L’eventuale incompetenza del soggetto che sottoscrive l’avviso di accertamento non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario

Nel processo tributario, caratterizzato dalla impugnazione dell'avviso di accertamento per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai soli motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado. Con la conseguenza che, ove il contribuente abbia inteso limitare la materia controversa ad alcuni determinati vizi di validità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può procedere d'ufficio, annullando il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio.

La normativa dispone che l'avviso di accertamento debba recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione.

Ciascuno dei vizi di nullità dell'atto, appena elencati, può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice tributario: tuttavia, nel momento in cui il giudice tributario non si limita ad accertare che gli atti impositivi siano privi di sottoscrizione ed estende la "ratio decidendi" affermando che la illeggibilità della sottoscrizione non consente di verificare se il soggetto che aveva sottoscritto l'atto fosse o meno dotato della necessaria competenza ad emettere gli avvisi di accertamento (se dunque, il giudice non si limita a rilevare la eventuale falsità materiale dell'atto impositivo, e non mette in dubbio la circostanza che l'atto impositivo provenga effettivamente dall'Amministrazione finanziaria a cui è stato attribuito il potere di accertamento) ciò vuol dire che egli non sta semplicemente rilevando un vizio di nullità tributaria, ma sta eccependo l'invalidità dell'atto amministrativo che consegue al vizio di incompetenza dell'autorità che lo ha emesso, invalidità che può essere fatta valere soltanto dal contribuente, con specifico motivo di ricorso, proposto avanti le Commissioni tributarie nel termine di decadenza previsti dalla legge.

Queste le interpretazioni giuridiche che i giudici della Corte di cassazione hanno inteso affidare ai contenuti della sentenza 18448/15.

A ben vedere, si tratta di un'anticipazione delle motivazioni che metteranno la parola fine al contenzioso infruttuosamente avviato da schiere di azzeccagarbugli opportunisti per far dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento firmati dai cosiddetti "falsi dirigenti" dell'Agenzia delle entrate.

22 Settembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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