Il redditometro e le sue particolarità » Il vademecum

Il nuovo redditometro » In cosa consiste

Con il decreto legge numero 78/2010 (articolo 22) è stato modificato parzialmente l'articolo 38 del Dpr 600/1973 che disciplina, oltre all'accertamento sintetico di tipo analitico, l'accertamento sintetico di tipo induttivo, ovvero il cosiddetto redditometro.

Attraverso l'utilizzo del redditometro, l'Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito delle persone fisiche, al verificarsi di determinate condizioni, calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva.

Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva.

L'obiettivo è quello di adeguare all'attuale contesto socio-economico questa particolare forma di accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti.

Il redditometro presenta alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato.

Cosa prevedono le norme sul redditometro

L'ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

  • con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
  • con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile Il contribuente potrà inoltre dimostrare di aver sostenuto un diverso ammontare delle spese a lui attribuite dall'ufficio.

Quando è ammesso l'accertamento sintetico basato sul nuovo redditometro

L'accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile, reddito presunto, risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro, tale percentuale era pari al 25% e l'accertamento era ammesso quando il reddito dichiarato non risultava congruo, rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, per almeno due periodi d'imposta).

La determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito sono stati determinati con il decreto ministeriale del 24 dicembre 2012.

Sarà obbligatorio per l'ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sarà possibile dedurre gli oneri di cui all'articolo 10 del Dpr numero 917/1986 (contributi previdenziali, erogazioni liberali, eccetera).

La maggior imposta lorda accertata sarà diminuita delle detrazioni previste dalla legge (per familiari a carico, per tipologia di reddito, spese mediche, eccetera).

I nuovi indici di capacità contributiva rilevanti per il nuovo redditometro

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 (pubblicato in G. U. numero 3 del 4 gennaio 2013) sono stati individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva e le tipologie di nuclei familiari rilevanti per il nuovo redditometro.

Tutti gli elementi di spesa sono contenuti nella tabella A allegata al decreto. L'elencazione, come recita lo stesso decreto, non deve ritenersi chiusa, poiché potranno essere utilizzati, per determinare sinteticamente il reddito del contribuente, anche altri indici di capacità contributiva non riportati nella tabella stessa.

Il decreto ha inoltre stabilito il contenuto induttivo di ciascuno degli elementi di spesa, cioè la sua capacità di trasformarsi in reddito presunto. Esso si determina tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie, effettuata dall'Istat, su campioni significativi di contribuenti.

A tal fine, sono state individuate undici tipologie di nuclei familiari (indicate nella tabella B allegata al decreto), distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

26 Settembre 2013 · Giorgio Valli


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