Imposta di registro e di bollo » Mai più corrisposte neanche per le sentenze d’appello dei provvedimenti del giudice di pace

Piccole cause senza imposta di bollo e di registro, l'Agenzia delle Entrate si adegua.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'ambito applicativo del regime di esenzione dall'imposta di registro e di bollo, previsto dall'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, numero 374.

Con la risoluzione 97/E, infatti, ha chiarito che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, si estende l'esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del giudice di pace, già esenti.

L'Agenzia delle Entrate si riferisce, in particolare, alla pronuncia della Suprema Corte 16310/14, nella quale veniva spiegato che la legge, nel suo significato ampiamente comprensivo, si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.

Quindi, a parere degli Ermellini, il limite non deve riferirsi solo ai provvedimenti del giudice di pace, ma anche a quelli del Tribunale il che, ovviamente, poste le regole sulla competenza, si riferisce o ai giudizi in grado di appello o alle materie assegnate alla competenza funzionale del Tribunale.

Dunque, sempre a giudizio dei Giudici Supremi, si tratta, di un'esenzione generalizzata dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo, per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Così, con la risoluzione accennata, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare che anche l’amministrazione finanziaria si adegua all'interpretazione della Cassazione.

Si ritengono, pertanto, superate le precedenti risoluzioni di segno opposto.

In definitiva, dunque, è possibile affermare che l’esenzione dall'imposta di registro e di bollo, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, deve trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

11 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi




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