Il forfettone – Requisiti

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

I requisiti per il forfettone sono fondamentalmente quelli derivanti dall'essere contribuenti minimi. Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli 57 e 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per le imprese rilevano i ricavi di competenza dell'anno solare 2007, calcolati secondo le disposizioni proprie del regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa, anche se eventualmente incassati nel corso dell'anno successivo.

Inoltre, ai fini della determinazione di tale limite, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, mentre, nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.

I contribuenti che hanno già un’attività in essere, possono avvalersi del regime forfettone se sono state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

I contribuenti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato forfettone se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

I partecipanti all'impresa familiare che contemporaneamente svolgono attività di impresa, arte o professione non sono esclusi dal regime forfettone riservato ai contribuenti minimi per i redditi prodotti al di fuori dell'impresa familiare. Resta inteso che il collaboratore familiare deve prestare la propria attività all'interno dell'impresa familiare in modo continuativo e prevalente.

Per fare una domanda sui requesiti necessari per poter effettuare la scelta del regime forfettone, sugli adempimenti fiscali necessari per l'avvio di una attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

19 Aprile 2008 · Andrea Ricciardi


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