Il registro informatico dei protesti cambiari – un servizio delle Camere di Commercio

Il registro informatico dei protesti cambiari – un servizio delle Camere di Commercio

Un importante e delicato servizio, svolto dalle Camere di commercio, certamente d’aiuto agli imprenditori, che se ne servono per evitare brutte sorprese nella scelta dei loro interlocutori d’affari, è la pubblicazione dei protesti cambiari.

Sono evidenti i riflessi di questo servizio camerale sul credito, sul buon nome commerciale, sulla fede pubblica.Non vi è istituto di credito che prima di accordare un fido o un mutuo non assuma informazioni sull’eventuale esistenza di protesti a carico del richiedente.

Competenze della Camera di commercio in materia di protesti

La Camera di commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza, nei termini previsti:

  1. riceve ed iscrive nel Registro Informatico gli Elenchi ufficiali dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali;
  2. riceve le istanze di cancellazione dal Registro Informatico e sulla base delle quote di accertamento, provvede sull'istanza stessa;
  3. gestisce l'accesso alle notizie del Registro Informatico dei protesti.

Levata e pubblicazione dei protesti

Gli ufficiali levatori, cioè incaricati della levata del protesto (ufficiali giudiziari, notai e segretari comunali) inviano il primo giorno di ogni mese al Presidente della Camera di Commercio l’elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate ed assegni bancari, nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali.

Allo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza dei rapporti commerciali, la pubblicazione è effettuata da parte della Camera di commercio con l’inserimento dei protesti nel Registro Informatico, da effettuarsi nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'elenco.

La registrazione informatica dei protesti assicura completezza, omogeneità e tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale. Ciascun protesto è conservato nel Registro Informatico per cinque anni dalla data di registrazione.

Protesto di assegni e cambiali - Identificazione del debitore

Dal 29 dicembre 2002 sull'effetto cambiario devono essere indicati anche il luogo e la data di nascita o il codice fiscale del debitore (“emittente” in caso di vaglia cambiario e “trattario” nel caso di cambiale). Tale norma è stata introdotta per i casi di omonimia. Il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, ha fornito indicazioni al riguardo con Circolare 14 febbraio 2003, numero 3557/C.

Cancellazione di un protesto

E’ possibile chiedere la cancellazione di un protesto nei seguenti casi:

  1. per avvenuto pagamento;
  2. per illegittimità o erroneità del protesto;
  3. per riabilitazione.

1) Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto per cambiale o vaglia cambiario abbia pagato quanto dovuto, può chiedere la cancellazione del protesto stesso dal Registro Informatico, inoltrando su apposito modulo formale istanza alla Camera di commercio, corredata dal titolo quietanzato e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto di pagamento, tutti in originale.

Il debitore che non è in grado di reperire il portatore del titolo può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del protesto, al posto del titolo quietanzato, un certificato di un’azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore.Sull'istanza decide con determinazione il responsabile dirigente dell'Ufficio Protesti.

2) Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato (per vaglia cambiari, tratte accettate) illegittimamente o erroneamente.

L'istanza può essere presentata anche dagli stessi Pubblici Ufficiali abilitati. La Camera di commercio, accertata l’esistenza della illegittimità o dell'errore, provvede di conseguenza.

3) Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l'usura) gli effetti protestati per mancato pagamento possono essere cancellati esclusivamente una volta ottenuta la riabilitazione, con Decreto del Presidente del Tribunale, che viene accordata, solo in assenza di ulteriori protesti, nei successivi 12 mesi dalla levata del protesto.

Il decreto di riabilitazione viene trasmesso all'Ufficio Protesti della Camera di commercio che provvede, ai sensi di legge, a pubblicarlo per 10 giorni sul Registro Informatico dei Protesti.

Trascorso tale periodo - senza che sia intervenuta nel frattempo alcuna opposizione - l'avente diritto può inoltrare istanza alla Camera di commercio per ottenere la cancellazione definitiva del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti. Su di essa provvede con determinazione il responsabile dirigente dell'Ufficio. Per tutte le tipologie di cancellazione sopra specificate è dovuto alla Camera di commercio un diritto di segreteria per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da pagarsi secondo le modalità stabilite da ogni singola Camera.

Sospensione della pubblicazione del protesto

Il debitore può notificare alla Camera di commercio l’eventuale provvedimento d’urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l’Ufficio Protesti provvede direttamente e immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro.

Visure dei protesti e certificati

Le notizie sui protesti cambiari sono messe a disposizione del pubblico tramite l’apposito Registro Informatico, accessibile consultando i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio, oppure i terminali di tutte le sedi camerali. A seguito di tale consultazione è possibile chiedere, a pagamento: - una visura relativa al nominativo o alla denominazione del soggetto protestato, o - un certificato, che - a differenza della visura - contiene solo l’indicazione dell'esistenza o meno di protesti nel Registro in questione. Le visure ed i certificati attestano l’assenza o meno di protesti levati a carico di una determinata persona o impresa. La ricerca viene effettuata a livello nazionale sul Registro Informatico dei Protesti e si riferisce agli ultimi 5 anni. Le visure ed i certificati sono rilasciati immediatamente presso gli sportelli dell'Ufficio Protesti.

Consultazione del Registro Informatico dei Protesti

E’ possibile consultare l’archivio informatico dei protesti via Internet tramite il servizio Telemaco. L’accesso telematico al Registro Protesti consente di effettuare ricerche anagrafiche e stampare le visure dei protesti direttamente dal proprio PC. Per accedere tramite la rete Internet alla banca dati è necessario venire abilitati a Telemaco, sottoscrivendo un’apposita convenzione con la Camera di commercio di competenza.

19 Agosto 2013 · Ludmilla Karadzic


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