Il pignoramento esattoriale

Il pignoramento esattoriale - cosa è

Se non si paga una cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla sua notifica, l’agente della riscossione puo’ mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto.

Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coattiva) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile per il pignoramento ordinario, a cui vanno aggiunge quelle piu’ specifiche, relative al pignoramento esattoriale, contenute negli articoli dal 49 al 76 del dpr 602/73.

Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi, i fitti e le pigioni dovute da terzi, etc.)  beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta’) e rimangono valide le regole relative all'impignorabilità.

Cambiano, nel caso di pignoramento esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali,  le procedure. Nella procedura esattoriale:

  1. il pignoramento non puo’ aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
  2. il pignoramento può’ essere messo in atto, sui beni immobili, solo per debiti complessivi superiori agli 8 mila euro;
  3. se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile, Equitalia deve prima iscrivere ipoteca e puo’ procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente la cartella esattoriale non sia stata pagata;
  4. nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale, occorre la notifica di un preavviso contenente l’intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica;
  5. il pignoramento, inoltre, perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo tentativo (incanto) di vendita all'asta.

Il pignoramento esattoriale presso terzi

Per quanto attiene il pignoramento presso terzi (pignoramento di stipendi e pensioni, soprattutto ma anche di conti correnti) la procedura esattoriale presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella ordinaria disciplinata dal codice di procedura civile.

La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, semplicemente dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura di pignoramento, versi direttamente ad Equitalia le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (dpr 602/73 articolo 72 bis).

Sul punto, Equitalia ha emesso, con la direttiva numero 12 dell'8 giugno 2010, disposizioni di maggior favore per il pignorato. In particolare è previsto che il terzo debba effettuare il versamento entro sessanta giorni, e non più entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Questo vuol dire che il pignorato ha molto più tempo per presentare opposizione al pignoramento ritenuto illegittimo. Ad esempio nel caso in cui la quota del quinto sia stata calcolata erroneamente, non abbia tenuto conto di redditi impignorabili, di un pignoramento esattoriale in corso o del minimo vitale di sussistenza.

Possono redigere e notificare l’atto di pignoramento presso terzi, inoltre, anche i dipendenti Equitalia non abilitati all'esercizio di funzioni di “ufficiale della riscossione”.  Questa novità è stata  introdotta dalla Finanziaria 2008 con l'articolo 1 e commi 141/142.

Opposizione al pignoramento esattoriale

Una volta iniziata la procedura di pignoramento esattoriale le contestazioni inerenti il diritto a procedere di Equitalia, i vizi della procedura e la pignorabilità dei beni possono essere proposte solo al giudice dell'esecuzione.

Molto limitate risultano, in tale contesto, le tutele a cui il debitore sottoposto ad esecuzione può ricorrere, specie nel caso in cui il pignoramento presso terzi, ad esempio, sia stato disposto a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata oppure non correttamante notificata

Questo perchè all'articolo 2 del Dlgs numero 546/92 viene stabilito che restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell'esecuzione successivi alla notifica della cartella esattoriale; da cui deriva l’impossibilità di poter impugnare il pignoramento - in quanto atto dell'esecuzione - dinanzi al giudice designato in materia di tributi.
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E, d’altra parte, in campo tributario permane l’esclusione delle ordinarie opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi pur previste dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile (si legga in proposito l’articolo 57 del DPR numero 602/73). Si può richiedere l'intervento del giude delle esecuzioni esclusivamente per contestazioni inerenti la pignorabilita’ dei beni.

L’unica carta da giocare, allora, potrebbe essere quella di impugnare dinanzi alla Commissione tributaria la cartella esattoriale presupposta al pignoramento, facendo presente al giudice tributario che si è venuti a conoscenza della stessa solo in quel momento e chiedendone l’annullamento per difetto di notifica. A questo punto il pignoramento privo di un valido titolo esecutivo dovrebbe venir meno.

18 Maggio 2011 · Simone di Saintjust


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Una risposta a “Il pignoramento esattoriale”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    Pignoramento esattoriale illegittimo – Per la Cassazione Equitalia ed ente creditore devono risarcire danno morale al debitore escusso

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9445 pronunciata il giorno 11.6.2012, ha stabilito la responsabilità di Equitalia e dell’Ente impositore in caso di esecuzione forzata illegittima. Il fatto. Un avvocato cita in giudizio un ente comunale e l’agente della riscossione (Equitalia), esponendo di aver subito un pignoramento mobiliare presso il proprio studio legale (dove erano presenti una collega, la figlia, pure avvocato, e la segretaria) in riferimento a un debito di circa mille euro relativo a sanzioni amministrative, debito che il Tribunale di Roma, con sentenza precedente al pignoramento, aveva dichiarato non dovuto; prima del pignoramento illegittimo l’avvocato aveva diligentemente trasmesso copia della sentenza al Comune, chiedendo l’annullamento dell’avviso di mora, con diffida dal compiere gli atti esecutivi. Il giudice di pace rigettava la domanda di risarcimento, e l’impugnazione della decisione di primo grado veniva rigettata dalla Corte di Appello; avverso la sentenza della Corte veniva proposto ricorso per cassazione. La sentenza.

    La Cassazione, con una sentenza innovativa, ha stabilito che il danno morale deve essere risarcito. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, la questione era palese, in quanto trattavasi di un pignoramento eseguito nonostante una sentenza dichiarativa della insussistenza del debito. Per la Corte il risarcimento da corrispondere può essere erogato anche solo per il danno morale, costituito dalla sofferenza per l’ingiustizia patita, in quanto, concretamente, una seria e diversa lesione non si era verificata; in particolare, non era stato leso l’onore del contribuente, poiché era palese ed incontrovertibile la erroneità del pignoramento e, in aggiunta, nessuno delle persone che avevano assistito al pignoramento (una collega, la figlia e la segretaria) avrebbero mai considerato l’avvocato quale evasore.

    Ma il danno morale sussiste comunque, a parere della Corte, ed è riconducibile ai danni conseguenti a fatti integranti reato. Per la Corte, infatti, non è necessaria una sentenza penale che accerti il fatto – reato, ma è solo necessario che il giudice chiamato a decide sul risarcimento riconosca gli estremi di un reato nel comportamento tenuto dall’amministrazione; senza dubbio non fermare l’esecuzione forzata, dopo una sentenza accertativa della inesistenza del debito ed una diffida da parte del contribuente all’ente impositore, integra il reato di omissione di atti di ufficio. Il principio di diritto, elaborato dalla Corte di Cassazione e che dovrà essere applicato dal giudice di rinvio, è il seguente: in tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito-astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti e per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c., e art. 185 c.p. – spetta al giudice accertare, incindenter tantume secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Se tale accertamento ha esito positivo e, quindi, il comportamento dell’ente impositore integra astrattamente un reato, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno morale, condannando l’ente e l’agente di riscossione al relativo pagamento.

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