Debiti ed attività d’impresa – il fondo patrimoniale

Debiti ed attività d’impresa – Tutelarsi con il fondo patrimoniale

Ogni attività d'impresa presenta necessariamente dei rischi: il capitale investito può produrre un guadagno, ma anche subire delle perdite, e ciò rientra nel concetto stesso di rischio d'impresa.

L'imprenditore, però, ha a propria disposizione alcuni strumenti per limitare il rischio d'impresa, mettendo al riparo da qualsiasi sorpresa i beni di uso personale (prima di tutto la casa) per evitare che siano coinvolti negli eventuali problemi dell'azienda.

La regola generale è che l'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con quella parte che viene destinata all'esercizio dell'impresa. Per separare il patrimonio personale da quello dell'azienda occorre utilizzare uno degli strumenti che la legge mette a nostra disposizione.

Il sistema più utilizzato per ottenere questa tutela è ovviamente la costituzione di una società di capitali (srl o spa). In questo caso la legge prevede che la società risponde dei debiti solo con il proprio patrimonio, quindi il socio rischia solo il capitale conferito, o comunque ciò che ha messo a disposizione dell'impresa. Anche l'amministratore della società non ha alcuna responsabilità, fino a che si comporta correttamente nel pieno rispetto della legge.

La possibilità di costituire una società di capitali anche nella forma unipersonale, cioè con un unico socio, consente di utilizzare questo strumento anche per le imprese individuali. Per le srl questa possibilità è riconosciuta da tempo, e con la riforma del diritto societario anche la spa può essere costituita in forma unipersonale.

Ancora oggi, però, la maggior parte delle aziende è gestita nella forma dell'impresa individuale oppure della società di persone (snc e sas, oppure società semplici per l'attività agricola). Questa forme, per loro natura, non garantiscono la separazione del patrimonio aziendale da quello personale dei soci.

Per molte attività, d'altronde, non vale la pena di sostenere i maggiori costi legati alla gestione di una srl. Senza contare che spesso anche i soci della srl rinunciano di fatto, almeno in parte, alla limitazione di responsabilità sottoscrivendo delle fideiussioni a garanzia dei debiti della società, e dunque si trovano in una situazione non molto diversa da quella di una società di persone. Inoltre, anche l'amministratore di una srl o spa potrebbe trovarsi a dover rispondere in proprio per sanzioni o risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Cosa è il fondo patrimoniale

Le esigenze di sicurezza di tutti questi imprenditori, che vorrebbero in qualche modo sottrarre ai rischi dell'attività d'impresa almeno una parte del loro patrimonio personale (prima di tutto la casa di abitazione principale, e magari anche la seconda casa), possono essere soddisfatte con lo strumento del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale non è una novità, infatti la legge lo prevede da molto tempo, ma è stato riscoperto solo negli ultimi anni, e ha avuto una crescente diffusione. E' un istituto previsto dal codice civile nell'ambito dei regimi patrimoniali della famiglia, insieme alla comunione legale e alla separazione dei beni, e infatti è destinato a tutelare le esigenze della famiglia. Da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. In questo ambito le coppie di fatto non sono prese in considerazione dalla legge.

Gli imprenditori celibi (o nubili) non hanno alcuna possibilità di utilizzare questo strumento, e devono quindi trovare un'altra soluzione alle esigenze di tutela del patrimonio personale. Per chi è sposato, invece, il fondo patrimoniale può essere una valida soluzione alle esigenze di tutela del patrimonio personale, e infatti negli ultimi anni la diffusione del fondo patrimoniale è in costante aumento, non solo tra gli imprenditori ma anche tra i liberi professionisti, che possono in questo modo tutelarsi contro i rischi della propria attività.

Da chi può essere costituito il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno dei coniugi o da entrambi, destinando determinati beni immobili, beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita  liberamente scelto dai coniugi. Il fondo potrebbe essere costituito persino da un'altra persona, diversa dai coniugi, ma a beneficio di questi e dei loro figli, ma è una possibilità che trova poco riscontro nella pratica. Normalmente, infatti, i beni costituiti in fondo patrimoniale appartengono ai due coniugi, oppure a uno solo di essi.

Con un semplice atto stipulato davanti al notaio i beni inclusi nel fondo sono sottratti in modo permanente alla possibilità di esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative, e persino i debiti tributari. C’è quanto basta per rendere il fondo patrimoniale una soluzione molto interessante per chi vuole sottrarre una parte del proprio patrimonio al rischio derivante dall'esercizio impresa, ma anche alle responsabilità che possono gravare su chi riveste cariche amministrative oppure è membro di un collegio sindacale, e alle improvvise richieste di risarcimento danni.

Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, anche se anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, fatto salvo, in questo caso, l’esperimento dell'azione revocatoria secondo le regole ordinarie. In ogni caso, i coniugi devono sempre essere in grado di dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In qualsiasi momento è possibile includere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, sempre con un atto notarile.

Il termine "fondo" non deve trarci in inganno. Non si tratta di un entità diversa dai coniugi, che rimangono infatti proprietari dei beni a tutti gli effetti. In realtà dovremmo parlare, più propriamente, di "vincolo", dato che l'effetto del fondo patrimoniale è proprio quello di vincolare questi beni al soddisfacimento delle necessità della famiglia, e quindi escludere la possibilità che possano essere toccati da terzi per ragioni estranee.

Come funziona il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale fa parte della categoria delle convenzioni matrimoniali, quindi deve essere stipulato nella forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni. Inoltre, per avere effetto nei confronti dei terzi, deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio. Se ha per oggetto beni immobili, deve anche essere trascritto nei registri immobiliari.

Chi costituisce il fondo può scegliere se rimanere proprietario esclusivo dei beni, limitandosi a sottoporli a vincolo, oppure donarne la metà al proprio coniuge.

Sotto il profilo fiscale conviene sempre costituire il fondo patrimoniale senza trasferire la proprietà dei beni che ne fanno parte. In questo modo, infatti, si pagano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, come è stato definitivamente chiarito dall'amministrazione finanziaria.

In ogni caso l’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale.

E' invece necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo. Non è sufficiente, dunque, stabilire nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che la proprietà dei beni non viene trasferita, e pertanto i beni vincolati nel fondo restano di proprietà del coniuge che ne era proprietario in precedenza.

La legge, infatti, prevede che per un atto di grande importanza quale la vendita dei beni, anche l'altro  coniuge, quello che non ne è proprietario, deve essere d'accordo. Questa regola, peraltro, è derogabile per volontà delle parti, dunque è possibile inserire nell’atto costitutivo una clausola che consente al coniuge proprietario esclusivo del bene di disporne autonomamente.

Se nell'atto costitutivo è presente questa clausola, il coniuge che è proprietario esclusivo di un bene compreso nel fondo patrimoniale può venderlo senza bisogno del consenso dell'altro coniuge. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un debito.

Un'altra norma del codice civile stabilisce che se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Anche in questo caso, però, è consentito derogare a questa regola inserendo nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori.

Di solito tutti si avvalgono di questa facoltà, inserendo questa clausola nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in modo di poter vendere liberamente i beni, o comunque disporne in qualsiasi modo. Non si può escludere, infatti, che alcuni anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale si presenti la necessità di vendere un bene in esso compreso (per esempio può capitare di voler cambiare casa), o magari anche di stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.

Se l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato redatto nel modo migliore, questo si potrà fare senza alcun problema.

a cura del notaio Paolo Tonalini

Il Fondo Patrimoniale - Approfondimenti

Il Fondo patrimoniale non sostituisce, ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi che può essere indifferentemente la comunione, la separazione dei beni o un regime convenzionale.

L'articolo 170 del Codice civile prevede che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il Fondo patrimoniale, quindi, se correttamente utilizzato, costituisce uno schermo per determinate pretese creditorie.

Si esaminano di seguito i vari aspetti che caratterizzano l'istituto.

Il Fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi oppure da un terzo sia per atto fra vivi che per disposizione testamentaria.

Costituzione del fondo patrimoniale da parte di uno o di entrambi i coniugi

Il Codice civile all'articolo167, comma 2, richiede l'accettazione, da parte dei coniugi, anche fatta a posteriori, solo nel caso della costituzione del fondo per opera di un terzo per atto tra vivi.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno però esteso la necessità dell'accettazione da parte dei beneficiari anche ai casi di costituzione da parte dei coniugi; hanno riconosciuto, infatti, a questo istituto una natura contrattuale, classificandolo fra le convenzioni matrimoniali, per la conclusione delle quali è sempre necessario il consenso di entrambe i coniugi.

Potranno essere costituiti in Fondo patrimoniale beni appartenenti ad entrambi in comunione ordinaria, oppure beni in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi.

La proprietà dei beni costituiti in Fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

È infatti consentito che entrambi i coniugi per i beni di rispettiva proprietà, o uno solo di loro si riservi la proprietà dei beni: in quest'ultimo caso l'oggetto del conferimento è il diritto di godimento del bene, in modo analogo alla costituzione di un usufrutto.

La proprietà può anche essere conferita a soggetti diversi dai coniugi, quali ad esempio i loro figli.

Uno dei coniugi potrà costituire il Fondo patrimoniale anche prima del matrimonio subordinandone l'efficacia alla celebrazione delle nozze.

Costituzione del fondo patrimoniale da parte di un terzo per atto fra vivi

Una persona diversa dai coniugi, e per questo terza rispetto al nucleo familiare, può, mediante atto pubblico, procedere alla costituzione del Fondo patrimoniale in favore di essi.

Fintanto che non è intervenuta l'accettazione da parte dei coniugi beneficiari, i beni rimangono nella piena e libera disponibilità del terzo. L'accettazione dei coniugi va fatta per atto pubblico e può avvenire contestualmente alla costituzione del Fondo patrimoniale o successivamente.

L'atto può precedere la celebrazione di matrimonio e, in tal caso, sarà soggetto alla condizione legale sospensiva della celebrazione del matrimonio tra le persone specificamente indicate nell'atto di costituzione.

Costituzione testamentaria del fondo patrimoniale

La dottrina prevalente ritiene che non possano essere attribuite al Fondo patrimoniale quote di eredità genericamente, ma debba prevedersi la puntuale determinazione dei beni soggetti al vincolo.

Pertanto, il testatore dovrà indicare in modo espresso i destinatari della disposizione, che potrà anche precedere il matrimonio. Qualora alla data di apertura della successione il matrimonio debba essere ancora celebrato, la disposizione sarà condizionata alla celebrazione del matrimonio; se il matrimonio sarà già cessato per annullamento o per divorzio la disposizione sarà priva di efficacia.

La pubblicità del fondo patrimoniale

La costituzione del Fondo patrimoniale deve essere fatta tramite atto pubblico e così anche l'accettazione.

Non è sufficiente che la costituzione del Fondo patrimoniale sia trascritta nei Registri Immobiliari a norma dell'articolo 2647 per essere opponibile ai terzi, ma, rappresentando una convenzione matrimoniale, a norma dell'articolol62 Codice civile, deve essere anche annotata a cura del notaio rogante a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il fondo è costituito (Trib. Bergamo 16.11.81).

L'atto di costituzione non può essere opposto a terzi, quando a margine dell'atto di matrimonio non sono annotati la data del contratto e il notaio rogante e le generalità dei contraenti.

La trascrizione ex articolo 2647 Codice civile non è infatti ritenuta sufficiente in quanto costituisce una mera pubblicità notizia (Cass. Civ. 27/11/87 numero 8824 ) che non svolge alcun ruolo dal punto di vista della opponibilità ai terzi.

Ne consegue che se all'annotazione ex articolo 162 Codice civile si sia provveduto dopo l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale sull'immobile, non è opponibile ai terzi la costituzione del Fondo patrimoniale, ancorché antecedente (Trib. Latina, 17.03.1988).

L'oggetto del Fondo patrimoniale

Possono formare oggetto di costituzione in Fondo patrimoniale i beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, purché vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo in modo idoneo.

Si ritiene che possano essere conferiti in Fondo patrimoniale il diritto d'usufrutto, di superficie, d'enfiteusi, e anche il diritto di nuda proprietà, anche se infruttifero; il diritto d’uso e d'abitazione possono essere conferiti in Fondo patrimoniale solo da parte del proprietario del bene per la fisiologica indisponibilità di tali diritti.

La dottrina maggioritaria esclude, tassativamente, che i beni mobili non registrati possano rientrare nel Fondo patrimoniale sul presupposto che la destinazione di tali beni ai bisogni della famiglia non sia opponibile ai terzi.

Non si dovrebbe però attribuire, ad opinione di tesi minoritarie, allo strumento pubblicitario ed ai suoi effetti (opponibilità ai terzi) una funzione costitutiva che non gli appartiene.

Si arriverebbe così ad affermare la validità, ma l'inopponibilità, del conferimento dei beni mobili in Fondo patrimoniale, ad esempio, di un'opera d'arte di grande valore, di una collezione di quadri di autore o, più in generale, di un'universalità di beni mobili; ma ancora di azioni, di quote di fondi comuni di investimento, di quote di srl

Si riconosce invece in dottrina la possibilità di conferire beni futuri a patto che siano  sufficientemente determinati (ad esempio un edificio in corso di costruzione).

Fondo patrimoniale - Il concetto di bisogni della famiglia

Individuare che cosa s'intende per "bisogni della famiglia" si presenta fondamentale per la determinazione dell'operatività del Fondo patrimoniale.

La definizione del concetto di "soddisfacimento dei bisogni della famiglia" comporta l'individuazione di un aspetto soggettivo ed uno oggettivo.

Da un lato occorre, infatti, individuare la famiglia a cui ci si riferisce e in seguito tracciare i confini di ciò che si intende per "bisogni".

Dal punto di vista soggettivo il riferimento normativo è fatto alla famiglia legittima; restano quindi escluse dalla disciplina in esame le convivenze di fatto.

La dottrina ritiene che siano compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, e anche gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest'ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti.

Dal punto di vista oggettivo è ormai acquisita in dottrina una certa ampiezza del concetto di bisogni della famiglia: i "bisogni" sono riferiti non solo alle spese per le necessità primarie, ma anche alle spese per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi.

Questa definizione "allargata" presenta però alcune incertezze: il concetto di "tenore di vita" ha poco d'oggettivo, costituisce, infatti, decisione dei coniugi e così anche il suo rapporto più o meno elevato rispetto alle possibilità economiche della famiglia.

Inoltre la scelta dello stile di vita può mutare nel corso del rapporto matrimoniale e non sempre è frutto di una decisione espressa.

La giurisprudenza di merito ha inteso il riferimento ai bisogni della famiglia come a quelle necessità connesse col ménage domestico-familiare secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa (Trib. Parma 7.1.97).

La giurisprudenza di legittimita' ha fornito un'interpretazione più estensiva della nozione, ricomprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 134/84).

Il limite posto dal Codice civile all'esecuzione sui beni e sui frutti - L'azione revocatoria del fondo patrimoniale

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il Fondo patrimoniale è concepito dal legislatore come strumento per porre al riparo i beni familiari da determinate pretese creditorie.  La norma non limita il divieto d'esecuzione ai soli crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, con la conseguenza che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data (Cass. 96/3251).

L'articolo 170 Codice civile, in parte a causa del suo tenore letterale, ed in parte per l'interpretazione che si è consolidata su elementi essenziali per la sua applicabilità, presenta tuttavia alcuni punti di debolezza.

La segregazione patrimoniale non è piena: i creditori, infatti, sia pure nei limiti delle obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono aggredire non solo i frutti, ma anche i beni del fondo.

Inoltre la norma pone a carico dei coniugi, se vogliono evitare l'esecuzione, l'onere probatorio dell'effettiva conoscenza, da parte del creditore che agisce, dell'estraneità dell'operazione ai bisogni familiari.

I coniugi dunque, una volta costituito il fondo, per beneficiare dei vantaggi dell'istituto in un'eventuale sede esecutiva, dovranno premurarsi, al momento di concludere operazioni estranee ai bisogni della famiglia, di comunicarlo al creditore e, se si tratta di atto scritto, di evidenziarlo nell'atto stesso, soprattutto se entrambi concludono l'accordo congiuntamente.

L'interpretazione estensiva, poi, data alla nozione di bisogni della famiglia ha ampliato il novero delle obbligazioni aventi diritto a soddisfarsi in via prioritaria sui beni del fondo: ne è conseguita dunque una riduzione dell'operatività della limitazione di responsabilità in esame.

È inoltre esercitabile sui beni conferiti in fondo, quando ne ricorrono i presupposti, l'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 Codice civile e l'azione revocatoria fallimentare sui crediti sorti prima della costituzione del Fondo patrimoniale.

La giurisprudenza ha inserito l'atto di costituzione del Fondo patrimoniale nell'ambito degli atti a titolo gratuito (Cass.8379/00, Cass.591/99, App. Roma 22.7.96, Trib. Napoli 16.1.97) e poiché la costituzione del fondo rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (articolo 170 Coice civile), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass.8013/96), il consilium fraudis può presumersi e non va provato (Trib. Napoli 27.1.93).

È revocabile anche l'atto di disposizione compiuto dal fideiussore che comporti maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito nei suoi confronti (Trib. Cagliari 26.2.97).

L'atto di costituzione in fondo non può nemmeno essere considerato come adempimento di un debito scaduto, per cui non rileva l'eventuale buona fede del beneficiario, influente nel diverso caso di negozio a titolo oneroso (Trib. Terni 21.4.97).

Se infatti i coniugi hanno l'obbligo di mantenere la famiglia, a ciò non devono necessariamente provvedere con la costituzione del Fondo patrimoniale, la quale è rimessa alla loro libera scelta (Trib. Nocera Inferiore 14.3.96).

È ritenuta ammissibile l'azione revocatoria fallimentare nell'ipotesi di fallimento di uno dei coniugi e, ove avvenuta mediante la destinazione di beni oggetto di comunione legale, va dichiarata inefficace per la quota di proprietà del fallito (Cass. 6954/97).

Tali beni formeranno oggetto di una massa separata (Cass. 8379/00) rispetto al restante dell'attivo, essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti contratti dai coniugi erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per i creditori invece consapevoli della pertinenza dell'obbligazione contratta ai bisogni della famiglia la speciale disciplina dell'articolo 170 Codice civile è assimilabile ad una causa di prelazione.

La costituzione del Fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore in seguito fallito può inoltre essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a norma dell'articolo 2901 Codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 66 Legge fallimentare.

Vale la pena ricordare che il Ministero delle Finanze ritiene pignorabile la quota immobiliare del debitore, considerando improponibile l'eccezione ex.articolo 170 Codice civile con riferimento ai crediti fatti valere dall'Amministrazione finanziaria.

In senso contrario il Tribunale di Mantova ha annullato il pignoramento immobiliare esattoriale, poiché il debito tributario non costituisce debito contratto per il bisogno della famiglia. (Tribunale di Mantova, Sez. I Civile - Sent.28 maggio 2002).

Tratto da un articolo dello Studio Girello

13 Ottobre 2008 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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4 risposte a “Debiti ed attività d’impresa – il fondo patrimoniale”

  1. Arturo ha detto:

    Per chi aveva un’attività commerciale (abbigliamento) e un fondo patrimoniale costituito prima del debito contratto con un fornitore e per debiti verso Equitalia, vi dico senza ombra di dubbio, che purtroppo il fondo patrimoniale non vale nulla. In due distinti ricorsi i giudici ci hanno dato torto.

    Nel primo non solo è stato concesso ad un fornitore di “pignorare” i miei beni quando invece la legge dice che bisogna chiedere una revocatoria,ma il giudice fallimentare ha respinto il nostro ricorso e poi il nuovo ricorso ai giudici del tribunale (tre giudici ndr) di nuovo respinto facendo un copia incolla di quanto scritto dal primo giudice. Mentre per Equitalia il ricorso per un ipoteca che avevano messo su i miei beni, ricorso al tribunale amministrativo provinciale e poi appello al tribunale amministrativo regionale respinti entrambi.

    Il fondo patrimoniale per mia esperienza non vale se non carta straccia!

  2. AZZARITI ha detto:

    Buongiorno volevo ringraziarvi per l’ottimo servizio che prestate con il presente sito-forum. Colgo l’occasione per farvi una – più domende, ma devo necessariamente fare alcune premesse per farvi capire bene tutta la situazione. Sono un ex imprenditore, purtroppo la mia vita professionale e non solo lei, negli ultimi 10 anni non è andata bene. Purtroppo ho accumulato centinaia di migliaia di euro di debiti con l’erario. o pagavo i dipendenti o pagavo le tasse. Sta di fatto che ero coniugato in regime di separazione dei beni. Ho un figlia ultra maggiorenne. Non ho mai avuto proprietà immobiliari e mobiliari, per non mettere a rischio la mia famiglia da eventuali rischi imprenditoriali. Quindi quando comprammo casa, tantissimi anni fa, la intestai alla mia ormai ex moglie ( sono separato non divorziato ). in seguito a tutti problemi sopraggiutnti arrivò anche la separazione. Lei , lamia ex moglie, prese la sua strada e io la mia, pur restando a stretto contatto. Lei si aprì un piccola azienda ( sas ) e anche quella per motivi legati alla crisi e non solo, non andò bene. Fu messa in liquidazione e quindi chiusa, cancellandola dall’albo delle imprese. Lasciando però anche in questa cirostanza debiti con il fisco. Evidentemente la vita impreditoriale non era fatta per noi. Mi moglie decide di vendere casa e trasferirsi in un altra città acquistandone un’altra, ma intesta a nome di nostra figlia- ( CON MUTO AL 100% ). Da qui la decisione di fare atto presso uno studio notarile ( fondo patrimoniale ) per non rischiare eventuali ritorsioni da parte del creditore più temuto ( il fisco ). Leggendo i vostri consigli in merito al FONDO PATRIMONIALE, sembrerebbe che non si può fare o meglio non avrebbe alcuna efficacia, laddove l’intestario dell’immobile non sia sposato. Mia figlia pur essendo maggiorenne non è sposata. Quindi quale piega potrebbe prendere tutta la vicenda ? Grazie

    • Giorgio Martini ha detto:

      Difficile rispondere alla sua domanda. Molti aspetti della vicenda di cui riferisce sono poco chiari. Non si comprende l’esigenza di un fondo patrimoniale per un soggetto che non è garante. Nè si capisce come il notaio abbia costituito un fondo patrimoniale per un soggetto celibe.

  3. Rosaria Proietti ha detto:

    La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio dell’impresa. Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda occorre utilizzare uno degli strumenti che la legge mette a nostra disposizione.

    Il sistema più utilizzato per ottenere questa tutela è ovviamente la costituzione di una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.). In questo caso la legge prevede che la società risponde dei debiti solo con il proprio patrimonio, quindi il socio rischia solo il capitale conferito, o comunque ciò che ha messo a disposizione dell’impresa. Anche l’amministratore della società non ha alcuna responsabilità, fino a che si comporta correttamente nel pieno rispetto della legge.

    La possibilità di costituire una società di capitali anche nella forma unipersonale, cioè con un unico socio, consente di utilizzare questo strumento anche per le imprese individuali. Per le s.r.l. questa possibilità è riconosciuta da tempo, e con la riforma del diritto societario anche la s.p.a. può essere costituita in forma unipersonale.

    Ancora oggi, però, la maggior parte delle aziende è gestita nella forma dell’impresa individuale oppure della società di persone (s.n.c. e s.a.s., oppure società semplici per l’attività agricola). Questa forme, per loro natura, non garantiscono la separazione del patrimonio aziendale da quello personale dei soci.

    Per molte attività, d’altronde, non vale la pena di sostenere i maggiori costi legati alla gestione di una s.r.l.. Senza contare che spesso anche i soci della s.r.l. rinunciano di fatto, almeno in parte, alla limitazione di responsabilità sottoscrivendo delle fideiussioni a garanzia dei debiti della società, e dunque si trovano in una situazione non molto diversa da quella di una società di persone. Inoltre, anche l’amministratore di una s.r.l. o s.p.a. potrebbe trovarsi a dover rispondere in proprio per sanzioni o risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento della propria attività.

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