Fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti – una soluzione al sovraindebitamento

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Definizione di sovraindebitamento

Ad oggi non esiste una definizione universalmente accettata né è dato rinvenire una nozione giuridica di sovraindebitamento, come lo si debba misurare, quando ricorra e dove tracciare la linea di confine tra normale ed eccessivo indebitamento per una famiglia. Tuttavia, è possibile rinvenire una situazione di tal genere ogni qualvolta ricorra l’impossibilità manifesta per il debitore di far fronte all'insieme dei propri debiti non professionali.

Più precisamente per sovraidebitamento deve intendersi una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea, ma permanente, ad adempiere alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi ed ai propri beni mobili ed immobili; per insolvenza della persona fisica si intende l’incapacità a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, purché si tratti di debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

Il fallimento personale negli Stati Uniti

Negli Usa il privato cittadino che non riesce più a pagare le rate dei propri debiti può chiedere al tribunale di vendere le proprie proprietà e distribuire il ricavato ai creditori, in modo da ottenere la possibilità di ricostituire un merito di credito. Si tratta di una sorta di "fallimento" personale che viene gestito attraverso il ricorso alle procedure descritte dal settimo capitolo (Chapter 7) del Codice fallimentare Usa. In alternativa, in base al Capitolo 13 (Chapter 13) i privati con fonti di reddito regolari possono chiedere ai giudici civili di bloccare l’escussione dei debiti senza dover liquidare il proprio patrimonio per un periodo di tempo prefissato, dai tre ai cinque anni, durante il quale non potranno accedere al credito ma saranno tenuti a rimborsare quanto dovuto ai creditori. È un meccanismo simile a quello delle imprese che possono ricorrere all'undicesimo capitolo (Chapter 11) del medesimo Codice.

Molti debitori statunitensi, schiacciati da debiti insanabili creati da interessi del 18-23%, sono i migliori clienti per le banche: fedeli o meglio «incatenati», sono una perenne fonte di guadagno.

«Ogni giorno mi offrono due o tre nuove carte di credito, American Express, Diner’s, Mastercard: è una tentazione», dice Laura Fogle. Eppure Laura è proprio la persona da cui le banche dovrebbero star lontane: la donna, nubile con due figli, era così indebitata che ha fatto (come permette la legge americana) fallimento personale: ossia ha ottenuto di non pagare i precedenti debiti contratti con le carte di credito.

E chi, sano di mente, le offre di indebitarsi di nuovo? Le banche USA

I falliti personali (oltre due milioni in USA solo quest’anno) sono ritenuti dai banchieri i migliori clienti, da indebitare di nuovo a basso rischio, perché la nuova legge sul debito privato, entrata in vigore ad ottobre 2005, li obbliga a non dichiarare fallimento per i prossimi 8 anni. Soprattutto ora che la nuova legge rende molto più difficile i futuri fallimenti privati, è quasi impossibile farsi cancellare i debiti completamente.

Sembra assurdo? Lo è, ma fino a un certo punto. E’ ovvio che sono le banche a soffrire dei fallimenti privati: sono loro a doversi accollare i debiti dei falliti.

Prima ancora di diffondersi in Italia, il sovraindebitamento è un fenomeno che seppur con modalità e tempi diversi, ha interessato i vari paesi europei sin dagli anni ’60, sulla scia di una filosofia del consumo ispirata alla “open credit society” di tipo nordamericano. Il fenomeno è andato via, via espandendosi, acquisendo ben presto i caratteri dell'emergenza, tanto che fin dagli anni ’80 si è sentita l’esigenza di attuare i primi interventi legislativi per arginarne le conseguenze. Prima la Danimarca nel 1984, poi, l’anno successivo il Regno Unito, quindi la Francia con la legge Neiertz del 1989, hanno riconosciuto l’esistenza di una situazione allarmante e cercato di individuare le soluzioni possibili. Più recentemente il problema è stato affrontato anche in sede comunitaria e la commissione di Bruxelles ha adottato direttive relative al credito finalizzate alla tutela dei consumatori.

Al di là delle varie situazioni, il modello prevalente, nell’approccio al risanamento delle situazioni di sovraindebitamento in Europa è quello solidaristico, dettato dalla tendenza a considerare la società nel suo insieme colpevole, in qualche modo, di aver indotto il soggetto ad indebitarsi e in quanto tale, chiamata a contribuire al suo risanamento e alla sua rieducazione. Da parte sua, il soggetto coinvolto, nel riconoscere di aver fallito nel suo compito sociale è indotto a prendere coscienza dell'incidenza della sua responsabilità personale nel determinarsi della situazione di crisi.

In altri termini, se il sovraindebitato è tenuto ad assumersi le proprie responsabilità pagando i debiti contratti, è compito della società di sostenerlo in questo processo facilitandone, attraverso procedure adeguate, la riabilitazione ed il risanamento economico. Tra tutti gli interventi legislativi attivati a riguardo, negli stati europei l’esempio francese è quello unanimemente riconosciuto come il più articolato ed incisivo.

Il risanamento della posizione economica del debitore, attraverso la cancellazione dei debiti, e la possibilità, dunque, di un nuovo inizio, tale da permettergli di riassumere un ruolo economico attivo, non restano, nel lungo periodo, privi di conseguenze.

L’allentamento della pressione sul debitore affinché adempia può indurre, in primo luogo, un aumento del ricorso al credito ed un maggior numero di inadempimenti, incentivati dalla possibilità di ottenere poi la liberazione dagli effetti che essi comportano.

La cancellazione, inoltre, proprio perché opererebbe come una sorta di assicurazione contro il rischio di non essere in grado di pagare i propri debiti nel momento in cui verranno a scadenza, determina, alterando lo stesso sistema della responsabilità patrimoniale, una diversa ripartizione del rischio, poiché, se al debitore è concesso di liberarsi dei debiti rimasti insoddisfatti, il suo rischio rimarrà limitato al patrimonio che egli possiede al momento dell'escussione, con esclusione quindi di tutti i beni futuri e con grave nocumento dei creditori, costretti a sopportare la parte eccedente. Pertanto, l’esigenza di quest’ultimi di cautelarsi contro tali pericoli, inevitabilmente, non potrà che condurre ad una diminuzione della disponibilità del credito e, simultaneamente, ad un aumento del suo costo.

Dall'altra parte, però, si rileva che la sottoposizione del debitore inadempiente ad un regime afflittivo potrebbe comportare altrettante conseguenze in termini di riduzione della domanda di credito e, quindi, di abbassamento dei consumi, diminuendo la propensione all'indebitamento.

Inoltre, se è vero che il beneficio della cancellazione può dar luogo a comportamenti definibili di “azzardo morale”, e cioè alla indiscriminata assunzione di debiti, altrettanto vero è che esso, riducendo i pericoli connessi all'assunzione del rischio, svolgerebbe un ruolo non secondario nell’incentivazione dell'iniziativa economica e, quindi, dello sviluppo dell'imprenditorialità. L’esdebitazione sarebbe in grado di incoraggiare, non solo il ricorso al credito da parte delle piccole imprese, ma anche di promuovere l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte degli individui i quali, almeno negli ordinamenti in cui tale beneficio è introdotto, sanno di non potervi ricorrere in assenza di una condotta onesta e di buona fede.

In conclusione, non vi è dubbio che l’intera disciplina dell'insolvenza delle persone fisiche sia ispirata al principio del favor debitoris, dal momento che gli strumenti predisposti dai diversi ordinamenti, nonostante la dichiarazione di principio di contemperare gli interessi del debitore con quelli dei suoi creditori, appaiono tutti concepiti e strutturati in modo tale da garantire, quale risultato finale, la liberazione del debitore stesso, malgrado il mancato o parziale soddisfacimento dei creditori.

E proprio la circostanza che i singoli ordinamenti siano disposti a sacrificare gli interessi di quella categoria cui finora hanno cercato di apprestare il maggior grado di tutela (quella dei creditori), spinge a chiedersi se la scelta operata da alcune legislazioni nazionali sia effettivamente ispirata da ragioni di solidarietà sociale o se essa invece sia stata imposta dall'esigenza del buon funzionamento del mercato, che altrimenti vedrebbe sottratto alla produzione un numero elevato di acquirenti, privati di ogni capacità recettiva.

Adiconsum ha presentato una proposta di legge che ha lo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie italiane, consentendo alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.

Ma cosa è un concordato con i creditori?

Per concordato con i creditori si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e dai suoi principali creditori almeno il 70% dei creditori che rappresenti i 3/4 dell'ammontare complessivo dei crediti. In ogni caso per valutare se sussistono i presupposti per accedere alla Procedura, e quindi per trovare un accordo con i creditori, andrà tenuto conto non solo dei redditi e del patrimonio della persona fisica che propone la domanda di accesso ma altresì dei terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali prestano il loro consenso ad assumere la veste di garanti nei confronti dei creditori del sovraindebitato con tutti o parte dei loro beni mobili o immobili.

Obiettivo della procedura di concordato è la definizione tra tutti i creditori delle rispettive posizioni debitorie nei confronti del sovraindebitato (o dei sovraindebitati) che preveda una o più delle seguenti ipotesi:

  • rinuncia (totale o parziale) agli interessi moratori e/o convenzionali o delle penali;
  • riduzione dei crediti (percentuale o differenziata secondo i criteri quali, ad es., quello cronologico);
  • rateizzazione dei crediti.

La esdebitazione

In sintesi ADICONSUM propone per il consumatore sovraindebitato un piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e dai suoi principali creditori (almeno il 70% dei creditori che rappresenti i 3/4 dell'ammontare complessivo dei crediti).

E prevede altresì la cancellazione dei debiti (esdebitazione) ovvero la liberazione del debitore, persona fisica, dai debiti residui nei confronti dei creditori che non partecipano alla procedura di concordato (seppur in presenza di alcune condizioni).

L'auspicio è che il legislatore si muova nella direzione indicata dalle associazioni di consumatori e dalle direttive in ambito comunitario.

Il sovraindebitamento delle famiglie italiane sta assumendo ormai le dimensioni di una tragedia sociale a cui è necessario porre rimedio, prima che sia troppo tardi.

Con la possibilità di fallimento personale e quindi con le procedure di concordato ed esdebitazione (cancellazione dei debiti) si riuscirà anche a porre un freno all'avidità di banche e finanziarie le quali, incuranti di situazioni debitorie pregresse e pressochè insostenibili, continuano irresponsabilmente ad erogare credito ai sovraindebitati.

Per porre una domanda sul fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti (esdebitazione), sulle ipotesi di concordato con i creditori da introdurre per legge in Italia, sui debiti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

10 Luglio 2008 · Loredana Pavolini


Commenti e domande

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4 risposte a “Fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti – una soluzione al sovraindebitamento”

  1. Nicola ha detto:

    Vorrei porre una domanda sul fallimento del debitore consumatore e la cancellazione dei debiti (esdebitazione), sulle ipotesi di concordato con i creditori da introdurre per legge in Italia, sui debiti in generale e su tutti gli argomenti correlati. Grazie

    • Simone Saintjust ha detto:

      Ciao Nicola, puoi porre tutte le domande che vuoi. Ma come dovrebbe essere chiaro dal contesto, quello di cui parliamo è un disegno di legge non ancora approvato.

  2. De Laurenti ha detto:

    I commenti delle associazione consumatori e giusto,ma alla camera deiDeputati esiste ed giace da molti anni una legge che salvaguardia il ” FALLIMENTO DELLA/E PERSONE FISICHE”,ora mi chiedo perche’ non si tira fuori e salva tante persone cho molti tentato anche suicidi ed altre disgrazie familiari chesono sull’orlo della Disperazione?Fate qualcosa che questa legge venga approvata e cosi salviamo tante persone efamiglie da uscire fuori da questa giungla di questi estorsori autorizzati che applicano tassi fuorilegge,ed evitiamo di riccorrere all’usura..Grazie saluti De Laurenti

  3. augusto spada ha detto:

    L’allarme di Adiconsum sui prestiti facili concessi dalle finanziari online: “Internet fa crescere l’indebitamento e il rischio di insolvenza”. Tanto che l’associazione torna a chiedere all’Abi e all’Assofin di sottoscrivere un accordo per estendere alle famiglie la moratoria del credito concessa alle imprese.

    Bastano una busta paga, una connessione Internet, un po’ di incoscienza, e il ‘fallimento’ personale è servito. On line, quella dei prestiti facili concessi dalle finanziarie è ormai una giungla, con offerte allettanti ma con tassi di interesse spesso border line con l’usura: “Internet fa crescere l’indebitamento e il rischio di default, soprattutto con operazioni come la cessione del quinto e la delegazione di pagamento che impegnano direttamente parte dello stipendio senza adeguate verifiche”, spiega all’ADNKRONOS il responsabile credito di Adiconsum, Fabio Picciolini.

    Il risultato è una overdose di credito a buon mercato che rischia di far saltare il bilancio precario di tante famiglie italiane. Tanto che l’Adiconsum torna a chiedere con forza all’Abi, e quindi anche all’Assofin, di sottoscrivere un accordo per estendere alle famiglie la moratoria concessa alle imprese. Il rischio, sempre più concreto, è che non si arrivi alla fine del mese.

    A maggior ragione, in un contesto di difficoltà crescenti. “L’autunno si presenterà per molte famiglie particolarmente difficile. In assenza di una ripresa reale, molti saranno i contratti e le casse integrazione che rischiano di tramutarsi in perdita del posto di lavoro”, avverte l’associazione dei consumatori. Come avviene nel caso, documentato, denunciato all’ADNKRONOS. Con una sola busta paga da 1.600 euro nette, inoltrate nel giro di poche settimane richieste a tre finanziarie, e dichiarata l’esistenza degli altri finanziamenti, è stata ottenuta l’autorizzazione a tre prestiti per una vacanza, l’acquisto di un’auto e la ristrutturazione di una casa. Rispettivamente, 5.000 euro in 48 rate da 125,10 euro, 25.000 euro in 84 rate da 401,60 euro, 30.000 euro in 84 rate da 482 euro. In totale, fanno 60.000 euro con una rata mensile complessiva di 1008,70 euro e 20.227,20 euro di interessi. Tirate le somme, il fallimento è praticamente assicurato.

    Anche se gli slogan sono spesso equivoci, ‘poche domande tante risposte’, ‘prestito alla velocità della luce’, ‘soddisfatti senza alcuna garanzia’, nulla di illegale e nessun sospetto di truffa. Almeno per le finanziarie prese in esame che sono tutte iscritte all’Ufficio Italiano Cambi e associate all’Assofin, l’associazione di categoria. Per ottenere un prestito basta avere una busta paga, ma sono previste anche formule per chi non può dimostrare il proprio reddito, per sottoscrivere diversi finanziamenti e ritrovarsi, nel giro di pochi mesi, con un sovraccarico di rate. Un’ipotesi, peraltro, che le stesse finanziarie tendono a minimizzare. Massima libertà per il cliente: può saltare una rata, modificarne l’importo, variare la durata del prestito, ma anche estinguere anticipatamente senza pagare alcuna penale. Condizioni tanto invitanti quanto pericolose. Ovviamente, è tutto più semplice se per una bolletta non pagata non si è finiti nel database di qualche centrale rischi. In questo caso, però, spendendo qualcosa in più e ampliando leggermente la ricerca si può ripiegare sull’offerta più spregiudicata, quella che garantisce assistenza anche ai cattivi pagatori, con tanto di portale internet dedicato ai Prestiti per i protestati. Il problema principale è che diverse finanziarie consentono il finanziamento anche a chi ne ha uno già in essere. Così, lasciandosi un po’ prendere la mano, si può partire da un elettrodomestico, passare a una vacanza esotica e finire con il perdere la testa per una macchina nuova.

    Da qui all’insolvenza, poi, il passo può essere breve. Anche perché non è poi così semplice come sembra valutare correttamente il tasso di interesse effettivo del finanziamento: l’utente si deve confrontare con il TAN, il tasso annuale, e il TAEG, il tasso annuo effettivo globale. Sono due indicatori fondamentali, ma spesso per tanti restano due sigle poco comprensibili. Il TAN e il TAEG quantificano il tasso di interesse di un prestito personale. Ma il primo, più pubblicizzato, è molto meno importante del secondo, spesso relegato in fondo alle comunicazioni d’offerta. TAN: sta per “tasso annuale”. E’ quel tasso di interesse espresso in percentuale sul credito concesso al cliente. Normalmente, per valutare bene la convenienza di un finanziamento, non basta conoscere solamente la misura del tasso annuale applicato dal creditore. Tutte le offerte che vengono presentate, tutti i tassi che vengono scritti, tuttavia, riportano sempre e comunque il TAN. TAEG: sta per “tasso annuo effettivo globale”. E’ il tasso che misura tutta una serie di oneri, che di solito sono presenti, tipo le spese di istruttoria della pratica per il finanziamento, spese di assicurazione e garanzia, spese di riscossione delle rate.

    Il calcolo del TAEG, ora Indice Sintetico di Costo (ISC), non è molto facile, anche se si tratta di trovare quel tasso di interesse che rende uguali la somma del credito concesso al cliente, con la somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza. La presenza di questi oneri può far cambiare, di molto, il tasso dell’operazione, ovvero quello che, in concreto, ciascuno andrà a pagare alla società o alla banca che gli ha concesso il finanziamento. La legge stabilisce che, a garanzia del consumatore, gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo, devono indicare anche il TAEG ed il relativo periodo di validità delle promozioni stesse. Ma questo tasso in genere viene scritto, in piccolo, in basso alla comunicazione in caratteri spesso microscopici.

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