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Imposte sugli immobili » Tutto su Tasi, Imu, Tari e Iuc

Imposte sugli immobili: tutto sulla Tasi, l'Imu, la Tari e lo Iuc: vi forniamo un quadro generale e sintetico sulle nuove quattro tasse sulle abitazioni principali e non.

L'Imu sulla prima casa, messa da parte nel 2013 è tornata, purtroppo, sotto falso nome. E la sua vendetta, sarà atroce.

La Tasi e le altre imposte sugli immobili saranno, infatti, per la maggior parte dei contribuenti, più pesanti e più ostiche di tutte quelle sperimentate fino ad oggi.

Se l’obiettivo era quello di ridurre le impose sul mattone, anche per rilanciare un settore, quello immobiliare, ormai in coma profondo, il risultato di venti mesi di discussioni parlamentari e di produzione normativa incontrollata è desolante.

Le imposte aumenteranno.

E la confusione normativa sta superando ogni limite di umana sopportazione.

Tanto che ora i contribuenti dovranno addirittura sobbarcarsi l’onere di controllare il 31 maggio il sito del comune di appartenenza, per verificare se sono state pubblicate le delibere con le aliquote della Tasi per il 2014.

Se mancheranno, l’imposta sulla prima casa si pagherà in un’unica rata a dicembre 2014, mentre per la Tasi sulle seconde case si applicherà un’aliquota standard dell'1 per mille, salvo conguaglio nella seconda rata di dicembre.

E milioni di contribuenti che, grazie alle detrazioni, non avevano pagato negli anni scorsi le imposte sulla prima casa, ora dovranno versarle.

Le altre imposte sugli immobili presentano legislazione invariata e importi in linea con il 2013: Irpef, Ires, cedolare secca costeranno sempre 9 miliardi circa e le tasse sul trasferimento di proprietà (Iva, registro, imposte ipotecaria e catastale, successione e donazioni) circa 11 miliardi.

Vediamo comunque, tutte queste, odiate, tasse, una per una.

TASI

La famigerata TASI è la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini Imu.

La base imponibile della TASI, cioè la cifra sulla quale calcolare l’importo da versare, si determina, praticamente, con le stesse regole dell'Imu: moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente che, per le abitazioni civili è 160.

L’aliquota base è l’1 per mille, mentre l’aliquota massima va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille.

L'imposta va corrisposta al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

Per la prima casa si paga tutto entro il 16 dicembre, a meno che il comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio.

Da notare che quest’anno la Tasi non può superare il 2,5 per mille. Il Comune, però, può aumentare di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni all'abitazione principale tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell'Imu sull’abitazione principale.

Il ritorno dell'IMU

L'IMU va corrisposta su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed è dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento.

La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata, e moltiplicando l’importo per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare.

Per quanto riguarda le aree fabbricabili, l’imponibile è il valore di mercato del bene.

L’aliquota base è pari al 7,6 per mille ma il Comune può variarla dal minimo del 4,6 per mille al massimo del 10,6 per mille.

L'Imu si paga in due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e su quelle a esse assimilate per legge o per regolamento comunale, come quelle in comodato ai parenti stretti.

Non va corrisposta nemmeno sugli alloggi sociali, sugli immobili adibiti a ricerca scientifica degli enti non commerciali e sui beni merce delle imprese costruttrici.

La TARI

La TARI, ha sostituito la Tares, la quale ha avuto vita breve. La TARU è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Va corrisposta su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono esenti le superfici che producono rifiuti speciali e le aree scoperte pertinenziali.

La tari è composta da una quota fissa e da una variabile: la prima è a copertura dei costi fissi del servizio, mentre la seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare.

Le altre utenze, invece, si pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

La TASI si paga alle scadenze stabilite dal Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali.

D notare bene che entro il 30 giugno 2014 il ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.

La IUC

La IUC è un’imposta collettiva comunale: in teoria, come tributo unico non esiste ma è una semplice sigla che serve a indicare tre tributi diversi: si tratta dell'Imu, della Tasi e della Tari.

In questo caso, pertanto, non si può parlare di soggetti passivo né di una base imponibile.

Come detto in precedenza, invece, esistono invece soggetti passivi di Imu, Tari e Tasi.

Comunque, secondo le disposizioni di riferimento, la Iuc ha una parte propriamente patrimoniale, rappresentata dall'Imu, e una parte rappresentativa della fruizione dei servizi comunali, costituita da Tari e Tasi.

Anche sotto l’aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo unico: le scadenze di pagamento sono infatti sempre quelle dell'Imu e della Tasi, da un lato, e della Tari, dall'altro.

5 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi


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