Illecito tributario – Cumulo giuridico, cumulo materiale e principio del favor rei

Nell'illecito tributario la legge prevede, in linea generale, l’applicazione di una sanzione amministrativa unica e ridotta (il cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni amministrative relative ai singoli illeciti (il cosiddetto cumulo materiale). In particolare, la normativa vigente afferma che è punito con la sanzione amministrativa che dovrebbe infliggersi per la violazione tributaria più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi; e che soggiace alla stessa sanzione amministrativa chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

La norma vigente ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, reso obbligatorio e non più facoltativo ed ha considerato specificamente l’ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni.

Pertanto, a chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, non può essere soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato: al sanzionato deve essere, infatti, applicato il principio del favor rei con il riconoscimento del cumulo giuridico.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 21570/2016.

10 Novembre 2016 · Giorgio Valli




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