L’inadempimento e la mora del debitore » Piccolo prontuario

L'inadempimento del debitore

Inadempimento e mora del debitore: cosa significano queste brutte parole? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo.

Inadempimento dell'obbligazione

Una volta nata un'obbligazione tra due parti, si sa, si è costretti ad eseguire la relativa prestazione. Ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso? In questi casi si ha l'inadempimento dell'obbligazione, la quale potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dal creditore.

Il debitore inadempiente sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore.

Andiamo con ordine considerando i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e precisamente l'articolo 1218 del codice civile, che parlando di responsabilità nell'adempimento, chiarisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L'altro è e l'articolo 1176 del codice civile il quale, occupandosi della diligenza nell'adempimento, spiega che nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata.

L'inadempimento può essere, quindi, imputabile al debitore, in questo caso si parla di responsabilità contrattuale del debitore (si configura quindi un illecito), oppure a cause non dipendenti da lui.

Nell'ultima fattispecie, per liberarsi dalla responsabilità, il debitore è tenuto a dimostrare che l’inadempimento è conseguenza della definitiva impossibilità della prestazione e la causa della impossibilità non può essergli imputata, cioè deriva da caso fortuito o forza maggiore e non è conseguenza di un suo comportamento doloso o colposo.

In tali casi, la legge prevede la liberazione del debitore, l’obbligazione si estingue ed egli non è responsabile del danno che il creditore può aver subito.

Sembrerebbe, quindi, che il debitore possa andare esente da responsabilità solo in casi del tutto eccezionali, come, appunto, quando l'impossibilità della prestazione non sia riconducibile al lui, o nel caso fortuito o di forza maggiore.

Ma non è così. Infatti, ciò va considerato in relazione al citato articolo 1176 che quantifica la misura della diligenza richiesta in quella del buon padre di famiglia, ovvero la diligenza che in generale ci si aspetta sia usata nell'adempiere un certo tipo di obbligazione.

Se, quindi, il debitore ha usato la diligenza del buon padre di famiglia e, nonostante questo, l'obbligazione sia rimasta inadempiuta, è certo che il creditore non dovrà corrispondergli quanto promesso, ma è altrettanto vero che quest'ultimo non potrà pretendere dal debitore il risarcimento dei danni causatagli dall'inadempimento.

In altre parole per esserci responsabilità è necessaria la colpa del debitore che consiste nel non aver usato la diligenza richiesta.

Ricordiamo, però che la colpa, in senso giuridico, è pur sempre un atteggiamento della psiche. Se quindi il debitore si era accorto che l'adempimento richiedeva uno sforzo superiore alla media, e non lo produce, non potrà poi invocare la diligenza del buon padre di famiglia per andare esente da colpa.

La mora del debitore

Una particolare forma di inadempimento è costituita dal ritardo ad adempiere (mora del debitore).

Ciò presuppone che il ritardo sia imputabile al debitore. Se la prestazione è temporaneamente impossibile per caso fortuito o forza maggiore, il ritardo è giustificato e il debitore sarà tenuto ad adempiere non appena cesserà l’impossibilità, senza incorrere in alcuna responsabilità.

Se la prestazione è ancora possibile e il ritardo è ingiustificato si ha la mora debendi alla quale la legge annette numerose conseguenze.

Queste si verificano automaticamente per il solo fatto del ritardo, soltanto nei seguenti casi:

  • Quando l’obbligazione deriva da fatto illecito;
  • Quando il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
  • Quando il termine è scaduto e la prestazione doveva eseguirsi al domicilio del creditore,

Ma quali sono gli effetti della costituzione in mora? Vediamoli:

  • In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore (articolo 1221 del codice civile);
  • il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento (articolo 1223 del codice civile).

Gli effetti della costituzione in mora, quindi, si sostanziano principalmente nel risarcimento dei danni che questo comportamento colposo del debitore avrà provocato.

Verificatasi la mora il debitore si trova esposto a tutte le conseguenze sfavorevoli previste dalla legge.

Tuttavia queste conseguenze possono essere evitate attraverso la purgazione della mora.

Questa può aversi in diverse circostanze, come quando il creditore concede una dilazione del pagamento al debitore, oppure quando il creditore rinunzia al credito o semplicemente alla mora.

Con la purgazione della mora ne terminano gli effetti sfavorevoli con la cessazione del decorso degli effetti moratori, e del rischio dell'impossibilità sopravvenuta in capo al debitore.

30 Gennaio 2014 · Gennaro Andele


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