Imposta di registro – prescrizione e decadenza

Ricordiamo che il termine di decadenza rappresenta il tempo massimo di legge entro cui la Pubblica Amministrazione deve notificare un atto di accertamento o un titolo esecutivo (avviso di rettifica o liquidazione, cartella esattoriale). Il termine di prescrizione rappresenta, invece, il tempo massimo entro cui, una volta notificata (correttamente) la cartella esattoriale, Equitalia deve procedere alla riscossione coattiva del credito affidatole quando non vi siano state comunicazioni interruttive (o tentativi, anche infruttuosi, di pignoramento ed espropriazione).

L'imposta di registro relativa agli atti non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si e` verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.

L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta relativa al bene il cui valore venale è stato accertato essere superiore a quello dichiarato.

L'imposta di registro relativa alle annualita' successive alla prima, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

L'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati:

  1. dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
  2. dalla data in cui e` stata presentata la denuncia, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notifica della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
  3. dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se si tratta di imposta suppletiva.

La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione.

Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta di registro definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Questi i contenuti sostanziali degli articoli 76, 77 e 78 del DPR 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ribaditi dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23614/11.

16 Ottobre 2015 · Chiara Nicolai




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