IMU – Imposta MUnicipale propria Legge 214/2011 – estratto articolo 13

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Comma 1 - istituzione dell'imposta

L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.

Comma 2 - presupposti, abitazione principale, pertinenze

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

Comma 3 - base imponibile

La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Comma 4 - valore dell'immobile

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Comma 5 - valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.

Comma 6 - aliquota base dell'imposta

L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Comma 7 - aliquota per abitazione principale

L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Comma 8 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale

L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, numero 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, numero 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Comma 9 - immobili non produttivi

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

Comma 10 - detrazioni di imposta

Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione.

La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero  504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, numero 662.

Comma 11 - quota di imposta riservata allo Stato

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Comma 12 - versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Comma 14 - abrogazioni

Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, numero 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, numero 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, numero 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, numero 14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106.

Comma 14 bis - domande di variazione della categoria catastale

Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Comma 14 ter - dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, numero 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, numero 701.

Comma 14 quater - imposta dovuta nelle more di aggiornamento catastale

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, numero 701.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, numero 1249, e successive modificazioni.

Leggi di interesse richiamate

Articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, numero 662

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Articolo 58 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 (abrogato)

Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 (abrogate)

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, numero 662;

16 Aprile 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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6 risposte a “IMU – Imposta MUnicipale propria Legge 214/2011 – estratto articolo 13”

  1. Giorgio Valli ha detto:

    Roma – Imu, regole ingiuste per i residenti del centro

    Centro storico Roma. Due appartamenti della stessa metratura, magari sullo stesso pianerottolo: ma chi ha fatto l’aggiornamento della rendita catastale pagherà l’Imu tre volte di più del vicino che invece non si è mai messo in regola. “Un’iniquità pesante – denuncia il presidente del municipio I, Orlando Corsetti L’amministrazione dovrebbe intervenire per far sì che tutti si adeguino; ma al tempo stesso bisogna trovare il modo perché chi ha già subito la rivalutazione non sia doppiamente penalizzato”. Così il minisindaco del Pd ha organizzato, con tutte le associazioni e i comitati del cuore della città, una manifestazione di protesta che è però, al tempo stesso, anche un momento di confronto. Il 30 maggio a Santa Maria in Trastevere partirà una maratona di sensibilizzazione nei confronti del sindaco, Gianni Alemanno, e del presidente del Consiglio, Mario Monti.

    A Testaccio, Trastevere e Monti si è adeguato solo il 30% dei nuclei familiari, circa duemila famiglie, almeno stando ai dati forniti dal primo parlamentino. E con il decreto legge Monti, ora la tassa sulla casa si paga in base alla rendita catastale rivalutata del 60%, poi moltiplicata per l’aliquota prevista dai diversi Comuni, che a Roma potrebbe arrivare al 5 per mille per la prima casa. La rendita, dunque, assume una funzione di particolare rilievo. Il problema è che il catasto non è mai stato aggiornato; il che significa che esistono, nel centro storico, abitazioni di pregio o di lusso che sono ancora censite come “A5”, ovvero sistemazioni ultrapopolari che non dovrebbero avere neanche il bagno, e “A4”, alloggi popolari.

    Nel 2007, quando ancora si pagava l’Ici, l’allora sindaco Walter Veltroni fece una delibera con la quale chiedeva ai cittadini del municipio I di rivedere gli accatastamenti. Chi lo avesse fatto, avrebbe ottenuto degli incentivi mentre sarebbero in seguito partite sanzioni per quanti non provvedevano autonomamente all’aggiornamento. Poi l’Ici, col governo Berlusconi, scompare. “E oggi siamo al paradosso – assicura Corsetti – C’è chi rischia di pagare l’Imu tre volte di più dei vicini e non è un caso se lo stesso Monti parla di rendite catastali che non sono mai state adeguate, perché ci sono appartamenti nei centri storici che risultano ultrapopolari. Crediamo che per un motivo di giustizia sia necessario scendere in piazza”. Così il presidente del municipio I ha scritto una lettera al sindaco, al segretario generale e al premier affinché entro giugno, data di scadenza della prima rata, si trovi un meccanismo che ristabilisca la correttezza.

    Poi lancia un’altra idea al Campidoglio: “L’Imu per le botteghe storiche può essere un’opportunità – ammette – Abbattiamo i costi della tassa ai proprietari che affittano negozi ad artigiani o ad attività di vicinato, così il centro storico resta vivo e mantiene quelle sue peculiarità che si stanno sempre più perdendo”

  2. Annapaola Ferri ha detto:

    Anche una vecchia eredità tra fratelli, di conseguenza, può avere riflessi non indifferenti sul fronte dell’Imu. Così come tutti i casi di appartamenti concessi ai parenti senza variare la titolarità dei diritti. Prassi tutto sommato comune, che però al tempo dell’Ici aveva finito per erodere fette via via crescenti di base imponibile. Da qui la stretta sulle «assimilazioni» all’abitazione principale, che nasce con evidenti finalità antielusive, ma rischia di far pagare un conto salato ad alcuni contribuenti.

  3. Piero Ciottoli ha detto:

    La mini-stangata su anziani in casa di riposo

    Il testo approvato ieri definisce “seconda casa”, ai fini del calcolo della nuova Imu, quella degli anziani che risiedono per motivi di salute in istituti di riposo.

    Il testo lascia aperta la possibilità di agevolazioni per le case degli anziani negli ospizi e per gli italiani all’estero che hanno una casa non affittata; ma l’ultima parola spetterà ai singoli Comuni.

    In mancanza di questo tipo di provvedimenti l’Imu scatterà con l’aliquota più alta, quella del 7,6 per mille, anziché con quella base del 4 per mille.

    Il decreto fiscale “non ha risolto il problema dei 300mila anziani” in casa di cura mentre “24 città capoluogo hanno già deliberato aumenti delle aliquote Imu tra cui 13 quella per l’abitazione principale”. Lo fa presente la Uil spiegando che “mentre sembrano essere definite le modalità di pagamento dell’Imu, pur con qualche difficoltà per i contribuenti, molti Sindaci stanno ritoccando con tutta calma, le aliquote al rialzo. Peraltro, lo Stato potrà modificare entro il 10 dicembre le aliquote ordinarie di base se il gettito non dovesse produrre i 21,4 miliardi di euro previsti.

    “Gli aumenti riguardano, normalmente, le seconde abitazioni, spiega Guglielmo Loy – Segretario Confederale Uil, ma molti Comuni non risparmiano la prima casa. Infatti 24 Città capoluogo (il 23% del totale), che hanno già deliberato, hanno messo mano alle aliquote. Di questi 13 Comuni capoluogo hanno ritoccato l’aliquota all’insù per l’abitazione principale e, tra questi, 3 hanno scelto l’aliquota massima del 6 per mille (Catania, Parma e Caserta)”.

    Ma vediamo nel dettaglio gli aumenti, che riguardano l’abitazione principale: Roma (5 per mille); Cuneo (4,5 per mille); Parma (6 per mille), Forlì (5,5 per mille), Ravenna (5 per mille), Reggio Emilia (5 per mille), Salerno (4,7 per mille); Palermo (4,8 per mille); Catania (6 per mille), Cagliari (5 per mille), Caserta(6 per mille) Torino(5,5 per mille), Modena (5,2 per mille); Sassari, Monza, Arezzo, Aosta, Firenze, Bologna, Ferrara, La Spezia, Trento, Siena confermano l’aliquota al 4 per mille. In controtendenza Trieste che cala al 3,9.

    “E così, a Roma – commenta Loy – per un immobile accatastato in A/2 e A/3, in zona semicentrale, tenendo conto delle detrazioni per i figli a carico, mediamente per la prima casa si pagheranno 639 euro per famiglia; a Cuneo l’imposta peserà mediamente 97 euro a famiglia; a Parma, 118 euro; a Forlì 233 euro; a Ravenna 187 euro; a Reggio Emilia 98 euro; a Salerno 229 euro; a Palermo 159 euro; a Trieste 181 euro, a Cagliari 122 euro; a Caserta 203 euro; a Catania 209 euro; a Torino 322 euro; ad Aosta 224 euro; a Modena 243 euro; a Sassari 97 euro; ad Arezzo 52 euro; a Monza 179 euro. E per le seconde case il conto è decisamente più salato. La Uil auspica fra l’altro “un fisco sulla casa più equo per lavoratori e pensionati – conclude Loy – attraverso aliquote ridotte legate al reddito Isee sulla prima casa; maggiori detrazioni per i pensionati senza figli a carico”.

  4. Rosaria Proietti ha detto:

    Via libera definitivo del Senato, in terza lettura, al decreto legge sulle semplificazioni fiscali. L’aula di Palazzo Madama ha approvato la fiducia posta dal governo sul testo, così come licenziato dalla Camera, con 228 sì, 29 e 2 astenuti. Il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, che contiene anche il pacchetto anti-evasione, convertito oggi in legge con il voto di fiducia del Senato, esce dal parlamento con alcune rilevanti modifiche.

    Imu. Nel 2012 la tassa si potrà pagare in tre rate: la prima e la seconda rata, pari ciascuna a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni (200 euro per la prima casa e 50 euro per ogni figlio a carico sotto i 26 anni), andranno pagate entro il 16 giugno e il 16 settembre.

    La terza rata, a saldo, dovrà essere versata entro il 16 dicembre. Il governo, con dpcm da emanare entro il 10 dicembre modifica, sulla base del gettito della prime due rate dell’Imu, alla modifica le aliquote per assicurare l’ammontare del gettito previsto per il 2012.

    Il pacchetto-Imu stabilisce il versamento dell’imposta anche agli ex-coniugi con diritto di abitazione, pone vincoli più stringenti al godimento delle agevolazioni riservate ai nuclei familiari e concede ai comuni la facoltà di concedere sconti ad anziani ospiti di casa di cura, ma fatto salvo l’incasso dovuto allo stato.

  5. Rosaria Proietti ha detto:

    Via libera dell’Aula della Camera al Dl fiscale che in mattinata aveva incassato la fiducia. Ora il provvedimento torna in terza lettura al Senato. Il decreto era uscito ieri con una decina di novità dell’ultim’ora: correzioni chieste, per motivi di copertura, dalla Commissione Bilancio e recepite dalla Commissione Finanze della Camera.

    Tra queste una norma che rischia di mettere un’ipoteca sulle eventuali agevolazioni Imu per anziani e disabili, che vivono nelle case di cura o negli ospizi, e per gli italiani che risiedono all’estero e che hanno una casa in Italia non affittata: se i comuni vorranno agevolarli, facendo pagare loro l’imposta con l’aliquota sulla prima casa anziché l’aliquota ordinaria, dovranno farsi carico di tutta l’agevolazione. Lo Stato non dovrà rimetterci. Resta dunque la facoltà in capo agli enti locali, ma diventa più onerosa e forse più difficile da attuare.

    Quindi, gli anziani negli istituti di cura e i disabili ricoverati in strutture sanitarie, se proprietari di una casa, rischiano di dover pagare l’Imu con l’aliquota più alta, cioè quella per la seconda casa.

    La commissione Finanze della Camera infatti ha approvato un emendamento che recepisce una delle condizioni poste dalla commissione Bilancio. Secondo l’emendamento approvato ieri dalla commissione Finanze, era stata data ai Comuni la possibilità di scegliere se applicare agli anziani e ai disabili l’aliquota agevolata; mentre secondo la nuova formulazione della norma, anziani e disabili potranno pagare sulla propria abitazione l’Imu agevolata prevista per la prima casa solo se il Comune si farà carico del mancato gettito statale, cioè del 50%.

    Per quanto riguarda i coniugi separati, pagherà l’IMU il coniuge assegnatario, anche se non è proprietario.

  6. L’emendamento al dl fiscale presentato in questi giorni, stabilisce che in caso di separazione o divorzio pagherà l’IMU chi resta nella casa, chi ha dunque un “diritto di abitazione” anche se non necessariamente ne è proprietario. Per le modalità di pagamento viene ricompreso il bollettino di c/c postale in un primo momento escluso.

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