Il “Forfettino”, un regime fiscale agevolato per le nuove attività

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (articolo 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato.

Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

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Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

  • il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;
  • il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in srl, egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
  • l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
  • è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinatoammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
    • per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
    • per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
    • Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d’imposta precedente a quello
      in cui si subentra.
  • occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

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Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

  • riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d’impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. ATTENZIONE: l’imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull’intero reddito d’impresa realizzato.
  • semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
    • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
    • liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva (in pratica, quelli previsti dal DPR 23 marzo 1998, numero 100);
    • ATTENZIONE: non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente
      anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.
  • non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;
  • assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi sezione successiva): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
  • concessione di un credito d’imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo
    di 309,87 euro.

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:

  • in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
  • entro 30 giorni dall'inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio).

Il modello di richiesta opzione regime “forfettino” è questo

modello-nuove-iniziative.jpg

- cliccare sull’icona per ingrandire l’immagine
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di “Tutoraggio” - vedi sezione successiva).

regime-agevolato.jpg

Decadenza
L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

  • dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l’anno in cui si è verificato;
  • a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.

13 Dicembre 2007 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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10 risposte a “Il “Forfettino”, un regime fiscale agevolato per le nuove attività”

  1. ivan ha detto:

    mi è poco chiaro di come devo emettere fattura con quali percentuali e quali voci… come deve essere fatta?ivan

  2. ivan ha detto:

    ah nei prossimi giorni vado alla camera di comercio

  3. ivan ha detto:

    ciao mi chiami ivan, venerdi mi sono recato per aprire la partita iva, ho compilato il modulo AA9/9 e non mi è stato chiesto nemmeno a quale regime fiscale voglio contribuire, ma soltanto di mettere la crocetta sul regime dei contribuenti minimi!!!!io volevo optare per il forfettino.
    vi risulta…grazie

  4. marcello ha detto:

    vorrei dare vita ad una attività d commercio elettronico di beni usati e considerato che pendo di non superare il fatturato di 30.000 € volevo chiedervi , se faccio una ditta individuale, secondo poi posso optare per il forfettino. E poi, ma a questo punto quali sono le differenze di presupposti con il regime di Contribuente minimo che pero’ prevede una tassazione al 20%?

    Grazie.

  5. Forfettino - Fiscoetasse ha detto:

    […] Forfettino Il “Forfettino”, un regime fiscale agevolato per le nuove attivitÃ* « Recuperare credito qui trovi la spiegazione esaustiva di tutti i requisiti…mi stavo giusto documentando per dare […]

  6. consulente fiscale ha detto:

    Ho iniziato l’attività l’1.1.2008 ed ho optato per il regime agevolato FORFETTINO – sono iscritto all’albo dei Dottori Comercialisti e di conseguenza sono anche iscritto alla CASSA NAZ. DI PREVIDENZA cui verso il 4% – sono inoltre LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – con una regolarissima posizione INPS che mi assicura una congrua copertura previdenziale e pensionistica. Riassumendo: godo di altra copertura previdenziale, esercito in maniera “PROFESSIONALE” e non ocasionale – sono iscritto alla CASSA , ritengo che non esistano i presupposti (nè soggettivi nè oggettivi) per sentirmi obbligato ad iscrivermi e versare contributi INPS alla GESTIONE SEPARATA che resta invece obbligatoria per chi non ha altra copertura assicurativa e non è iscrito alla CASSA dell’Ordine Professonale di appartenenza, ne vorrei CONFERMA, GRAZIE

    Ciao Carlo,nel tuo riassunto c’è già la risposta.Hai già una Cassa di appartenenza,non è necessario iscriversi alla Gestione Separata Inps anche xchè,in ft.,quanti contributi previdenziali vuoi addebitare?!?!

  7. carlo ha detto:

    Salve sono ancora Carlo voglio ringraziarvi per la risposta fornita in tempo reale!!!!… siete più veloci della luce! Colgo l’occasione per scusarmi per l’infinità di strafalcioni che, solo ora, in sede di rilettura, ho notato nella mia richiesta. Ho un PC portatile dell’ACER (Aspire 5630), be! ha una tastiera che è il mio tormento, se scrivo velocemente, mi salta tutte le doppie, si mangia gli spazi…… allora per farlo scrivere sono costretto a prendere a martellate i tasti, premendo forte, con il risultato che così facendo mi mette le doppie (e qualche volta le triple) anche dove non ci vogliono! è un disastro…. NON VE LO CONSIGLIO a meno che non vogliate fare la figura degli ignoranti come me che ho il maledettissimo viziaccio di spedire, senza rileggere!!! ancora GRAZIE

  8. carlo ha detto:

    Ho iniziato l’attività l’1.1.2008 ed ho optato per il regime agevolato FORFETTINO – sono iscritto all’albo dei Dottori Comercialisti e di conseguenza sono anche iscritto alla CASSA NAZ. DI PREVIDENZA cui verso il 4% – sono inoltre LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – con una regolarissima posizione INPS che mi assicura una congrua copertura previdenziale e pensionistica. Riassumendo: godo di altra copertura previdenziale, esercito in maniera “PROFESSIONALE” e non ocasionale – sono iscritto alla CASSA , ritengo che non esistano i presupposti (nè soggettivi nè oggettivi) per sentirmi obbligato ad iscrivermi e versare contributi INPS alla GESTIONE SEPARATA che resta invece obbligatoria per chi non ha altra copertura assicurativa e non è iscrito alla CASSA dell’Ordine Professonale di appartenenza, ne vorrei CONFERMA, GRAZIE

  9. karalis ha detto:

    ho in progetto di assumere un avvocato che ha regime forfettino; esiste un format contrattuale predefinito per tale regime oppure posso tranquillamente stipulare un regolare contratto di consulenza legale?

    La possibilità di poter fruire del forfettino o di altri regimi fiscalii è un problema che riguarda esclusivamente il soggetto che viene assunto.

    Non può, dunque, esistere un format predefinito di contratto di consulenza condizionato e vincolato dalle opzioni fiscali che il consulente può o sceglie di adottare.

    Nel senso che, ad esempio, se il contratto che intendi proporgli prevede una remunerazione superiore ai 30.987,41 euro annui, il tuo dipendente non potrà più avvalersi del forfettino.

  10. gina amodio ha detto:

    ho in progetto di assumere un avvocato che ha regime forfettino; esiste un format contrattuale predefinito per tale regime oppure posso tranquillamente stipulare un regolare contratto di consulenza legale?

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