Il reclamo e la proposta di mediazione – come ottenere lo sconto dal fisco

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il reclamo nelle controversie fiscali

Dal 1° aprile 2012 è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del reclamo, il cui obiettivo è trovare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice (articolo 39, comma 9, del decreto legge 98/2011).

Il reclamo riguarda esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Sono esclusi gli atti riguardanti il recupero degli aiuti di Stato.

Il valore della controversia si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l'autotutela e l'accertamento con adesione, il nuovo istituto del reclamo è obbligatorio per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

Le modalità operative per presentare un reclamo contro l'atto che si intende ipugnare

Il reclamo va presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto che il contribuente intende impugnare e può contenere una motivata "proposta di mediazione", completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa (in allegato alla circolare numero 9/E del 19 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate propone un fac-simile di istanza).

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l'istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata.

Se è stata presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre l'eventuale richiesta di mediazione è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione.

L'ufficio dell'Agenzia al quale presentare il reclamo, contenente sia il ricorso sia la proposta di mediazione, è la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l'atto.

Per gli atti emessi dai Centri operativi dell'Agenzia delle Entrate:

Apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti, esaminano la documentazione presentata e decidono se accogliere o meno il reclamo, o se formulare una controproposta di mediazione. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale, nonché le analoghe strutture dei Centri operativi, per i procedimenti di competenza di questi ultimi.

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte degli uffici, senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Il termine per la costituzione in giudizio del contribuente (30 giorni) decorre da questa data. Essa avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso, contenente l'istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria.

Se, invece, l'Agenzia delle Entrate respinge il reclamo (o lo accoglie parzialmente), prima che siano trascorsi i novanta giorni, il termine per costituirsi in giudizio decorre dal ricevimento del diniego (o dalla notifica dell'atto di accoglimento parziale).

La presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato.

È previsto, infine, che in una controversia interessata all'istituto del reclamo, la parte soccombente è tenuta a pagare, oltre alle spese di giudizio, il 50% delle stesse, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il procedimento del reclamo e della mediazione.

Eccetto i casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi (da indicare nella motivazione) che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

L'istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale. È infatti previsto che nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza, o di mancata conclusione della mediazione, non è possibile successivamente far ricorso alla conciliazione giudiziale. La mediazione, pertanto, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE DOPO IL RECLAMO

In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Il beneficio della riduzione delle sanzioni può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni, dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di pagamento rateale.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 ed è ammessa la compensazione.

Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del medesimo accordo.

In assenza del versamento integrale delle somme dovute (o della prima rata in caso di pagamento rateale), la mediazione non si perfeziona e l'atto originario, contro il quale il contribuente ha proposto reclamo, continua a produrre effetti.

Se, invece, non viene pagata una rata successiva alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

7 Aprile 2012 · Giorgio Valli




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