Inadempimento degli obblighi di mantenimento » Le conseguenze civili e penali

Inadempimento degli obblighi di mantenimento » Le conseguenze civili e penali

Il nostro ordinamento legislativo offre numerosi strumenti a tutela degli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli e dell'altro coniuge fissati dopo una causa di separazione personale o divorzio.

La normativa vigente, si occupa di questi casi, nell'articolo 337-ter del codice civile il quale ribadisce l'inderogabile dovere, sancito dalla Costituzione, di mantenimento, cura, educazione, istruzione e assistenza dei genitori nei confronti della prole, affidando al giudice il compito di fissare la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire.

Inoltre nell'articolo 156 del codice civile si prevede che: il giudice, pronuciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento

I casi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, sia nei confronti del coniuge che dei figli, sono numerosissimi.

Lo scopo principale delle tutele che si possono ricevere, sia in sede civile che penale, dall'ordinamento sono quelle di garantire agli aventi diritto la disponibilità tempestiva delle somme necessarie al loro mantenimento evitando così che l'inadempimento arrechi un grave danno alle esigenze di vita del coniuge e soprattutto della prole.

Vediamo, ora, quali sono le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di mantenimento in materia civile e penale.

Obbligo di mantenimento - Materia civile

Anche quando non costituisce reato, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, costituisce un illecito civile, offrendo al coniuge più debole, ed anche ai figli, le seguenti tutele specifiche previste dall'articolo 156 del codice civile:

  • Ordine di pagamento diretto: in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento ex articolo 156, 6° comma, del codice civile, possono fare istanza al giudice affinché egli ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto. Relativamente al quantum, dottrina e giurisprudenza ritengono che la parte dei crediti vantati debba rispondere all'esigenza di evitare la privazione del sostentamento degli aventi diritto, ma è potere del giudice disporre anche il pagamento diretto della somma intera dovuta dal terzo, ove ciò realizzi l'assetto economico fissato con la separazione o il divorzio;
  • Sequestro: A fronte dell'inadempienza, altro rimedio a favore degli aventi diritto è il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, previsto sia dall'articolo 156 del codice civile che dall'articolo 8, ultimo comma, della legge sul divorzio (n. 898/1970). Si tratta di un provvedimento di natura non cautelare che, a differenza del sequestro conservativo, presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato anche in via provvisoria;
  • Ritiro del passaporto: altro rimedio apprestato a favore degli aventi diritto è il ricorso al giudice tutelare affinché lo stesso disponga il ritiro del passaporto al coniuge obbligato al mantenimento. Si tratta di uno strumento poco utilizzato nella pratica che tuttavia ha lo scopo, attraverso le diverse limitazioni derivanti dall'applicazione di tale misura, di indurre all'adempimento dell'obbligo.

Obbligo di mantenimento - Materia penale

L'inadempimento costituisce, inoltre, reato penale, entro i limiti fissati dall'articolo 570 del codice penale che sanziona chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l'applicabilità congiunta di dette pene a chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Si tratta, pertanto di un reato che si configura quando l'omissione dell'assegno di mantenimento priva materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, provocando, così, una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.

7 Marzo 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!