Il forfettone – Agevolazioni e semplificazioni

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Le agevolazioni previste per i contribuenti che applicano il forfettone, ovvero il regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, sono:

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

Il forfettone, regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, prevede numerose semplificazioni contabili quali l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal DPR numero 633/1972 (come, ad esempio, registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera).

Gli unici adempimenti che il forfettone obbliga ad ad assolvere, sono:

Il forfettone non prevede che I contribuenti minimi possano esercitare il diritto di rivalsa né che possano detrarre l'IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.

Nel caso in cui, in sede di prima applicazione, il contribuente ha emesso fattura con addebito dell'imposta al cessionario o committente, se intende applicare il nuovo regime può effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta. In particolare, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Pertanto, il comportamento può essere considerato inequivocabilmente espressivo dell'opzione per il regime ordinario, solo se unitamente all'emissione della fattura con addebito dell'imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo.

Riguardo agli scontrini, l'utilizzo di misuratori fiscali che consentono l'indicazione su di essi della sola aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata come volontà del contribuente di applicare l'imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque,non è riportato sugli scontrini stessi.

Inoltre, va ricordato che l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui questi contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica l'inversione contabile, reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta obbligatorio, per gli esercenti arti e professioni, essere titolari di un conto corrente bancario o postale nel quale far confluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dal quale devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese (per ulteriori informazioni vedi l'articolo 9, DPR numero 600 del 1973).

Per fare una domanda sulle agevolazioni e semplificazioni previste per il forfettone, sugli adempimenti fiscali necessari per l'avvio di una attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

19 Aprile 2008 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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3 risposte a “Il forfettone – Agevolazioni e semplificazioni”

  1. claudia ha detto:

    Quando si fa la dichiarazione ISEE per il 2009/2010 che rigo devo prendere in considerazione del quadro CM del modello Unico 2009? Il CM6 o il CM8?

  2. mileno ha detto:

    sono contribuente minimo
    posso ancora considerare tra gli oneri detraibili la mia assicurazione sulla vita cioè posso compilare il quadro P?
    non ho altri redditi solo la mia attività di artigiano. Ho versato degli acconti Irpef posso portarli in compensazione?

  3. Riccardo ha detto:

    Le fatture fiscali vanno conservate anche ? A che scopo ?

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