Se il rimborso fiscale risulta già riscosso

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia il contribuente può rivolgersi a una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso.

Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso.

Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; pignoramento esattoriale, fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; sui rimborsi fiscali e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

21 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi




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