Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – importanti precisazioni

Riduzione del termine di prescrizione delle multe stradali

La notizia sulla riduzione del termine di prescrizione delle multe stradali, da cinque a due anni, che ha fatto felici molti automobilisti e ha avuto un grande (eccessivo) risalto in giornali e Tv, purtroppo non è vera; anzi è vero che la Finanziaria 2008 ha stabilito qualcosa in proposito, ma è stata fraintesa la portata della nuova disposizione di legge.

Va premesso che l’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, numero 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La cartella esattoriale per multe notificata oltre due anni dopo dalla consegna del ruolo è prescritta

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”. A sua volta l’articolo 1 comma 153 delle legge 24-12-2007, numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce, introducendo il comma 35-bis alla legge 2-12-2005 numero 248, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

Interpretazione esatta sella nuova disposizione di legge

L’interpretazione esatta al contesto delle norme di cui sopra è dunque la seguente:

  1. per le violazioni al Codice della strada che non sono state accertate dai Comuni, ma dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate nulla è cambiato;
  2. per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale, occorre individuare la data dell'iscrizione a ruolo della multa, cioè il momento in cui il Comune ordina all'Agente per la riscossione di avviare l’azione esecutiva per l’esazione della sanzione. Prima di tale data non decorrono i termini della prescrizione fissati dalla Finanziaria: in teoria (perché non avviene mai) il Comune potrebbe impiegare 5 anni, in pratica, almeno per i grossi Comuni, ne passano due: per primo la contravvenzione deve essere esecutiva e lo è solo trascorsi 150 giorni dalla rilevazione, oppure 60 giorni dalla notifica del relativo verbale; poi, salvo decorso dell'eventuale causa di opposizione alla sanzione, deve essere formato il ruolo, operazione che esegue la Tesoreria comunale con impiego di lungo tempo per motivi burocratici. Una volta consegnato il ruolo all'esattore scatta il nuovo termine biennale della prescrizione;
  3. tutti i termini di prescrizione stabiliti per legge sono soggetti ad interruzione che, una volta intervenuta, fa ricominciare il decorso del termine dall'atto interruttivo. Tra questi ci sono gli atti “esecutivi”: l’Agente per la riscossione, all'avvicinarsi della scadenza del biennio, per evitare la perdita del credito può “bloccare” la prescrizione notificando al cittadino intimato l’avviso di mora, che precede il pignoramento.

Chiudiamo qui le precisazioni, ma ci sarebbero da esaminare i casi di sospensione del termine di prescrizione e cosa avviene qualora la sanzione dovesse essere oggetto di impugnazione o infine qualora ci sia una connessione tra sanzione amministrativa e reato. E’ sufficiente tuttavia aver riportato alla verità un’informazione travisata dai mass media per fini trionfalistici di parte.

di Marco Masini

Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all'agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

15 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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6 risposte a “Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – importanti precisazioni”

  1. Luigi ha detto:

    Mi è arrivata una multa dal comune di Milano, perchè dice che sono entrato in centro senza pagare ECOpass.
    La multa è del 22 Giugno è arrivata 16 Dicembre, ammesso che abbia commesso l’infrazione non è in prescrizione sono passati più di 150 gg per la notifica.
    grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

      Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.

      Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore – se conosciuto – oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.

      Tale notifica (ovvero l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero – citando l’art.201 comma 1 – da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.

      E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

    • cocco bill ha detto:

      Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

      Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.

      Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore – se conosciuto – oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.

      Tale notifica (ovvero l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero – citando l’art.201 comma 1 – da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.

      E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

  2. francesca ha detto:

    è vero che le multe fatte o notificate nel 2004 non si pagano per via dell’indulto. Qualcuno ha sentito parlare di questa cosa? grazie!

  3. paola ha detto:

    mi è arrivata da equitalia gerit un sollecito di pagamenti di tributi iscritti a ruolo per multe prese negli anni 1995 e 1996. Potrei sapere se sono andate in prescrizione? grazie

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