Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

  • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
  • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

Ricorso giurisdizionale

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).

La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell'Area Servizi del portale
  • tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

Il problema dell'Isee nelle Pensioni per disabili e indennità d’accompagnamento

Il calcolo dei redditi che determinano l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, tiene conto di indennità e aiuti di natura assistenziale che, in teoria, dovrebbero invece restarne fuori: parliamo, appunto, delle pensioni per i disabili e delle indennità di accompagnamento.

Insomma, il paradosso è che, per stabilire la “ricchezza” di una famiglia vengono conteggiati i sussidi prestati dall’amministrazione proprio a causa della povertà e delle difficoltà della famiglia.

La discrasia è stata rilevata anche dal Tar del Lazio che, con tre recenti sentenze, si è espresso sulla questione, sostenendo la necessità di escludere i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari dall’Isee. L’ultima parola, però, non spetta ai magistrati, ma al parlamento, che, a tal fine, è stato sensibilizzato con la presentazione di una interrogazione parlamentare in Senato, nella quale si sottolinea la necessità di un chiarimento urgente.

Nello stesso tempo si stanno muovendo anche i sindacati: Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera al ministro del Lavoro chiedendo appunto l’eliminazione dall'Isee delle indennità e degli aiuti.

25 Marzo 2015 · Patrizio Oliva


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Indennità, contributi pensionistici ed altre prestazioni economiche a favore di invalidi e disabili civili » Il riepilogo”

  1. Anonimo ha detto:

    Un cieco civili totale deve pagare le medicine prescritte dall’ Ospedale, dallo specialista o dal medico per la terapia ?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!