Il decreto ingiuntivo nel recupero crediti

Il decreto ingiuntivo nel recupero crediti

Il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili, cioe' che non siano un "pezzo" unico, anche per motivi affettivi (o che sia creditore di un determinato bene mobile).

La richiesta viene rivolta ad un giudice (competente per materia, territorio ed ammontare) il quale -valutati i fatti esposti dal richiedente- emette ingiunzione di pagamento o di consegna.

Come farsi accordare un decreto ingiuntivo dal giudice per il recupero dei propri crediti

E' possibile farsi accordare dal giudice un decreto ingiuntivo presentando idonea documentazione afferente l'esistenza del debito non rimborsato.

  • con prova sottoscritta, di qualunque tipo;
  • con crediti relativi agli onorari - per prestazioni o per rimborso - di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
  • con i pagamenti per opere e consulenze effettuate da professionisti con tariffe approvate.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da qualche condizione, con dimostrazione del fatto avvenuto.

Non e' possibile effettuare un'ingiunzione fuori dallo Stato Italiano (se cioe' chi debba ricevere notifica del decreto sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero).

La prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo

La prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo può consistere nella promessa unilaterale, nel riconoscimento di un debito o comunque nella prova di un credito altrui contenuta in un telegramma, in un documento, anche elettronico a firma digitale, in una e-mail inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Valgono inoltre gli estratti delle scritture contabili (nel caso di crediti dovuti a somministrazione di merci o di denaro), purche' regolarmente emessi e vidimati.

Se il creditore e' lo Stato, fanno prova anche libri e registri, se regolarmente tenuti e certificati e, nel caso di mancati versamenti di previdenza ed assistenza, valgono le indagini degli ispettori preposti.

Ad emettere il decreto può essere il Presidente del Tribunale, il giudice di pace o il capo dell'Ufficio Giudiziario competente per il procedimento in corso.

Richiesta di un decreto ingiuntivo - Contenuti dell'atto e prove documentali da allegare

Occorre che siano indicati l'ufficio giudiziario a cui ci si rivolge; le parti; l'oggetto; le ragioni della domanda; le conclusioni.

E' inoltre necessario un originale e delle copie, che dovranno essere notificate alle parti tramite ufficiale giudiziario. Queste copie devono essere sottoscritte in originale (o dalla parte se questa e' in giudizio da sola, o dal legale rappresentante).

Occorre inoltre:

  • allegare prove documentali;
  • indicare il domicilio del ricorrente, che, se ci si serve di un avvocato, potra' essere anche lo studio di quest'ultimo.

Nel caso in cui manchi il domicilio, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dell'ufficio a cui ci si e' rivolti. In questo caso, però, si avranno molte difficoltà ad essere informati sul procedere della pratica, salvo recarsi assiduamente presso la cancelleria stessa.

Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati, che non possono essere ritirati fino alla scadenza stabilita dal decreto di ingiunzione.

Se la domanda riguarda la consegna di beni fungibili, il ricorrente dovra' dichiarare quanto denaro e' disposto ad accettare se la prestazione in natura non sia possibile. Se il giudice non dovesse ritenere proporzionata al presunto valore la cifra richiesta, potra' richiedere che l'interessato produca un certificato della Camera di Commercio.

Decreto ingiuntivo - Se il creditore è un professionista

Se il creditore è un professionista (notaio, avvocato, ingegnere, geometra) non è più necessario il rilascio di un parere di congruità della parcella. Parere di congruità della parcella rilasciato a cura dell'Ordine professionale di appartenenza. A partire dal 24 ottobre 2012, infatti, è entrata in vigore la riforma sulla liberalizzazione delle tariffe professionali (legge numero 27/2012) ed il Tribunale di Varese, con decreto emesso in data 11 ottobre 2012, ha ritenuto tacitamente abrogati:

  1. l'articolo 634 del codice di procedura civile nella parte in cui, come condizione di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un professionista, imponeva che il credito dovesse riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata;
  2. l'articolo 636 del codice di procedura civile che obbligava il creditore professionista a presentare istanza per decreto ingiuntivo accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale se l'ammontare delle spese e delle prestazioni non è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il creditore professionista, pertanto, può presentare richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente, che si è sottratto al pagamento delle prestazioni erogate, senza l'obbligo depositare in tribunale la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine di appartenenza, così come era previsto dagli articolo Articolo 634 e 636 del codice di procedura civile.

Sarà sufficiente che il professionista attesti l'insorgenza della pretesa esibendo il contratto professionale stipulato con il cliente ed il preventivo scritto. Si tratta, peraltro, di obblighi previsti all'articolo 9 della medesima legge 27/2012.

Rigetto e accoglimento dell'istanza finalizzata ad ottenere decreto ingiuntivo

Se il giudice rigetta la domanda, ritenendola insufficientemente giustificata, lo comunica al ricorrente richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali, cosi' come se non si ritira il ricorso o se la domanda non e' accoglibile, il giudice respingera' la domanda con decreto motivato.

Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potra' nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.

Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera' all'altra parte, con decreto motivato, di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra' presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera' all'esecuzione forzata.

Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra' essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.

Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia' esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice può (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l'eventuale opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, caso in cui il giudice può imporre una cauzione al richiedente.

Il decreto ingiuntivo e la sua notifica

L'originale del ricorso-decreto sara' depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra' essere consegnata dall'ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra' depositare l'atto presso la casa comunale.

Dalla notifica decorrono i termini.

La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall'emissione del decreto, altrimenti sara' inefficace. Comunque, e' possibile proporre nuovamente la domanda.

Il destinatario del decreto non notificato nei termini, può fare ricorso al giudice chiedendo di dichiararne l'inefficacia; il giudice decidera' fissando un'udienza ed i termini entro cui il decreto dovra' essere regolarmente notificato.

Come ci si oppone al decreto ingiuntivo

Può essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l'avviso dell'opposizione al cancelliere, perché lo annoti sull'originale del decreto.

Il giudizio si svolgera' secondo il procedimento ordinario, davanti al giudice a cui ci si e' rivolti. I termini di comparizione sono ridotti della meta' (non meno di 30 giorni dalla notifica dell'udienza).

Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l'opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il verbale. In assenza di opposizione, perché si ritiene che la notifica non sia andata a buon fine, si deve presentare una nuova notifica.

Una volta dichiarato esecutivo il decreto, non ci può essere opposizione, salvo il caso in cui l'interessato provi di non averne ricevuto tempestiva notifica -per irregolarita' della stessa, per caso fortuito o per forza maggiore. L'esecuzione verra' cosi' sospesa. L'opposizione, comunque, non e' ammessa dopo 10 giorni dal primo atto esecutivo.

Se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può concedere -con ordinanza non impugnabile- l'esecuzione provvisoria del decreto. Quest'ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell'opponente il giudice può -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Nel corso del giudizio di opposizione e' possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l'esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita'- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita'. Questa riduzione dovra' essere annotata nei registri immobiliari.

Se l'opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato -o provvisoriamente esecutiva- il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia' prima non l'aveva. Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Gli atti compiuti in base al decreto restano comunque validi. In tal caso le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.

I titoli che comportino un'esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.

Il decreto esecutivo di ingiunzione può essere impugnato per

  • dolo nei confronti delle parti,
  • contrarieta' ad altra sentenza, precedente, passata in giudicato
  • dolo del giudice.

Puo' essere fatta opposizione anche da parte di un terzo, se ad essere pregiudicati sono i suoi diritti.

Un esempio pratico di opposizione al decreto ingiuntivo - Recupero crediti di parcella professionale vanificato perché mancava prova del conferimento di incarico

Un commercialista era riuscito ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del titolare di un’azienda per il pagamento degli onorari professionali imputabili alle consulenze erogate.

Il debitore aveva presentato, nei termini, opposizione al decreto ingiuntivo ed i giudici d'appello avevano accolto i rilevi del ricorrente eccependo, fra l'altro, che il commercialista non aveva fornito la prova né del conferimento dell'incarico, né dell'effettivo espletamento dello stesso, né del contenuto della contabilità e né, infine, del compenso convenuto.

Il creditore si era allora rivolto alla Corte di Cassazione. I giudici di piazza Cavour, con la sentenza numero 2471 del 1° febbraio 2013, hanno rigettato il ricorso contro la decisione dei giudici di appello, ritenendo che il commercialista avrebbe dovuto provare il conferimento dell'incarico, l’effettivo espletamento dello stesso e la determinazione del compenso, togliendo qualsiasi legittimità alla pretesa del pagamento della parcella.

Se il debitore non avesse presentato opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe vissuto tutt'altra storia ...

Per fare una domanda sul decreto ingiuntivo nel recupero crediti, sulle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero crediti, sul recupero crediti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

5 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

3 risposte a “Il decreto ingiuntivo nel recupero crediti”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    Decreto ingiuntivo – Se il creditore è un professionista (notaio, avvocato, ingegnere, geometra, etc.) non e’ più necessario il rilascio di un parere di congruità della parcella da parte dell’Ordine di appartenenza

    A partire dal 24 ottobre 2012, infatti, è entrata in vigore la riforma sulla liberalizzazione delle tariffe professionali (legge n. 27/2012) ed il Tribunale di Varese, con decreto emesso in data 11 ottobre 2012, ha ritenuto tacitamente abrogati

    1. 1. l’articolo 634 del codice di procedura civile nella parte in cui, come condizione di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un professionista, imponeva che il credito dovesse riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata;
    2. 2. l’articolo 636 del codice di procedura civile che obbligava il creditore professionista a presentare istanza per decreto ingiuntivo accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale se l’ammontare delle spese e delle prestazioni non è determinato in base a tariffe obbligatorie.

    Il creditore professionista, pertanto, può presentare richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente, che si è sottratto al pagamento delle prestazioni erogate, senza l’obbligo depositare in tribunale la parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine di appartenenza, così come era previsto dagli art. Art. 634 e 636 del codice di procedura civile.

    Sarà sufficiente che il professionista attesti l’insorgenza della pretesa esibendo il contratto professionale stipulato con il cliente ed il preventivo scritto. Si tratta, peraltro, di obblighi previsti all’art. 9 della medesima legge 27/2012.

  2. giovanni cenci ha detto:

    Il procedimento di ingiunzione, finalizzato ad ottenere il decreto ingiuntivo, è disciplinato dall’art. 633 c.p.c. e seguenti.

    Secondo la richiamata norma il decreto ingiuntivo può essere concesso a patto che ricorrano determinate condizioni.

    Dette condizioni riguardano, essenzialmente, il diritto che si intende far valere e la prova su cui il diritto si fonda.

    Per quanto concerne il primo aspetto, in base al comma 1 dell’art. 633 c.p.c. il procedimento d’ingiunzione può essere attivato soltanto per far valere un credito. Occorre precisare che la nozione di credito deve essere intesa in senso ampio, cioè come prestazione dovuta da un terzo.

    Inoltre il credito deve essere esigibile, deve cioè avere ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.

    Per quanto concerne la somma di denaro deve essere liquida, cioè determinata nel suo ammontare, per quel che riguarda la quantità di cose fungibili deve essere anch’essa determinata.

    Ove i sudetti requisiti non concorrano il decreto ingiuntivo non può essere concesso.

    Quanto alla prova, il diritto fatto valere deve essere determinato mediante prova scritta. Tale concetto è piuttosto ampio e sono innumerevoli le pronunce giurisprudenziali sull’argomento.

    Il procedimento d’ingiunzione è introdotto con ricorso, e si conclude con decreto (Decreto Ingiuntivo), che deve essere impugnato, nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica, mediante citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

  3. giordano vladic ha detto:

    Disciplinato dagli artt. 633 e ss del c.p.c. ed inserito nell`ambito dei procedimenti sommari, quelli che tendono all`emissione di un provvedimento inaudita altera parte, il Decreto Ingiuntivo, di seguito D.I. e` uno strumento mediante il quale il creditore insoddisfatto mira a far valere il suo diritto creditorio nei confronti di un debitore insolvente.

    Da un punto di vista giuridico, consiste in una vera e propria intimazione rivolta al debitore, emessa dall`Autorita` Giudiziaria competente, previo ricorso creditorio, a pagare quanto dovuto nel termine di 40gg, con l`avvertimento che nello stesso termine sara` possibile proporre opposizione e che in mancanza si procedera` ad esecuzione forzata.

    Condizione prima, affinche` possa essere richiesto un D.I., e` “la prova scritta” del proprio credito; a tal fine sono da considerasi prove scritte:

    •promesse unilaterali per scrittura privata quali: assegni, cambiali, polizze assicurative, buste paga, debiti di spese condominiali;
    •telegrammi anche se privi di requisiti ex lege (art. 2705 c.c);
    •estratti autentici di scritture contabili bollate ed autenticate; fattura di accompagnamento di merci bollate e vidimate;
    •libri e registri tenuti dalla P.A..

    Va sottolineato che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, certificato di liquidazione e borsa, nonche` su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, oppure nel caso in cui vi e` pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e` possibile ottenere la provvisoria esecuzione del D.I., con la conseguenza che il debitore sara` intimato a pagare senza dilazione.

    Ottenuto il D.I., esso a cura del creditore ricorrente, deve essere notificato al debitore ingiunto nel termine di 60 gg dalla emissione, causa la sua inefficacia; il termine e` di 90 gg se la notifica va effettuata fuori il territorio dello Stato.

    Nulla vieta che il D.I. sia soggetto ad opposizione; in tal caso si instaurera` un giudizio di tipo ordinario nel quale il debitore opponente, sara` tenuto ad notificare l`atto di citazione al creditore opposto, nel termine di 40gg.

    Giudice compente sara` lo stesso che ha in precedenza emesso il D.I. opposto.

    Con l`opposizione l`ingiunto debitore potra` far valere in giudizio tutti i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento: es vizi della cosa acquistata, inesistenza del credito, intervenuto pagamento.

    In caso invece di mancata opposizione, previa istanza del creditore, il Giudice che ha emesso il decreto lo rendera` esecutivo; di poi, qualora il suo valore eccede gli € 1.033 andra` registrato all`Ufficio delle Entrate.

    Effettate le suddette operazioni, si procedera` alla redazione del precetto e sua notifica; decorsi 10gg dalla stessa e, persistendo l`insolvenza del debitore si provvedera` ad esecuzione forzata, mediante la quale il creditore potra` rivalersi sui beni dell`ingiunto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!