Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Il fondo di solidarietà rappresenta un aiuto concreto per le vittime dell'usura che si ribellano: con la denuncia e l'avvio del procedimento penale puoi ottenere un aiuto economico a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura istituito con la legge 108/96 presso l'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
In che cosa consiste l'aiuto economico?
Se ricorrono le condizioni previste dalla legge, a valere sul Fondo di solidarietà, possono essere concessi mutui senza interessi di durata non superiore ai cinque anni.
Condizioni per avere diritto al mutuo
- Devi esercitare un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o comunque economica, oppure una libera arte o professione.
- Per fatti di usura verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996, devi risultare parte offesa nel relativo procedimento penale.
- Per fatti di usura verificatisi prima del 1° gennaio 1996, il procedimento penale di primo grado, nel quale risulti parte lesa, deve essere in corso successivamente alla data di entrata in vigore della legge sull'usura (24 marzo 1996).
- Devi presentare apposita domanda al Prefetto (vedi schema di domanda pag. 56) per ottenere la concessione del mutuo da parte del Fondo di Solidarietà.
- Non devi aver avuto in precedenza una condanna per usura o essere sottoposto a misure di prevenzione, né devi aver fornito dichiarazioni false o reticenti nel procedimento in corso.
- Devi predisporre un piano di investimento del mutuo per il reinserimento nell'economia legale e un piano di restituzione dello stesso.
La domanda per la concessione del mutuo
Se ricorrono le condizioni dette, per fatti di usura verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996, o precedentemente (purché la vittima risulti parte lesa in un procedimento per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della Legge 108/96), la domanda va presentata entro 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia o dalla data in cui viene comunicato alla vittima dell'usura l'inizio delle indagini penali.
Attenzione: se sei vittima di usura e poi di estorsione, devi presentare due distinte domande al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
Attenzione: la domanda è complessa e va presentata insieme a diversi documenti: per evitare errori nella compilazione, rivolgiti alle Associazioni e alle Fondazioni antiusura, alle Camere di Commercio, alle Prefetture.
Chi decide il contributo?
Le richieste di contributo vanno indirizzate al Fondo di Solidarietà tramite il Prefetto. La domanda deve essere corredata da un piano d'investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale.
La concessione del mutuo è decisa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sulla base della deliberazione del Comitato da lui presieduto.
Prima della definizione del procedimento, puoi ottenere un anticipo fino al 50% del mutuo:
- in caso di documentata urgenza;
- se il Pubblico Ministero ha dato parere favorevole;
- se sono trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia oppure dall'iscrizione del soggetto indagato nel registro delle notizie di reato presso il Tribunale.
Uscire dall'usura si può: non indugiare, rivolgiti allo Stato e alla rete di solidarietà.
Commenti e domande
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