Il pignoramento mobiliare

Cosa è il pignoramento mobiliare

Con il termine pignoramento mobiliare si indica il pignoramento di arredi, mobili, utilità generalmente presenti presso la residenza del debitore o in luoghi a lui disponibili.

Attenzione: quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento mobiliare.

Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l'automobile).  Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l‘auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l‘ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L’ufficiale giudiziario stima e valuta - anche con l’aiuto di esperti - i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento.

La eventuale richiesta di conversione del pignoramento avanzata dal debitore

L’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore che ai sensi dell'articolo 495 codice di procedura civile può chiedere la conversione del pignoramento in un pagamento rateale. Questa richiesta deve essere formulata prima della disposizione della vendita o dell‘assegnazione delle cose. Inoltre il debitore deve essere invitato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che - in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto - le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. In quest’ultimo caso il debitore non riesce ad avere conoscenza dello stato del procedimento.

Il pignoramento virtuale

Il pignoramento mobiliare è stato modificato dalla riforma del 2006, la quale ha introdotto la possibilità di un pignoramento virtuale. Quando l’ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore, deve invitare il debitore ad indicare altre cose pignorabili e il luogo in cui si trovano.

Se il debitore non rende immediatamente questa dichiarazione all‘ufficiale giudiziario ha tempo 15 giorni per effettuarla presso la sede degli ufficiali giudiziari. È responsabile penalmente il debitore che nasconda dei beni pignorabili o fornisca informazioni false su di essi. Se il debitore dichiara che esistono altre cose di valore (ad es. crediti bancari, crediti verso terzi), queste cose vengono automaticamente pignorate e il debitore non può più disporre di esse.

Pignoramento - L’anagrafe tributaria e l’individuazione dei beni del debitore

Inoltre con la riforma del 2006 è stata introdotta un‘altra novità: la possibilità per l’ufficiale giudiziario di rivolgersi all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche per individuare dei beni pignorabili. A tal fine sono necessarie da un lato l’istanza del creditore e dall‘altro l’insufficienza delle cose pignorabili alla soddisfazione di tutti i creditori. Qualora il debitore sia un imprenditore, l’ufficiale giudiziario può esaminare anche le scritture contabili al fine di individuare le cose ed i crediti pignorabili.

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute nel quale descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile, di un esperto stimatore. Inoltre viene redatto processo verbale della relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. L’ufficiale giudiziario nomina anche un custode: di solito lo stesso debitore.

Il processo verbale con il titolo esecutivo ed il precetto devono essere depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Al momento del deposito è compito del cancelliere formare il fascicolo dell'esecuzione.

Se l’ufficiale giudiziario non trova cose pignorabili, redige un processo verbale negativo, nel quale dà atto che non sono stati trovati beni pignorabili. Ciò non esclude che l’ufficiale giudiziario possa recarsi dal debitore un‘altra volta per cercare dei beni pignorabili. Un processo verbale negativo però rappresenta un privilegio nei confronti dei creditori chirografari (creditori non privilegiati).

Le cose mobili impignorabili

Il legislatore, nell‘articolo 514 codice di procedura civile, ha elencato le cose mobili impignorabili. Fra queste vi sono: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.

Tuttavia sono esclusi i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.

Spesso ci si chiede se il televisore, l‘impianto stereo, l'automobile o il computer siano pignorabili. Si può dire che il televisore e l‘impianto stereo sono pignorabili in ogni caso; l'automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell‘esecuzione dichiari la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere di quest‘ultimo.

Le restanti cose, trovate dall'ufficiale giudiziario nell‘appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attività, sono di principio pignorabili. Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario. Inoltre è opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore.

L’ufficiale giudiziario può pignorare anche i beni di proprietà di terzi che si trovano nella casa del debitore

L’ufficiale giudiziario lo annoterà nella relazione ma può - se non individua beni utilmente pignorabili oppure se le cose ed i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore e in caso di dubbio - pignorare anche le cose di proprietà di terzi.

Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcigli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere il creditore procedente di sospendere l’esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l’esecuzione, l’unico rimedio per il vero proprietario è l’azione giudiziale.

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10 Maggio 2009 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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8 risposte a “Il pignoramento mobiliare”

  1. augusto schicchi ha detto:

    Tra le forme di pignorabilità, esiste quella di rivalersi sullo stipendio del debitore.

    Gli stipendi i salari e le altre indennità dovute dai privati per rapporti di lavoro sono pignorabili da coloro che vantino un credito per alimenti, e nella misura autorizzata dal giudice; per ogni altro credito sono pignorabili fino ad un massimo di una quinta parte (per pensioni pignorabili fino ad un terzo per cause di alimenti).

    Anche per i crediti da imposte o imposte, non può essere superato un altro quinto; in ogni caso, pur nel concorso di varie cause di credito, non può essere superata la metà dell’ammontare.

    Gli stipendi e i salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni erano impignorabili, con eccezioni a favore dei crediti per alimenti, per debiti verso l’ente da cui il debitore dipendeva o per debiti verso lo Stato nel massimo di un quinto dell’introito.

    In virtù di decisioni della della Corte Costituzionale tale particolare regime venne dapprima escluso per le retribuzioni dovute da altri enti diversi dallo stato e infine per gli stessi dipendenti statali.

    Con sentenza n.340 del 1990 la stessa Corte ha esteso la pignorabilità all’indennità di buona uscita degli statali per crediti alimentari e quindi, con altra sentenza nel 1993, ne ha stabilito la pignorabilità, entro il quinto, per ogni altro credito.

    Infine con sentenza n.506 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludono la pignorabilità per ogni altro credito dell’intero ammontare di pensioni indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati da Stato, enti locali ed istituzioni pubbliche di assistenza, anzichè meramente prevedere l’impignorabilità della sola parte delle pensioni ed altri emolumenti che sia necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte, e fatte sempre salve le eccezioni previste dalla legge per particolari crediti qualificati (es.crediti per alimenti).

    Per il pagamento dell’assegno divorzile, la legge 1987/74 limita l’impignorabilità alla metà delle somme dovute dall’ente del coniuge obbligato. La giurisprudenza non appica gli stessi limiti massimi quando il provvedimento è richiesto dai componenti della comunità familiare, che non sono considerati terzi allorchè agiscono per diritti che loro provengono nell’ambito del rapporto di famiglia. Il pignoramento dello stipendio, pone altre variabili alla sua esecuzione analizzabili unicamente nella specificità del caso posto in analisi.

  2. giusy ha detto:

    Salve,
    siamo stati sfrattati con mio marito perchè non abbiamo soldi per pagare l’affitto e le cose all’interno della casa sono state pignorate.
    Vogliamo riprenderci almeno le cose di valore ma l’avvocato dice che non è possibile.
    Invece l’ufficiale giudiziario che si è occupato di tutto ha detto che si può fare purchè abbiamo la testimonianza di 2 persone per parte. Come dobbiamo comportarci?
    Grazie delle vostre risposte

  3. maria scalise ha detto:

    Differenza fra pignoramento (mobiliare ed immobiliare) e pignoramento presso terzi

    La differenza tra le prime due tipologie di pignoramento (pignoramento mobiliare e immobiliare) e quello presso terzi è semplice: nei primi due casi viene pignorato un bene, nel pignoramento presso terzi viene pignorato un credito.

    Praticamente nel pignoramento presso terzi vengono espropriati dei crediti del debitore verso terzi o beni mobili del debitore che si trovano presso terze persone.

    Possono essere classificati dei pignoramenti presso terzi, le pensioni, gli stipendi e qualsiasi bene di proprietà di chi si è fatto il debito. Possono essere disposte chiusure di conto corrente da parte del giudice e altre forme cautelative.

    Il precetto del pignoramento presso terzi è notificato sia al debitore che alla terza parte, la quale è convocata dal giudice per dichiarare “di quali cose o quali somme” il terzo e’ debitore o si trova in possesso.

    Il precetto intima alla terza parte di non disporre delle somme e dei beni dovuti senza ordine del giudice.

  4. ricki ha detto:

    mia moglie in divisione dei beni ha ricevuto in comodato d’uso (registrato )da sua madre una tv e altri immobili , puo’ respingere un pignoramento della quale il marito (debiore) e’ destinatario ?

  5. Ric ha detto:

    Se dovessi andare ad abitare a casa della mia fidanzata, alla quale è intestato il contratto d’affitto, come faccio a prendere la residenza ed evitare il pignoramento di cose che sono all’interno dell’appartamento ma non sono mie?

    • weblog admin ha detto:

      Bisogna avere le fatture nominative dei beni di proprietà quando li si mettono in comune con un potenziale pignorato.

      Altrimenti prima del trasferimento, se ne vale la pena, bisogna far redigere un inventario asseverato da (è preferibile) un consulente tecnico d’ufficio del tribunale.

    • riccarda ha detto:

      avro’ a breve la visita per un pignoramento mobiliare; visto che sono in divisione dei beni con mia moglie ed essa ha fatture attestanti l’aquisto di gran parte dei mobili in casa, saranno esclusi dal pignoramento?

    • riccarda ha detto:

      inoltre come posso sapere quando sara’ eseguito il pignoramento? e’un mio diritto assistere?

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