Imposte sui redditi e sul valore aggiunto – Quando gli atti dispositivi sui beni del debitore sono da considerarsi fraudolenti

La legge sanziona, come è noto, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Per la sanzione, si richiede esclusivamente che gli atti riguardanti i beni del debitore siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale dei credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

E' sufficiente il dolo, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario e dall'aver posto in essere e una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva.

E' dunque sanzionabile qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso e a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva.

Fra gli atti sanzionabili, la cui connotazione comune è data dal loro carattere fraudolento, da intendersi come comportamento che, sebbene formalmente lecito - sia però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, oltre alla alienazione simulata vanno ricompresi la cessione simulata dell'avviamento commerciale, la cessione di immobili e quote sociali alla convivente, la pluralità di trasferimenti immobiliari, la costituzione di un fondo patrimoniale, la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate, la vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di "sale and lease back" ed il trust liquidatorio, quando la dichiarata finalità liquidatoria indicata nell'atto costitutivo non risulta comunicata ai creditori.

In questi termini si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 15449/15.

17 Aprile 2015 · Giorgio Valli


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