Pignoramento – il debitore deve essere avvisato della possibilità di conversione

Il debitore deve essere avvisato del proprio diritto di ottenere la conversione del pignoramento

L'avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc  (ovvero la facoltà di conversione della cosa pignorata in un somma di denaro pari al debito) è necessario anche nell'atto esecutivo presso terzi.

La Suprema Corte, con la sentenza numero n° 6662 del 23 marzo 2011, fa chiarezza sulle novità legislative che negli ultimi anni hanno interessato il pignoramento.

L'omissione dell'avvertimento rivolto al debitore della possibilità di richiedere la conversione, pur non comportando la nullità dell'atto di pignoramento in sé considerato, non può essere reputata priva di conseguenze sul corso della procedura esecutiva; infatti, se è vero che l'avvertimento in questione riproduce nell'atto di pignoramento una norma già altrimenti operante nel sistema quale è quella dell'articolo 495 codice di procedura civile, se dalla mancanza del primo non si facesse derivare conseguenza alcuna, essendo comunque indiscutibile l'applicabilità di tale ultima previsione, si finirebbe per dare una lettura sostanzialmente abrogativa di una formalità alla quale, invece, il legislatore della riforma ha annesso tanta importanza da farla assurgere ad elemento necessario dell'atto di pignoramento.

Piuttosto, proprio prendendo le mosse dalle ragioni di tale novità legislativa quali su evidenziate, si deve ritenere che, ogniqualvolta il debitore non sia stato reso espressamente edotto della facoltà riconosciutagli dall'ordinamento di presentare istanza di conversione, non possa essere disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 e che, qualora vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, perché emessa in violazione dell'interesse del debitore ad essere informato delle modalità e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione. Ne segue che quando tale interesse del debitore, pur non essendo stato garantito al momento della notifica dell'atto di pignoramento (perché mancante dell'avvertimento ex articolo 492, co. 3, codice di procedura civile), sia comunque soddisfatto prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione (sia con altro atto fattogli notificare dal creditore, che con un provvedimento del giudice dell'esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), in modo che egli sia messo in grado di avanzare tempestivamente l'istanza di conversione, la procedura esecutiva può regolarmente proseguire.

L'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495 Cpc, può chiedere la conversione del credito o della cosa pignorati in un somma di denaro secondo le forme e i termini previsti dal Codice deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, compreso quello presso terzi.

L'avvertimento, quindi, deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ex articolo 543 del Codice di procedura civile

E se invece risulta omesso l'avviso sulla possibilità di conversione del pignoramento?

Ma attenzione, se il debitore non è stato reso espressamente informato della facoltà di presentare istanza di conversione, non può essere disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 Cc.

Laddove la vendita o l'assegnazione siano disposte ugualmente, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'articolo 617 Cpc, perché emessa in violazione dell'interesse del debitore. È quanto emerge da una sentenza emessa il 23 marzo 2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione.

È escluso che il pignoramento sia nullo - La possibilità di conversione del pignoramento sarà tutelata altrimenti

È smentita la tesi secondo cui il pignoramento presso terzi sarebbe un procedimento speciale rispetto a quello "generale" dell’espropriazione mobiliare e dunque non richiederebbe la necessità di avvertire il debitore della facoltà di conversione.

L'articolo 492 Cc negli ultimi anni è stato modificato dalla legge 80/2005, modificata dalla legge 263/05 e dalla legge 52/2006 che hanno aggiunto numerose altre disposizioni.

Risultato: l''avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc è necessario è un elemento che deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che esso debba rivestire in ragione della natura del bene pignorato.

Se l'avviso al debitore dovesse mancare, la nullità dell'atto di pignoramento va esclusa perché l'interesse del debitore a essere informato delle modalità e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva.

Ma a patto che ciò avvenga prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 Cc. Altrimenti scatta l'opposizione agli atti esecutivi.

Per fare una domanda agli esperti vai al forum

Per approfondimenti, accedi alle sezioni tematiche del blog

1 Settembre 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

6 risposte a “Pignoramento – il debitore deve essere avvisato della possibilità di conversione”

  1. breezer ha detto:

    Grazie per la risposta.

    Mi chiedo solo perché il messo sia stato così zelante nei miei confronti e non con mia madre e mia sorella ad esempio, che sono nella stessa situazione. Forse perché io ho votato e loro no? (hanno notato il mio voto con il vecchio domicilio)
    Per la posta ho già richiesto al postino che mi arrivi qui dai miei nonni, dove sono temporaneamente.
    Cosa si rischia se non si dichiara la nuova residenza?
    Posso dare un domicilio “temporaneo”, visto che me ne andrò ad Aprile? Non so, avvisare la polizia municipale?

    Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Guardi che c’è un equivoco di fondo. Evidentemente il messo la conosce e si è premurato di avvertirla. Non ritirare un atto notificato per temporanea irreperibilità rappresenta solo uno svantaggio per il destinatario, che non saprà “di che morte dovrà morire”. La procedura va avanti ugualmente, sia che lei firmi e ritiri, sia che lei sia assente. La prossima volta che lo incontra, offra un caffè al messo, magari riuscirà ad ottenere la cortesia di sapere, al suo ritorno, se le sono stati notificati atti e da chi.

      A nessuno interessa se lei dichiari o meno una residenza dove qualcuno (un familiare) possa ritirare eventuali atti che le verranno notificati (e, semmai, avvertirla per tempo). E’ un suo interesse precipuo. Se lascia la residenza all’ultimo domicilio conosciuto non fa danni (se non a lei) e non viola obblighi.

      Al massimo potrà capitare che il comune avvii la procedura per sancire la sua irreperibilità assoluta, visto che a quell’indirizzo il nuovo affittuario potrebbe dichiarare che lei non vi risiede. Ma non cascherà il mondo per questo e lei, di certo, non andrà al “gabbio”.

  2. breezer ha detto:

    Salve, una domanda che spero sia più o meno pertinente.

    Sto viaggiando spesso all’estero, in sudamerica, dove sto per trasferirmi definitivamente. Starò lì il più tempo possibile, ma per ora, non avendo ancora ottenuto i documenti, potrò stare solo tre mesi e poi uscire dal paese. Detto ciò, nel frattempo ho lasciato il vecchio affitto e quando vengo in Italia sto (a turno) dai parenti. ieri mi ha trovato, tramite mio zio, un messo comunale che dice sostanzialmente che devo dichiarare dove sto se no “perdo i documenti”. Io vorrei evitare di mettere una residenza dai miei parenti, soprattutto perché qui ci sto veramente poco (sarebbe sostanzialmente residenza fittizia), ma anche perché ho un debito con ENI per un conguaglio spropositato che mi sono rifiutato di pagare. Che devo fare? so che c’è l’AIRE, ma da quanto ne so non posso iscrivermi se non risiedo almeno un anno continuativamente nel paese straniero. Cosa mi consigliate?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se queste sono le condizioni, c’è da fare ben poco, atteso che le interessa venire a conoscenza di eventuali notifiche perfezionatesi correttamente causa temporanea irreperibilità del destinatario. Ogni volta che rientra in Italia dovrà recarsi all’ufficio postale dove vengono depositati gli atti in attesa della compiuta giacenza, a quello preposto all’albo pretorio comunale nonché presso le agenzie territorialmente competenti di Equitalia e delle Entrate, allo scopo di verificare … se c’è posta per lei.

  3. vehuel ha detto:

    Ciao ho letto cosa dite a proposito dell art 492 cpc e legge 80… ma vi è una contraddizione secondo me… io ho scoperto della 492 cpc solo cercando info sul pignoramente ex art 555.. e ad oggi con consultazione telematica ho saputo che l’istanza di vendita è gia stata depositata… in nessun atto e nessuno mi ha mai parlato delle regolarità o vizi… però mi sto documentando… Quindi per capirci in base alla Vostra esposizione dell argomento posso fare ricorso o qualsiasi altra cosa….? oppormi ecc grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!