Contratti di prestito – mutuo chirografario

Struttura e funzione economica del mutuo chirografario

Il mutuo chirografario ordinario è un contratto di prestito oltre il breve termine col quale la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro destinata a finanziare le esigenze più varie. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale ed interessi calcolati secondo un tasso variabile. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento è richiesto un compenso omnicomprensivo nei casi previsti dalla legge.

Qualora il prestito, con rimborso rateale, ricada nei termini previsti dalla normativa per il “credito al consumo”, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 01/09/1993 numero 385 articoli 121 e seguenti. La legge definisce “credito al consumo” la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito a favore di persona fisica, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta dalla stessa. 8.2.2 Principali rischi (generici e specifici)

Rischi del mutuo chirografario

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;la variazione in senso sfavorevole delle condizioni (commissioni e spese) contrattualmente previste.

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27 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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8 risposte a “Contratti di prestito – mutuo chirografario”

  1. Luigi Charlemont ha detto:

    Simone di Saintjust, attendo la sua personale risposta. grazie mille

    • Salve Luigi e grazie per la fiducia accordatami. Tuttavia, temo di non aver nulla da aggiungere a quanto rispostole dalla collega Ludmilla.

    • Luigi Charlemont ha detto:

      Salve,
      in un suo articolo Lei asserisce che è ininfluente che l’assegno sia tratto su c/c intestato alla Srl e che se non c’è il timbro della stessa il firmatario si impegna in proprio. Nel mio caso specifico si tratta di una richiesta di rinnovo di un assegno che scadeva originariamente il 25-01-13 e che io non volevo rinnovare se non dietro garanzia personale. E infatti mi ha mandato un assegno della Srl che io non ho accettato e per evitare il protesto mi ha consegnato allora un assegno a suo nome tratto su un c/c della ditta.
      Nella opposizione al mio precetto il debitore ha riferito al giudice che si è trattato di una casualità ma evidentemente ha mentito al giudice.
      Sulla base di questo può ottenere la sospensione del procedimento forzoso?
      Aspetto il suo punto di vista.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Cassazione civile sez. I, 23 aprile 2004, n. 7761, Ras C. Banca di Roma, Giust. civ. Mass. 2004, 4, Giur. it. 2004, 1881

      La sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale) per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall’art. 8 r.d.l. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l’assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente. Incorre in responsabilità per il pagamento dell’assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l’uno e/o l’altro degli accertamenti suddetti.

  2. Luigi Charlemont ha detto:

    Gent.mo Sig. Simone di Saintjust

    Il cliente ha fatto opposizione al precetto affermando che:
    – non ho alcun rapporto giuridico con lui personalmente ma solo con la Srl che lui rappresenta
    – che si tratta di una fattura specifica della Srl
    – che si trovava fuori ufficio e quindi una casualità che l’assegno non porti il timbro
    – che il curatore fallimentare (Srl nel frattempo è fallita) mi ha già chiesto l’inserimento
    – citato per comparire dinanzi al tribunale il prossimo dicembre
    Sono motivi validi? Può essere interrotto il procedimento forzoso?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sulla validità de motivi deciderà il giudice, soprattutto leggendo le carte. L’opposizione al precetto serve proprio a sospendere l’esecuzione, se ne ricorrono i motivi.

  3. Luigi Charlemont ha detto:

    Assegno protestato

    Un cliente titolare di una Srl non mi ha pagato l’assegno suindicato. Però l’assegno non porta il timbro della Srl per cui presumo debba rispondere personalmente dato che possiede vari beni privati.
    Ho proceduto a fare il precetto ma ha è stata fatta opposizione.
    Come ha potuto fare opposizione se sull’assegno c’è solo la sua firma?

    Grazie per la risposta

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