Il pignoramento presso terzi secondo la legge

Pignoramento presso terzi ovvero il pignoramento dei crediti del debitore vantati nei confronti di terzi

Secondo la legge possono essere pignorati i crediti del debitore verso terzi. Crediti del debitore possono essere stipendi, pensioni, crediti bancari (conto corrente), utili aziendali del libero professionista, provvigioni.

Possono essere pignorate anche cose del debitore che sono conservate o utilizzate da terzi. Il principio è che i crediti possono essere interamente pignorati, ma il legislatore ha stabilito alcuni limiti per il pignoramento di stipendi/salari.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio/salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (TFR), possono essere pignorate entro il limite della misura di un quinto (20%).

I crediti alimentari possono essere pignorati fino al 30% (impiegati pubblici) e fino al 50% (impiegati privati). Il limite del 50% non può essere mai superato. Anche le pensioni sono pignorabili.

I crediti impignorabili vengono elencati nell‘articolo 545 codice di procedura civile. Rientrano in questa categoria tra l‘altro i crediti per alimenti.

Pignoramento presso terzi - Il pignoramento dello stipendio o della pensione

La forma più importante di pignoramento presso terzi è il pignoramento dello stipendio. I crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (ad es. datore di lavoro) vengono pignorati ed il ricavo viene corrisposto al creditore procedente.

Esempio:
la signora X deve al signor Y una certa somma di denaro. La signora X non può o non vuole pagare; perciò il signor Y pignora lo stipendio della signora X. La signora X vanta dei crediti verso il suo datore di lavoro per il lavoro prestato dalla stessa. A seguito del pignoramento solo una parte di questo credito può essere pagato al signor Y.

Attenzione: se è già in corso un pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto, gli altri creditori per poter pignorare nuovamente lo stipendio devono attendere che il pignoramento in atto giunga a termine.

Consiglio: cercate fino al momento dell'assegnazione di ottenere la conversione del pignoramento presso terzi in un pagamento rateale. Presupposto è il pagamento immediato del 20% del debito e il pagamento del restante importo al massimo in 18 rate mensili.

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Le modifiche al pignoramento presso terzi nel codice di procedura civile - dichiarazione del terzo omessa o contestata

La legge di stabilità 2013 (numero 228 del 24/12/2012) ha modificato gli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile inerenti il pignoramento presso terzi ed in particolare i casi di mancata o contestata dichiarazione del terzo.

Articolo 548 codice procedura civile - Mancata dichiarazione del terzo Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.

Secondo l'opinione di molti professionisti della materia,  fra i quali segnaliamo l'avvocato Raffaele Boccia, questa modifica, evidentemente finalizzata a ridurre il numero di procedimenti di accertamento dell'obbligo del terzo, potrebbe condurre a situazioni paradossali.

Non è, infatti, peregrino ipotizzare che, in materia di crediti di lavoro, il terzo che nulla abbia a che vedere col debitore (ad esempio, perchè il rapporto di lavoro sia cessato o non sia mai sorto),  si disinteressi (ritenendosi estraneo alla vicenda) di rendere la dovuta dichiarazione negativa comparendo in udienza. Ma, a quel punto, in base alla nuova normativa, il credito si riterrà non contestato e sarà tenuto a corrispondere le somme dovute al creditore. E qui sorge l’altro aspetto assurdo: su quale compenso si applicherà la trattenuta del quinto?

Forse, è questo il parere degli addetti ai lavori, sarebbe stato più opportuno modificare l’articolo 543 inserendo, tra i requisiti dell'atto di pignoramento, anche l’avvertimento che la mancata comparizione all'udienza comporterà le conseguenze di cui all'articolo548, così da allertare il terzo destinatario della notifica sulle gravi conseguenze della sua inerzia.

L'avvocato Edoardo Ferraro nutre, invece, un altro dubbio  Spesso, ove non arrivi la dichiarazione del terzo, si preferisce non iscrivere la causa a ruolo per non pagare il contributo unificato: una normativa del genere sembra fatta apposta per spingere a rischiare l`iscrizione a ruolo, nella speranza di ottenere un credito non contestato... e nella sicurezza per lo Stato di veder pagato un contributo unificato.

Infine, viene modificato anche l'articolo 549 codice procedura civile - Contestata dichiarazione del terzo Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

In sostanza, a partire dal 1 gennaio 2013, il credito si riterrà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente in caso di dichiarazione di quantità non resa dal datore di lavoro. Pertanto, nella procedura di pignoramento di stipendi, pensioni o altri redditi di natura alimentare (mantenimento dell'ex coniuge) la mancata comparizione in udienza del terzo pignorato non impedirà al Giudice di assegnare al creditore le quote spettanti in base al credito accertato.

Per pignoramenti presso terzi che non riguardano stipendi e pensioni, invece, il Giudice dell'esecuzione fisserà una nuova udienza a cui il terzo sarà chiamato a comparire per rendere la dichiarazione di quantità. Solo in caso di ulteriore inerzia da parte del terzo, il credito si riterrà non contestato e verrà assegnato dal Giudice al creditore procedente.

Qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste verranno risolte dal Giudice dell'esecuzione, esperiti i necessari accertamenti. con ordinanza impugnabile.

La procedura di pignoramento presso terzi in sintesi

Il creditore deve essere in possesso di un documento che attesti il proprio credito: tale documento può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno non pagato per mancanza totale o parziale di provvista, una cambiale protestata, un atto pubblico ricevuto da notaio (per esempio un mutuo contratto con la banca). In altre parole, il creditore deve essere in possesso di quello che si definisce un titolo esecutivo.

Con il titolo esecutivo il creditore può cominciare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. E cioè pignorare i beni mobili del debitore (una tv, un pc, un divano, un quadro), gli immobili di cui è eventualmente proprietario ed eventualmente le somme di cui il debitore risulti creditore nei confronti di terzi (per esempio, lo stipendio, i depositi bancari, la pensione). Da qui il termine di pignoramento presso terzi.

Si noti che il pignoramento viene effettuato alla fonte, direttamente nei confronti del "terzo". Per le pensioni e per gli stipendi possiamo anche aggiungere che gli importi vengono pignorati prima che essi siano mai stati versati al debitore.

Prima di poter attingere allo stipendio, alla pensione o alle somme depositate sul conto corrente del debitore, il creditore deve notificare al debitore un atto che viene definito precetto. In sostanza, il debitore deve essere informato che il creditore procederà all'esecuzione coattiva nel caso in cui non ottenga, entro dieci giorni dalla notifica del precetto, quanto dovutogli dal debitore.

L’atto di precetto è redatto dal creditore e contiene l'indicazione del credito ed i beni del debitore che si intendono pignorare. Naturalmente l'indicazione può essere generica, dal momento che il creditore generalmente non conosce in dettaglio la consistenza della pensione o dello stipendio percepiti dal debitore, nè l'importo disponibile sul suo conto corrente.

Può accadere che il creditore non riesca ad effettuare il pignoramento entro 90 giorni dalla notifica del precetto. In tale ipotesi il pignoramento si considera "scaduto", il che vuol dire semplicemente che il creditore, volendo rinnovare l'esecuzione coattiva, dovrà necessariamente procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto. Molto spesso il debitore guarda alla scadenza dei 90 giorni dalla notifica del precetto come alla data in cui, in caso di pignoramento "infruttuoso" (conto corrente in rosso o licenziamento volontario del debitore) il creditore perde qualsiasi possibilità di esigere il proprio credito. Una sorta di liberazione dal pignoramento, per dirla in parole semplici, il che rappresenta una convinzione molto pericolosa, oltre che assolutamente infondata.

Ma, tornando a noi va aggiunto, per tranquillità del debitore, che le notifiche a cui il creditore è obbligato per legge non finiscono con l'atto di precetto. Una volta individuato il terzo che detiene beni pignorabili al debitore (nello specifico il datore di lavoro per gli stipendi, l'INPS per le pensioni ed il legale rappresentante dell'Istituto di credito per i conti correnti) il creditore deve notificare a questi, oltre che al debitore, l'atto di "pignoramento presso terzi". E' dunque chiaro è solo una "leggenda metropolitana" quella secondo la quale il debitore viene a trovarsi, dalla sera alla mattina, con lo stipendio, la pensione o il conto corrente pignorato.

Solo con la notifica dell'atto di "pignoramento presso terzi" il creditore ottiene il blocco totale delle disponibilità sul conto corrente del debitore o quello parziale degli emolumenti che il debitore percepisce come stipendio o pensione.

La notifica dell'atto di pignoramento svolge altresì la funzione di invitare il debitore ed il terzo pignorato ad presenziare all'udienza fissata davanti ad un giudice. Nel corso dell'udienza il terzo dovrà dichiarare se esiste e a quanto ammonta il proprio debito verso il debitore. Nel caso specifico in cui il terzo sia il soggetto che eroga al debitore lo stipendio o la pensione, egli sarà chiamato anche a dire se sullo stipendio o sulla pensione percepita dal debitore insistano già eventuali cessioni del quinto, pignoramenti esattoriali, pignoramenti ordinari nei confronti di banche, finanziarie e privati, pignoramenti per crediti alimentari o di mantenimento. Il giudice, sulla scorta delle informazioni ricevute dal terzo pignorato e (sempre e solo in tema esclusivo di pignoramento di stipendi e pensioni) verificata la capienza e la legittimità di un ulteriore pignoramento, procede all'assegnazione delle somme al creditore procedente.

Va detto, infine, che fra la data di notifica del pignoramento presso terzi e quella dell'udienza possono passare da diversi mesi ad un anno. In questo intervallo di tempo, il debitore non potrà effettuare prelievi sul conto corrente pignorato, eventuali RID non verranno elaborati mentre i bonifici effettuati in data posteriore al pignoramento non saranno accreditati. Nel caso di pignoramento di stipendi o pensioni il terzo pignorato procederà all'accantonamento cautelativo del 20% dello stipendio netto (salvo a conguagliare successivamente il debitore nell'ipotesi in cui il giudice decidesse per una quota pignorata inferiore al quinto).

1 Agosto 2010 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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7 risposte a “Il pignoramento presso terzi secondo la legge”

  1. golumec ha detto:

    Salve, una società agente della riscossione per il comune ha pignorato mio padre per cartelle non pagate, credo che non riusciranno ad ottenere il 1/5 della modesta pensione….possono rivalersi sul libretto di risparmio nominativo che ha mia madre? ( sono in comunione dei beni ma non mio padre non è tra gli intestatari del libretto)

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Tutto dipende da quando è stato aperto il libretto e dall’epoca dei versamenti effettuati da sua madre rispetto alle scadenze delle obbligazioni tributarie non adempiute da suo padre. Insomma, sua madre dovrebbe essere in grado di escludere che i versamenti effettuati sul libretto non provengono dal mancato pagamento dei tributi da cui sono originate le cartelle. Tutto qui.

      E’ certamente difficile dimostrare la correlazione fra cartelle di suo padre e depositi sul libretto di sua madre. Ma, poichè lei ci chiede info …

  2. piero ha detto:

    Sono un lavoratore autonomo che ha subito un pignoramento mobiliare da equitalia. Dopo la vendita di alcuni piccoli beni l’importo residuo è ancora molto alto. Sto x essere assunto da un azienda e quindi mi aspetto che mi venga pignorato un quinto dello tipendio. Oltre al pignoramento sullo stipendio equitalia continuerà a procedere anche con il pignoramento mobiliare?

  3. kris ha detto:

    vorrei sapere se anche gli utili aziendali del libero professionsta possono essere pignorati nella misura del quinto. Es. se un libero professionista ha una dozzina di commitenti e viene pignorata una somma dovuta da uno di questi al professionista, è sempre nella misura del quinto?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta e per ogni suo suggerimento.

    • c0cc0bill ha detto:

      Si parla del pignoramento nel “limite” del quinto dello stipendio (e delle pensioni) solo per lavoratori dipendenti ( e pensionati) di aziende pubbliche e private.

      Si tratta, se vogliamo, di una misura protettiva per i lavoratori dipendenti. Misura che non trova equivalenza nei riguardi di lavoratori autonomi e professionisti.

  4. maria scalise ha detto:

    Differenza fra pignoramento presso terzi e pignoramento (mobiliare ed immobiliare)

    La differenza tra le prime due tipologie di pignoramento (pignoramento mobiliare e immobiliare) e quello presso terzi è semplice: nei primi due casi viene pignorato un bene, nel pignoramento presso terzi viene pignorato un credito.

    Praticamente nel pignoramento presso terzi vengono espropriati dei crediti del debitore verso terzi o beni mobili del debitore che si trovano presso terze persone.

    Possono essere classificati dei pignoramenti presso terzi, le pensioni, gli stipendi e qualsiasi bene di proprietà di chi si è fatto il debito. Possono essere disposte chiusure di conto corrente da parte del giudice e altre forme cautelative.

    Il precetto del pignoramento presso terzi è notificato sia al debitore che alla terza parte, la quale è convocata dal giudice per dichiarare “di quali cose o quali somme” il terzo e’ debitore o si trova in possesso.

    Il precetto intima alla terza parte di non disporre delle somme e dei beni dovuti senza ordine del giudice.

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