Imu » le detrazioni fiscali per non pagare più del dovuto

Imu - A quali detrazioni fiscali possiamo aver diitto

Mi servirebbero alcuni chiarimenti sul pagamento dell'Imu. Vivo con mio marito e mia figlia, a Roma.

Abbiamo la residenza presso la nostra abitazione principale, in periferia, che è l'unica, non possedendo altri immobili.

Vorrei sapere, avremmo diritto a detrazioni fiscali, per il pagamento dell'Imu?

Se si, di quanto possiamo risparmiare?

Imu - come non pagare più del dovuto

Argomento delicato e quanto mai attuale è la tanto odiata Imu, l’imposta che da qualche mese è entrata nel bilancio delle famiglie, già fortemente debilitate dalla recessione di questi anni.

Naturalmente chi, come lei, è proprietario di un’unica abitazione adibita a residenza principale ha un’aliquota agevolata e delle detrazioni fiscali, mentre, invece chi ha un’unica abitazione ma non vi risiede o chiunque abbia una quota immobiliare di un immobile abitato da altri deve versare un’imposta parecchio più elevata.

Quindi, per l’abitazione principale, cioè dove si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente, l’aliquota IMU può essere ridotta dello 0,4%.

Inoltre può essere aumentata o diminuita dello 0,2% dal Comune.

La detrazione IMU per l'abitazione principale è disciplinata dal legislatore nell'articolo 13 del decreto legge numero 201/2011 modificato in legge 214/2011, che al comma 10 prescrive: Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, numero 662.

Si deduce quindi che, oltre al riconoscimento di un'aliquota ridotta per l'IMU prima casa al soggetto passivo che utilizza l'immobile come abitazione principale spetta anche una detrazione fiscale di 200 euro da suddividere tra i soggetti passivi che la adibiscono come abitazione principale, in proporzione alla quota per la quale si verifica tale destinazione.

La detrazione IMU per l'abitazione principale deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae questa destinazione.

Ad esempio, se l'immobile è utilizzato per 12 mesi su 12 come abitazione principale, al soggetto passivo spetta l'intera detrazione IMU.

Nel 2013 viene riconosciuta anche una maggiorazione della detrazione per abitazione principale di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'immobile in questione, fino ad un importo complessivo della maggiorazione di 400 euro al netto della detrazione base.

Le agevolazioni descritte si applicano a una sola unità immobiliare sulla base delle certificazioni catastali.

Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione si applicano a un solo immobile.

Inoltre, le agevolazioni previste per l’abitazione principale non si applicano nel caso in cui l’immobile sia stato concesso in uso gratuito e utilizzato come abitazione principale da un familiare grazie ad un contratto di comodato.

In questo caso, per aver diritto alle agevolazioni, sarà necessario costituire a favore del familiare il diritto di usufrutto o di abitazione.

Così, sarà il familiare a pagare l’IMU e avrà diritto alle agevolazioni solo se vi sono i presupposti.

8 Marzo 2013 · Andrea Ricciardi


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