Imposta di registro non pagata dal de cuius » Per gli eredi non c’è solidarietà tributaria

Imposta di registro: per i debiti del de cuius gli eredi rispondono solo pro quota.

Gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, ai fini dell'imposta di registro, solo pro quota. Negata, quindi, la corresponsabilità solidale.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22426/14.

La Cassazione conferma che per gli eredi non c'è sempre solidarietà tributaria.

Innanzitutto, cominciamo dicendo che l’imposta di registro è una particolare tassa richiesta dallo Stato Italiano quando si registrano alcuni atti all'Agenzia delle entrate.

In particolare si presenta come una tassa quando l’erogazione riguarda un servizio, mentre si presenta come un imposta se l’erogazione è calcolata in una percentuale del valore economico dell’atto o del negozio.

Successivamente, per capire l'importanza della pronuncia facciamo un passo indietro, chiarendo un particolare aspetto: in base alla regola della solidarietà tributaria, a ciascun erede può essere richiesto l’integrale pagamento di tutto il debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri.

Infatti, in caso di morte, gli eredi succedono al defunto non solo nella titolarità dei diritti di quest’ultimo, ma anche nei debiti relativi alle imposte non versate da questi.

Ebbene, secondo quanto disposto dagli Ermellini, per quanto riguarda l'imposta di registro non versata dal de cuius, la regola generale della corresponsabilità solidale non va applicata.

In tale fattispecie, infatti, il debito acquisito dalla tassa non versata deve essere ripartito pro quota, ossia in base alle rispettive quote dell’eredità, tra tutti i coeredi.

Ciò, perché la regola speciale della solidarietà passiva dei coeredi trova applicazione solo nel caso di mancato pagamento delle imposte dirette da parte del defunto o ancora in ipotesi di pagamento dell’imposta di successione.

Pertanto, nel caso di debiti contratti dal defunto in materia di imposta di registro e non definiti, ciascun coerede è tenuto a versare al Fisco la propria parte in base alle rispettive quote spettanti di eredità, e non in via solidale l’intera imposta dovuta.

23 Ottobre 2014 · Paolo Rastelli


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2 risposte a “Imposta di registro non pagata dal de cuius » Per gli eredi non c’è solidarietà tributaria”

  1. Enrico ha detto:

    Buongiorno, la ringrazio molto dell’articolo, mi rendo conto che sono passati anni ma purtroppo mi sono scontrato di recente con l’argomento e avrei un paio di domande:
    1)questo meccanismo di proporzionalità viene applicato automaticamente dalla agenzia delle entrate o occorre una azione da parte dell’erede per farsi riconoscere estinto il debito?
    2) in caso di imposta di registro per una sentenza avvenuta in vita ma formalizzata(l’imposta) post morte, si applica lo stesso principio?
    3) nel caso del punto 2) l’agenzia delle entrate chiede anche ai legatari?
    Mille grazie a chiunque vorrà contribuire.

    • Nel 2017 c’è stata altra sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 30966) che, implicitamente conferma l’orientamento giurisprudenziale della sentenza 22426/2014. Secondo la più recente pronuncia, …. posto che, in applicazione degli articoli 752 e 1295 del codice civile, gli eredi rispondono pro quota dell’imposta dovuta dal “de cuius”, operando la solidarietà tributaria soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (imposta sui redditi, articolo 65 DPR 600/1973 ndr) ….

      La solidarietà è stata esclusa solo per imposte diverse dall’IRPEF: i legatari non sono tenuti al pagamento dei debiti del de cuius, nè in quota, nè solidalmente. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe aver acquisito l’orientamento dei giudici di legittimità, ma non si può mai escludere che la Pubblica Amministrazione conservi il vizietto di costringere il contribuente ad adire il giudice tributario per vedere riconosciute le proprie posizioni.

      Infine, gli eredi non rispondono delle eventuali sanzioni tributarie comminate al de cuius.

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