Il debitore che paga va immediatamente cancellato dall’elenco dei protestati

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I debitori che pagano hanno tutto il diritto di essere immediatamente cancellati dal registro dei protesti. E se la Camera di Commercio rifiuta di eliminarli dall'elenco dei protestati o non risponde alla richiesta, possono chiedere al giudice di pace di sostituirsi all'ufficio amministrativo.

Con una sentenza tutta dalla parte dei consumatori, le sezioni unite della Cassazione per la prima volta consentono al giudice di "mettere le mani" nei registri della pubblica amministrazione.

L’autonomia dell'attività amministrativa è infatti rigorosamente stabilita per legge fin dal 1865.

I giudici del massimo collegio della Suprema Corte hanno però precisato che "il debitore protestato che successivamente adempie alle proprie obbligazioni è titolare" di un vero e proprio "diritto soggettivo" a chiedere "al dirigente dell'ufficio protesti della Camera di Commercio competente di cancellare il proprio nome dal registro informatico dei protesti".

La Corte precisa inoltre che "contro il diniego o l’omessa pronuncia da parte del responsabile amministrativo" i consumatori possono "rivolgersi al giudice ordinario" per tutelare il proprio diritto "leso dal provvedimento amministrativo".

Il caso giunto davanti ai giudici delle sezioni unite riguardava una signora di Lecce, Letizia De legge che dopo essere stata protestata per alcune cambiali scadute, aveva provveduto al pagamento e, nel 2002, aveva chiesto al presidente della Camera di Commercio leccese di cancellarla dal registro dei protesti. Contro il "no" dell'ufficio camerale, aveva presentato ricorso al giudice di pace il quale aveva a sua volta ordinato direttamente la cancellazione.

Contro questa decisione la Camera di commercio si è rivolta in appello al tribunale che ha però confermato la prima sentenza. Gli uffici amministrativi non hanno ceduto e sono andati in Cassazione dove hanno eccepito la violazione del principio di "separazione dei poteri" amministrativo e giudiziario sostenuto anche dalla Costituzione.

Una tesi che le sezioni unite non condividono. E la sentenza 4464 aggiunge anche che in questo caso il giudice ha il diritto non solo di "disapplicare il provvedimento amministrativo", ma anche di intervenire direttamente per eliminarlo. In pratica, può far provvedere egli stesso alla cancellazione del nome dal registro dei protesti.

Insomma, pur confermando il principio della separazione dei poteri e il divieto di ingerenza per il giudice ordinario nell’attività amministrativa, la Corte ha spiegato che tutto questo è vero a patto che non siano in gioco diritti dei cittadini e dei consumatori.

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5 Marzo 2009 · Ludmilla Karadzic




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Una risposta a “Il debitore che paga va immediatamente cancellato dall’elenco dei protestati”

  1. MARIO ha detto:

    grazie per queste belle iniziative.

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