Illegittimo il fermo amministrativo se sproporzionato al debito

Se Equitalia dispone un fermo amministrativo o un’ipoteca su un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al credito vantato, si può agire davanti al giudice per ottenere l’annullamento della misura cautelare.

Questo è quanto deciso dalla Commisione Tributaria regionale di Bologna, che con la sentenza numero 65/13/12 ha stabilito che: quando procede al pignoramento di un bene di proprietà di un cittadino, bisogna che ci sia proporzione rispetto alla somma che il contribuente in questione deve versare .

Nel caso in questione, un contribuente, a fronte del mancato pagamento di un arretrato di 50 euro, si era visto opporre da parte di Equitalia addirittura il fermo di un veicolo il cui valore era stimabile in 25mila euro.

Il giudice tributario ha deciso che Equitalia, prima di applicare il fermo amministrativo, di sequestrare o di pignorare un bene, deve usare il buon senso.

È vero, infatti, come ha sottolineato il giudice, che sulla questione della sproporzione del provvedimento fiscale per il momento non è intervenuta neanche la Corte Costituzionale, ma è anche vero che esiste comunque uno Statuto del contribuente, stabilito con la legge 212 del 27 luglio del 2000, che tra le sue norme fondamentali prevede che ai contribuenti non siano inflitti “sacrifici sproporzionati”.

Che il fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente risulti illegittimo, se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale, è stato sancito anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza numero 28/12/2013), secondo la quale l’applicazione in maniera "indiscriminata" delle "ganasce fiscali" potrebbe configurare un eccesso di potere da parte del concessionario della riscossione, soprattutto se tale provvedimento cautelare non risulta adeguatamente motivato e sussiste una reale sproporzione tra la misura adottata e il credito da garantire.

In particolare, nel caso affrontato i giudici hanno evidenziano come tale atto fosse gravemente viziato poiché non erano stati assolutamente indicati i motivi per i quali il concessionario aveva ritenuto di dover applicare una misura così invasiva.

Alla luce di quanto esposto, ne deriva che se da una parte la legge concede degli strumenti al concessionario per garantire l’esigibilità dei crediti dello Stato, dall'altra questi devono essere adottati con estrema cautela, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge numero 241/90) e dello Statuto dei diritti del contribuente (legge numero 212/2000) e dunque dovranno essere quanto meno motivati.

Speriamo quindi, che Equitalia, grazie a queste sentenze, cominci ad adottare criteri conformi alle norme dello Statuto del Contribuente, che ha troppe volte disatteso. Anche se, come sempre, bisognerà attendere il verdetto della Corte di Cassazione, visto che il concessionario per la riscossione ha proposto ricorso contro entrambe le pronunce.

19 Marzo 2013 · Ludmilla Karadzic


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