Autotutela » L’amministrazione finanziaria può essere condannata per responsabilità processuale aggravata se non annulla atto entro i termini

Autotutela: in caso di atto illegittimo notificato al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, qualora l'annullamento dell'amministrazione finanziaria non arrivi entro i termini per proporre ricorso, scatta il risarcimento per responsabilità processuale aggravata.

Qualora, l'ente impositore. in presenza di una tempestiva richiesta di annullamento in autotutela, faccia inutilmente decorrere il temine per l'impugnazione del provvedimento impositivo, manifesta un comportamento che rivela assoluta carenza del doveroso rispetto dei diritti del contribuente ed evidenzia assoluta noncuranza per l'osservanza della legge, manifestando in tal modo la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la ravvisabilità della responsabilità aggravata ex articolo 96 codice di procedura civile

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Ctp (Commissione Tributaria Provinciale) di Campobasso con sentenza 195/14.

La controversia ha riguardato il presunto mancato pagamento della tassa di possesso di un'autovettura.

Il destinatario del relativo avviso di accertamento, è stato costretto a proporre ricorso in CTP perché l’ente impositore ha preso coscienza dell'infondatezza della pretesa solamente dopo l’inizio del contenzioso, a nulla essendo servita l’immediata diffida ad annullare l’atto in autotutela.

Ad avviso della CTP, il comportamento della resistente Regione, che non solo non ha giustificato l’omessa tempestiva attuazione del potere di annullamento dopo ben due richieste del ricorrente, ma ha ritenuto di addurre come scusante la circostanza che la legge regionale fissa in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela, si rivela palesemente in contrasto con i principi di lealtà, collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto del Contribuente.

La pronuncia in esame è molto importante, perché, finalmente un giudice si è accorto che i termini per proporre ricorso al giudice contro un atto impositivo o una cartella esattoriale sono più brevi rispetto a quelli entro i quali la legge consente all'amministrazione finanziaria di rispondere all'istanza di autotutela presentata dal contribuente.

Il risultato è un evidente paradosso: se, stante la richiesta in autotutela avanzata dal cittadino, il fisco non risponde nei termini o rigetta l’istanza, ormai non è più possibile ricorrere al giudice per via dell'intervenuta scadenza dei termini processuali.

Così, di solito, chi presenta il ricorso in via di autotutela, per cautelarsi, è solito anche depositare, contemporaneamente, il ricorso in via giudiziale, onde evitare decadenze dall'esercizio dell'azione.

Ma, come accennato, la CTP di Campobasso, per fortuna, si è accorta dell'incongruenza tra i termini dell'autotutela e della risposta dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo un principio che vale la pena ribadire.

Annotiamocelo bene: l’amministrazione finanziaria può essere condannata per responsabilità processuale aggravata qualora non annulli l’atto entro il più breve termine utile per poter procedere, eventualmente, davanti al giudice: non rileva, dunque, che la legge preveda un margine di tempo più ampio per la conclusione del procedimento in via di autotutela (90 giorni).

29 Luglio 2014 · Gennaro Andele


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