Trattenute sulla pensione per il recupero di pagamenti non dovuti – L’INPS può prelevare il 20% solo sull’importo che eccede il minimo vitale

In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione.

Diversamente argomentandosi, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta nel mentre il pensionato che, ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo-nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 206/16.

In pratica l'INPS può trattenere solo il 20% di quanto eccede la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. L'alternativa sarebbe procedere con il recupero del credito ex articolo 2033 del codice civile secondo il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ma, in tale evenienza, si tratterebbe di iscrivere a ruolo il debito per poi esigerlo tramite avviso di addebito immediatamente esecutivo (o cartella esattoriale): il che, inevitabilmente, si tradurrebbe in azione esecutiva infruttuosa di pignoramento della pensione se l'importo di questa risultasse inferiore alla la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (circa 750 euro). Senza nemmeno contare il fatto che con la riscossione coattiva di tipo esattoriale la quota di prelievo massima sarebbe solo del 10%.

E' evidente che per le trattenute applicate prima dell'entrata in vigore della legge 83/15 (21 agosto 2015) che ha modificato l'articolo 545 del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà l'INPS non trattenere il 20% della sola parte che eccede la misura massima dell'assegno sociale (minimo vitale ratione temporis).

13 Gennaio 2016 · Lilla De Angelis




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6 risposte a “Trattenute sulla pensione per il recupero di pagamenti non dovuti – L’INPS può prelevare il 20% solo sull’importo che eccede il minimo vitale”

  1. Anonimo ha detto:

    Percepisco assegno invalidità di 513 euro (nel 2018 erano 507) ad agosto 2028 non mi hanno pagato la rata perché avevo cambiato l’Iban quindi è tornata a loro e mai più a me, adesso ho mandato una raccomandata per riaverla ma non me la vogliono dare perché ho debiti con l’Inps, secondo loro mi hanno pagato più pensione negli anni 2011, 2012, 2014 e 2015 perché lavoravo e quindi dovevano darmi meno. Non lavoro più da gennaio 2016, vivo con l assegno invalidità, ma possono loro non darmi la rata mancante di agosto 2018? Grazie cordiali saluti Alessandra Ferrari

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Si definisce indebito di condotta, l’indebito la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento,

      Gli indebiti di condotta devono essere recuperati dall’INSP in unica soluzione, salvo le eccezioni previste dal Regolamento con riferimento a comprovate situazioni socioeconomiche del debitore, nel qual caso il debito si recupera in 24 trattenute mensili.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno.Allora non posso fare appello alla legge 545 CPC che garantisce il minimo vitale?Ho letto uno stralcio di questa legge e non parla solo di pignoramenti ma anche di cessioni e trattenute.Cioe dice in pratica che anche nei prelievi di vecchie cessioni del quinto,ha effetto questa legge.Cioe’ inps puo prelevare solo 1/5 della differenza tra 687 euro ass.sociale aumentato della sua meta e la mia pensione di inabilita da proficuo lavoro.859-687=172/5=34,40 euro il mese. Mi può dare dei chiarimenti per cortesia sempre ci mancherebbe, su questo?Grazie.

    • Ma ha letto la nostra risposta? L’articolo 545 del codice di procedura civile si applica al pignoramento, di stipendi e pensioni e non al suo caso, che è inerente alla estendibilità della cessione del quinto da stipendio a pensione.

      Lei è obbligato a pagare la rata di cessione del quinto, fruito prima di andare in pensione, con una trattenuta del quinto della pensione al netto degli oneri fiscali. Per quantificare la rata dovuta, non ha diritto alla preventiva detrazione del minimo vitale dall’importo percepito dall’INPS.

  3. Anonimo ha detto:

    Sono un pensionato per disabilita da lavoro, e quando lavoravo avevo fatto una cessione del quinto.Ora inps mi preleva la stessa somma ma l’importo della mia pensione e basso.Su una pensione di 859 euro me ne preleva 253. La legge 545 c.p.c. riguarda anche le cessioni del quinto?questa legge impone un minimo vitale.Anche sulla mia pensione,puo essere messa in atto la legge 545 c.p.c.?Grazie

    • Lei ha perfettamente ragione, ma per eccepire l’esosità della trattenuta in spregio alla normativa vigente, non va invocato l’articolo 545 del codice di procedura civile, bensì l’articolo 43 DPR 180/1950 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) – Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

      La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

      Conviene presentare immediatamente ricorso amministrativo in autotutela presso la sede territorialmente competente dell’INPS.

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