Esclusiva per la concessione di credito al consumo ai clienti e inadempimento del fornitore

Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, l'inadempimento del fornitore risulta non essere di scarsa importanza.

La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.

La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

Nei casi d’inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la messa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

Sono questi i principi giuridici enunciati dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione 8246/15.

25 Febbraio 2016 · Ludmilla Karadzic


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