Mini Imu e Tares » I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo ha messo a disposizione dei contribuenti alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU e della Maggiorazione TARES il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dalla Legge di stabilità 2014. Vediamoli insieme.

Mini Imu e Tares: codici tributo

I codici tributo che devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU sono quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile.

Versamenti ed importi minimi

Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire che si applica l'articolo 25 della legge numero 289 del 2002, le quali prevedono l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.

Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

Limite minimo per riscossione coattiva di mini Imu e Tares

In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, il minimo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. legge numero 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall'articolo 1, comma 736, della legge di stabilità per l'anno 2014 non abbia l'effetto di far rivivere la disposizione superata.

Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. legge numero 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

Modalità di compilazione F24

Riguardo alle caselle acconto/saldo è bene notare che occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

Passando alla casella Rateazione, invece, va detto che il campo rateazione deve essere compilato con il valore 0101 per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale).

Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

Successivamente, arrivando alla casella detrazione, ricordiamo che deve essere compilata e occorre indicare l'importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

Per finire, la casella immobili deve essere regolarmente compilata.

Mini Imu per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate

Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, del D. legge numero 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell'IMU 2013 è il seguente:

Mini imu e terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell'ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.

Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell'IMU 2013 è il seguente:

Si ricorda che il comma 728 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

Rendita catastale e fabbricati iscritti al catasto

Ai fini dell'individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l'articolo13, comma 4 del decreto legge numero 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento.

Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l'anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.

Se il contribuente riceve i moduli in ritardo

Vediamo ora come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F 24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il prossimo 24 gennaio.

Le norme prevedono all'articolo 5, comma 4, del D. legge numero 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.

Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso articolo 5 al comma 4 bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.

In ogni caso l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge numero 212 del 2000) prevede al comma 2 che non siano irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Ravvedimento operoso per mini Imu e Tares

Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES.

Imu e abitazione principale: delucidazioni

Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l'Imu non è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze.

L'articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l'agevolazione (ora l'esenzione) si applica per un solo immobile.

Con ciò si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire dell'esenzione.

Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si conferma questa interpretazione.

Esenzione Imu per immobili in locazione a studenti

Il proprietario di un'abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce dell'esenzione da IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 707 della legge numero 147/2013.

Infatti, anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'IMU prevista per tale fattispecie.

Esonero imu per fabbricati destinati ad alloggi sociali

Il comma 707 della legge numero 147/2013 dispone l'esonero dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica.

Pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale22 aprile 2008, a partire d al 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale.

In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.

21 Gennaio 2014 · Giorgio Valli




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