Il reato di stampa clandestina sul Web non è una leggenda metropolitana

Il reato di stampa clandestina sul Web non è una leggenda metropolitana

La strage di Portella della Ginestra. L’omicidio del giornalista Giovanni Spampinato. Gli strani affari della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sono solo alcuni degli argomenti che Carlo Ruta, siciliano, storico e giornalista, ha negli anni approfondito, analizzato e condensato in più di duemila documenti pubblicati sul suo sito “accadeinsicilia.net”.

Carlo Ruta ama la Sicilia. Il suo lavoro di inchiesta e di ricostruzione storica relaziona il lettore a fatti che stimolano inevitabili riflessioni sul come e sul perché la Mafia spadroneggia.

E, come spesso accade in questi casi, Carlo Ruta è stato fermato.

Ma a fermarlo non è stata la mafia, ma un tribunale della Repubblica. Il tribunale di Modica (Ragusa) lo ha appena condannato per il reato previsto dall'articolo 16, comma 1°, legge numero 47/1948 (legge sulla stampa), che punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 250 “chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5”. Gli hanno inflitto una pena pecuniaria di poche centinaia di euro (oltre alle spese legali), ma quanto basta per legittimare il precedente provvedimento con cui il giudice aveva impedito ogni accesso al sito disponendone il sequestro.

A detta del tribunale, Ruta avrebbe dovuto registrare il proprio sito presso la cancelleria del tribunale. Lo imporrebbe l’articolo 1 della legge numero 62/2001, che ha introdotto nell’ordinamento il concetto di prodotto editoriale, includendovi anche il sito web, e sottoponendolo all'obbligo di registrazione, previsto dall'articolo 5 della legge sulla stampa, quando risulti “diffuso al pubblico con periodicità regolare”. Il tribunale di Modica ha concluso per la regolare periodicità degli scritti di Ruta nonostante una perizia della polizia postale, disposta dallo stesso tribunale, avesse chiarito che l’aggiornamento del sito avveniva non quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, etc., ma “alla bisogna”, diciamo. E, non di meno, nonostante l’articolo 7, comma 3°, del decreto legislativo numero 70/2003, emanato per recepire una direttiva comunitaria, stabilisca che “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001 numero 62”, ossia dei contributi che lo Stato riconosce alle testate telematiche con determinati requisiti. In altre parole, chi non è interessato a tali provvidenze non è obbligato alla registrazione.

Invece, a detta del tribunale di Modica, il Ruta era obbligato a registrare il proprio sito web. E, non facendolo, ha commesso il reato di stampa clandestina.

E’ agevole capire come tale decisione lasci davvero perplessi, anche alla luce delle conclusioni cui era pervenuta la polizia postale. Ma non è nemmeno questo l’aspetto “peggiore” della sentenza. Vi è ben altro: l’applicazione del reato di “stampa clandestina” ad un sito web, in spregio al più importante principio che opera nel diritto penale.

L’articolo 1 del codice penale stabilisce che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Una formula molto simile a quella contenuta nell’articolo 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, entrate in vigore nel ’42 insieme al codice civile: “Le leggi penali […] non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. E’ il divieto di analogia in materia penale, cui viene unanimemente attribuita valenza costituzionale grazie alla formulazione dell'articolo 25, comma 2°, Cost., secondo cui “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

L’analogia è quel procedimento logico attraverso cui il giudice, di fronte a un “vuoto normativo”, applica al caso sottopostogli una norma precedentemente formulata per disciplinare casi che appaiono simili. In altre parole, col procedimento analogico il giudice si sostituisce al legislatore creando la norma da applicare al caso concreto che ha davanti, e che non può rientrare in alcuna delle norme esistenti. Generalmente ammessa per tutelare un diritto, l’analogia è tassativamente vietata in diritto penale, dove entra in gioco la libertà personale.

Ed è proprio quello che è capitato al processo contro Carlo Ruta. Attualmente non esiste alcuna norma penale che “espressamente” punisce chi pubblica su un sito che andrebbe registrato. Invece il tribunale di Modica lo ha condannato per stampa clandestina, applicando (in via analogica) l’articolo 16 della legge sulla stampa, nonostante l’articolo 1 parli chiaro: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. In altre parole, allo stato attuale della legislazione penale e considerando il divieto di analogia, può commettere il reato di stampa clandestina soltanto chi lavora col cartaceo.

Non a caso il legislatore, quando ha disciplinato il sistema radiotelevisivo con la legge numero 223/1990 (legge Mammì), ha appositamente creato una norma (articolo 30) per punire le trasmissioni a carattere osceno, quelle lesive del sentimento degli adolescenti e quelle a carattere raccapricciante, tutti reati già previsti rispettivamente dal codice penale (articolo 528) e dalla legge sulla stampa (artt. 14 e 15). Ciò in quanto il legislatore ben sapeva che quelle norme penali potevano riguardare soltanto le pubblicazioni cartacee, non potendo ricondursi la trasmissione televisiva al concetto di “stampa” (così come descritto dal già visto articolo 1 legge numero 47/1948) a causa del divieto di analogia in materia penale. Ed è significativo che il legislatore, nell’emanare la legge numero 62/2001, abbia sì previsto la registrazione del sito web aggiornato con carattere di periodicità, ma non il reato di “prodotto editoriale clandestino”.

E che il reato di stampa clandestina non possa essere esteso alle pubblicazioni web senza apposito intervento legislativo, è una conclusione che si ricava anche da un importante dato giurisprudenziale. Riguarda l’articolo 57 del codice penale (norma introdotta con legge numero 127/1958) che punisce a titolo di colpa il direttore responsabile di un periodico che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che venga commesso un reato attraverso una pubblicazione. Ebbene, diversi tribunali hanno affermato con sentenza che questa norma non può applicarsi al direttore responsabile di una testata telematica registrata, perché può riguardare solo i periodici cartacei, pena la violazione del divieto di analogia.

Ciò conferma come le norme penali contenute nella legge numero 47/1948, finché non si interviene con una legge, non possano applicarsi ad una realtà (quale il web) ben lontana dall'essere solamente immaginata dal legislatore del 1948. E non si può fare a meno di concludere che nella sentenza del tribunale di Modica vi sia qualcosa che non quadra, se si considera che una delle sentenze ora indicate proviene dal tribunale di Catania (8 aprile 2005).

Quella del tribunale di Modica non è una sentenza che deve preoccupare, essendo scaturita in un particolarissimo contesto. Laddove si ha rispetto per la Costituzione, non potranno esserci sentenze simili. E Carlo Ruta, se non in appello, avrà sicuramente giustizia dalla Corte di Cassazione, che ha sede in Roma, e che non esiterà a rilevare quanto appena detto. Ma resta l’amarezza per una decisione che non ha precedenti in Italia (e pare anche in Europa). E che ha cancellato anni di duro lavoro e privato la collettività, sia pure temporaneamente, di un flusso informativo dalla qualità difficilmente replicabile.

Aggiornamento - prosciolto Carlo Ruta per il reato di stampa clandestina perchè "il fatto non sussiste"

Condannato in primo e secondo grado, per “stampa clandestina”, per non aver registrato in tribunale il proprio blog di informazione sul mondo politico siciliano, Carlo Ruta ha visto, nel maggio 2012, prevalere le proprie ragioni in Cassazione, dove i giudici hanno ribaltato l’esito delle due precedenti sentenze, prosciogliendolo perché "il fatto non sussiste".

La registrazione in tribunale delle testate giornalistiche online, infatti - ricorda la Suprema Corte - è obbligatoria solo se si vuole accedere ai finanziamenti e agli incentivi statali previsti per l’editoria. Non si tratta di un obbligo in generale, quindi, ma di un onere per godere, eventualmente, di un diritto.

Non è possibile altresì, secondo i giudici di piazza Cavour, interpretare analogicamente la definizione di stampa tradizionale estendendola a quella sul web: nell’ambito del diritto penale vige il principio che vieta espressamente di estendere l’interpretazione di reati a fattispecie non espressamente previste nella norma. In pratica, il reato è solo quello che si legge nella norma, senza possibilità di applicarlo ad altri contesti, anche simili.

di Antonello Tomanelli

27 Giugno 2008 · Patrizio Oliva




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

3 risposte a “Il reato di stampa clandestina sul Web non è una leggenda metropolitana”

  1. Antonio Ierano ha detto:

    Stampa clandestina

    Sulla gerenza di qualsiasi testata, devono necessariamente essere presenti:

    – la registrazione della testata presso il Tribunale;

    – il nome dell’editore;

    – il nome del direttore responsabile;

    – il luogo dove viene stampato il giornale.

    Mancando anche solo uno di questi requisiti, si incorre nel reato di stampa clandestina.

    Ora mi chiedo cosa metto come luogo? Direi che sembra un problema non da poco…tutto il web è stampa clandestina? la analogia con la stampa cartacea si infrange su una osservazione banale. sembrerebbe, a me profano,che questo basterebbe a non considerare un blog (ma vale per una qualsiasi pubblicazione online) una “testata”, e cadendo quel nesso mi sfugge come possa essere veicolo di stampa clandestina.

    mah

  2. ondapi il "Registrazione Blog al tribunale?" ha detto:

    […] non sono afferratissimo su queste cose ma in rete trovi molti riferimenti a una questione se appare molto Italiana… a quanto sembra nessuno ti dice nulla se pubblichi il diari delle tue ferie… ma se vai a descrivere il colre dei calzini di qualche eletto allora potresti incappare in un mare di guai, poi a dire il vero no si se basta iscriversi ad un tribunale, dovrebbe c’entrare qualcosa anche l’iscrizione all’albo degi giornalisti alcuni link stampa clandestina ancora qui […]

  3. Navigatore Messaggero ha detto:

    Un sito web, non è assimilabile a un prodotto di stampa,
    perchè è esclusivamente digitale un sito web è un prodotto
    informativo che non è stampa perchè si legge senza che sia stampato, quindi quella sentenza è impugnabile solo perchèe
    esiste questo vizio di forma e non vedo le ragioni perchè non sia impugnabile visto che la parola stampa non è assimilabile alla parola informazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!