Il forfettone – Domande e risposte

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Come si riportano le perdite nel forfettone?

Con riferimento alle perdite, quelle prodotte nel corso dell'applicazione del regime forfettone sono computate in diminuzione dei redditi di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.

Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi d’imposta in cui viene esercitata l’attività, resta fermo – anche a beneficio dei contribuenti minimi – il riporto illimitato della stessa.

Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all'ingresso nel regime dei minimi le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all'interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni sono computate in diminuzione solo le perdite realizzate nei periodi d’imposta 2006 e 2007.

Come si effettuano i versamenti d’imposta e gli acconti nel passaggio al nuovo regime fiscale forfettone?

I contribuenti minimi, obbligati al versamento telematico delle imposte, devono calcolare l’acconto IRPEF da corrispondere nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario senza tener conto delle disposizioni che disciplinano il nuovo regime.

Ad esempio, il contribuente che si avvale del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal periodo d’imposta 2008 calcola gli acconti da versare nel corso dello stesso anno 2008 avendo riguardo all'imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007.

Come si effettua la rettifica della detrazione Iva nel forfettone?

L’applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario.

Ai fini della rettifica, il contribuente deve predisporre un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati.

Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente passa, per legge o opzione, nel regime ordinario dell'IVA. In tal caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita, al netto di tale rettifica.

L'imposta dovuta può essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza corresponsione di interessi.

La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive sono versate entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

Per il versamento dell'imposta derivante dalla rettifica della detrazione IVA non è possibile usufruire del maggior termine previsto per i versamenti a saldo scaturenti dal modello di dichiarazione Unico 2008, maggiorando l’importo dovuto dello 0,4% per mese o frazione di mese, né tantomeno è possibile rateizzare il relativo importo.

Cosa prevede il regime transitorio?

In particolare, è previsto che nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime dei minimi ad un periodo d’imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime dei minimi, non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria) dovranno assumere rilevanza nei periodi d’imposta successivi.
Analoghe regole risultano applicabili anche per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime dei minimi.

Cosa succede se ci si avvale del regime forfettone senza averne i requisiti?

Il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nel caso di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: “se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato” le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.
Lo stesso trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

Le cessioni interne a seguito di dichiarazione di intento di cui all'articolo 8, lettera c), del DPR 633 del 1972 rientrano tra le cessioni all'esportazione che precludono l’accesso al forfettone, regime riservato ai contribuenti minimi? E cosa deve fare il contribuente che applica il regime dei minimi e riceve una lettera di intento?

L’emissione – durante l’anno solare precedente – di fatture senza addebito dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del DPR numero 633 del 1972, a seguito di dichiarazione d’intento ricevuta dal cessionario o committente, preclude l’accesso al regime dei minimi.
L’eventuale dichiarazione d’intento ricevuta dal contribuente in regime dei minimi dovrà essere restituita al cessionario o committente, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito d’imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria 2008.

Una plusvalenza realizzata nel 2007, che possiede i requisiti per essere rateizzata, concorre per intero alla determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta 2007 o solo per la prima rata?

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR “…partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5000 euro. (…) In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito” (articolo 1, comma 106 della legge finanziaria per il 2008).

Come si calcola la plusvalenza determinata dalla cessione di un bene strumentale venduto dal contribuente minimo durante il periodo di applicazione del regime speciale ovvero venduto dopo l’uscita dal regime dei minimi?

Quando il bene strumentale viene venduto, sia durante la permanenza nel regime speciale che successivamente all'uscita dal regime medesimo, la relativa plusvalenza è costituita dall'intero ammontare del corrispettivo percepito.
Se il bene è stato acquistato nel corso di un periodo d’imposta anteriore rispetto a quello di applicazione del regime dei minimi, la relativa plusvalenza, sia essa realizzata o meno in un periodo interessato dal regime dei minimi, è costituita dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, calcolato
cioè al netto degli ammortamenti dedotti.

Un contribuente in contabilità ordinaria come deve annotare nei propri registri IVA una fattura emessa da un soggetto che si avvale del regime semplificato per i contribuenti minimi (“non imponibile”, “fuori campo IVA” o con l’annotazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”)?

La fattura va registrata nei propri registri IVA con l’annotazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”. I dati dell'operazione vanno inoltre inclusi nell’elenco fornitori predisposto dal contribuente in contabilità ordinaria.

Con quali modalità devono essere determinati gli acconti dovuti dal titolare dell'impresa familiare e dai collaboratori nel primo anno di adesione al regime?

In caso di imprese familiari, il comma 117 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 precisa che “l’acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare”.

Ciò premesso, per la determinazione degli acconti dovuti per l’anno di accesso al regime dei minimi si ritiene corretto operare nel modo seguente:

– il titolare dell'impresa familiare deve sommare al proprio acconto, determinato con il metodo storico, anche il 98 % dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare. Tale quota dell'imposta deve essere determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;
– i collaboratori, invece, potranno versare il proprio acconto sia utilizzando il metodo storico che quello previsionale, con riguardo però solo all'imposta relativa ad eventuali altri redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare.

L’Iva pagata sugli acquisti è sempre un costo deducibile per i contribuenti minimi?

Sì. L’imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa ai contribuenti minimi rappresenta per questi ultimi un costo deducibile.

I contribuenti minimi sono tenuti all'invio telematico dei corrispettivi previsto dai commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del d.l. numero 223/06?

Poiché le norme in materia di trasmissione dei corrispettivi non hanno ancora trovato attuazione, per il momento, l’obbligo dell'invio telematico non sussiste.

L’accesso al regime dei minimi è precluso nel caso di un professionista che abbia costituito nel 2007 un raggruppamento temporaneo di professionisti previsto dal codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici?

Se le attività affidate al raggruppamento temporaneo sono svolte dai singoli professionisti in modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune, questa si configura come società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, che impedisce l’accesso del professionista che vi partecipa al regime dei contribuenti minimi. Se invece le attività sono svolte dai singoli professionisti in modo autonomo e separato si potrà accedere al regime dei minimi.

Per verificare il limite di 30.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno solare precedente, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno nel caso di inizio attività nel corso del 2007 anche in caso di cessazione di attività nel corso del 2007 ed inizio di una nuova attività nel 2008, diversa da quella precedente, per la quale si intende usufruire del regime dei minimi?

La condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta: i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente in relazione all'attività cessata quindi rilevano per la verifica del limite dei 30.000 euro e, inoltre, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno del relativo importo.

Un contribuente che a febbraio 2007 ha corrisposto il TFR a un dipendente cessato nel 2006 può accedere al regime dei minimi?

Tra le spese per lavoratori dipendenti rientrano sia quelle sostenute per gli emolumenti correnti corrisposti al dipendente sia quelle sostenute per il trattamento di fine rapporto.
Tuttavia la norma fa riferimento alle spese “sostenute”, da valutare secondo le ordinarie regole del TUIR. Pertanto, poiché le spese relative al TFR si considerano sostenute, tanto per gli imprenditori, quanto per i professionisti, nel periodo di imposta in cui le stesse maturano, al contribuente non è precluso l’accesso al regime dei minimi.

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali ai fini dell'ingresso e della permanenza nel regime dei minimi deve essere considerato al netto o al lordo dell'IVA?

Occorre fare riferimento all'ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano secondo le ordinarie regole dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi, sia in fase di accesso al regime che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali deve essere verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Il contribuente apre una partita IVA nel 2008 con un certo codice attività (commercio al dettaglio), prevede contestualmente di effettuare delle prestazioni occasionali (altra attività di consulenza) per le quali non chiede l’apertura della partita IVA. I compensi eventualmente percepiti per queste collaborazioni rientrano nei ricavi dei minimi cumulandosi ai fini del limite di 30.000 euro?

Se un imprenditore effettua anche prestazioni occasionali di consulenza, per le quali percepisce compensi non rilevanti ai fini Iva e pertanto classificabili come redditi diversi, di questi non dovrà tener conto ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi.

Nel corso del 2007, essendo venuta meno la pluralità dei soci in una società in nome collettivo, si è verificata un’involuzione di detta società in un’impresa individuale. Ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime dei minimi da parte della ditta individuale occorre fare riferimento alla situazione della società ante modificazione?

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi da parte dell'impresa individuale, essendovi continuazione dei valori fiscali dei beni, saranno rilevanti i valori della società ante modificazione. Con riferimento, ad esempio, al limite di euro 15.000 relativo ai beni strumentali si dovrà far riferimento anche agli acquisti effettuati dalla società nel triennio precedente.

Con riguardo ai contribuenti che svolgono attività soggette ad aggio (ad esempio venditori di generi di monopolio) o a ricavo fisso (ad esempio distributori di carburante), ai fini della verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro assume rilievo l’intero corrispettivo della rivendita?

Nei confronti dei contribuenti che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro, in generale, assume rilievo l’aggio o il ricavo fisso. Non possono tuttavia applicare il regime dei contribuenti minimi coloro che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; come i venditori di generi di monopolio (esempio: vendita sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi) che svolgono attività soggette ad aggio. In tali casi, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, il regime dei minimi è comunque precluso.

Un contribuente residente in Italia che svolge prestazioni di lavoro autonomo all'estero (traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all'articolo 7 del DPR numero 633 del 1972, può utilizzare il regime dei minimi?

L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell'IVA il requisito della territorialità non preclude al contribuente l’accesso al regime dei minimi. Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.

La rettifica della detrazione deve essere effettuata anche per i “beni ammortizzabili” di costo unitario inferiore ad euro 516,46 o con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento?

In relazione ai beni in questione, quando si passa al regime dei contribuenti minimi è necessario effettuare la rettifica della detrazione solo se gli stessi non sono stati ancora utilizzati o ceduti; altrimenti, non occorrerà effettuare detta rettifica.

In sede di accesso al regime dei minimi, ai fini della rettifica prevista dall'articolo 19-bis2 del DPR numero 633 del 1972 occorre tener presente anche i canoni di leasing pagati anticipatamente e l’eventuale maxicanone iniziale?

Sì. Quando si passa al regime dei minimi occorre effettuare le apposite rettifiche dell'imposta detratta relativa al canone corrisposto anticipatamente e al maxicanone iniziale. Per procedere alla rettifica è necessario verificare l’imposta complessivamente detratta e versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata.

L’Iva versata a seguito della rettifica della detrazione è un costo deducibile per i contribuenti minimi?

Sì. L’imposta versata (in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo) costituisce costo deducibile per il contribuente minimo. Essa può essere assimilata all'imposta assolta dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non detraibile, rappresenta un costo deducibile.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione del Modello di comunicazione dati IVA 2008 relativa all'anno 2007?

I contribuenti minimi rientrano tra i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione dati Iva. Tale ipotesi di esonero, però, si rende applicabile a partire dalla comunicazione dati relativa all'anno d’imposta 2008, primo anno di operatività del nuovo regime, da presentare entro febbraio 2009.

I contribuenti minimi iscritti ad enti previdenziali privati sono obbligati ad addebitare in fattura ed a versare il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103 e delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente di appartenenza?

Il regime dei contribuenti minimi non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi. La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura l’IVA, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all'obbligo contributivo in questione.

I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis, comma 4-bis, del DPR 31 luglio 1998, numero 322) devono includere nei predetti elenchi i dati relativi ai contribuenti minimi nei confronti dei quali sono state emesse fatture (elenco clienti) o sono stati effettuati acquisti (elenco fornitori)?

Si. I contribuenti minimi, anche se non possono esercitare il diritto di rivalsa, né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti, non sono estranei al regime IVA e, comunque, sono titolari di ordinaria partita IVA. Pertanto, le operazioni da loro effettuate (e le fatture emesse nei loro confronti) devono essere incluse negli elenchi clienti e fornitori predisposti dai contribuenti obbligati alla presentazione degli stessi.

Nel caso di uscita dal regime dei minimi nel 2° anno, qual è la sorte delle rimanenze residue?

Ai fini delle imposte dirette le rimanenze finali risultanti a seguito dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi rileveranno come esistenze iniziali del periodo successivo soggetto al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare dei componenti positivi prodotti in tale periodo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della detrazione – in aumento – ai sensi dell'articolo 19-bis2 del DPR numero 633 del 1972. Per effettuare tale rettifica si deve predisporre un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce.

In caso di liquidazione dell'impresa individuale che si protrae per i tre esercizi successivi, compreso quello in cui la liquidazione stessa ha avuto inizio, il contribuente minimo che nel corso del triennio è uscito dal regime speciale come determinerà il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione?

I periodi d’imposta interessati dalla liquidazione dell'impresa individuale (formalità non obbligatoria ai fini della cessazione dell'attività) non possono essere trattati secondo le disposizioni proprie del regime dei minimi.
Nell’esempio prospettato la determinazione unitaria del reddito relativo al maxi-periodo di liquidazione non è conciliabile con una ipotizzata disciplina diversificata (in parte dettata dal regime ordinario e in parte da quello dei minimi) degli anni compresi nel maxi-periodo.

Segue un video esplicativo sul forfettone, il regime fiscale agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte.

Per fare una domanda sugli adempimenti fiscali necessari per avvio attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

20 Aprile 2008 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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5 risposte a “Il forfettone – Domande e risposte”

  1. Stefano Sergi ha detto:

    Buon giorno. E’ possibile usufruire del regime agevolato “forfettone” anche se si percepisce già uno stipendio da lavoro dipendente, con contratto del commercio, presso un’azienda privata (srl)?

    Con il “forfettone” bisogna presentare delle dichiarazioni durante l’anno? Se si, bisogna necessariamente avvalersi di un commercialista?

    Distinti saluti. Stefano

  2. antonino ha detto:

    Nel forfettone inps si paga?

  3. Sandro Ragazzo ha detto:

    spiegazioni semplici e chiare.
    sandro

  4. fabiola ha detto:

    Trovo queste risposte assolutamnete esaustive e questo sito utilissimo. Complimenti

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