Contratti di prestito – credito di firma

Struttura e funzione economica del credito di firma

Il servizio reso dalla Banca nell’ambito del contratto di credito di firma è quello delle cosidette fideiussioni passive cioè quelle tramite le quali la Banca assume l’impegno a pagare un determinato importo ( entro una determinata data indicata nella garanzia) a favore di un terzo (creditore) nell’interesse di un proprio cliente (debitore principale), qualora quest’ultimo non faccia fronte puntualmente alla propria obbligazione.

La fideiussione rilasciata dalla Banca, è generalmente, di tipo automatico (chiamata a prima richiesta) proprio in ragione del fatto che la Banca in sede di escussione, provvede a pagare, senza eccezione alcuna restando esonerata dall'entrare nel merito di qualsiasi questione che insorgesse tra cliente e debitore.

Con il credito di firma, dunque, la banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio cliente.

Il principale rischio del contratto di credito di firma è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Principali clausole contrattuali del credito di firma

Impegno a pagare. Il Cliente si impegna, su semplice richiesta della Banca e con preavviso di un giorno, a versare una somma pari all'importo della fideiussione anche se il pagamento non è ancora stato richiesto alla Banca. La somma versata dal Cliente è depositata presso la Banca su un conto fruttifero fino al termine ultimo in cui la Banca stessa potrà ricevere richiesta di pagamento.

Prelievo delle somme e compensazione. Al momento della richiesta di pagamento, la Banca potrà prelevare le somme dal deposito e, comunque ove necessario, potrà compensare il credito con la somma depositata, con l’intesa che se il credito relativo al deposito compreso interessi formasse oggetto di atti cautelari od esecutivi, il Cliente sarebbe tenuto a versare immediatamente una somma pari a quella oggetto degli atti predetti.

Impegno alla liberazione degli obblighi della Banca. Il Cliente in alternativa al pagamento delle somme e ad insindacabile giudizio della Banca, si impegna a liberare la Banca dalla fideiussione rilasciata oppure a costituire una controgaranzia bancaria di piena soddisfazione della Banca stessa.

Impegno al rimborso. Il Cliente si impegna a rimborsare a semplice richiesta l’importo che comunque la Banca fosse tenuta a pagare in dipendenza della garanzia, dispensando la Banca di accertare le regolarità della richiesta di pagamento che pervenisse dal Beneficiario senza sollevare eccezione alcuna.

Modifica delle condizioni. La Banca si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto (sia economiche che normative), qualora sussista un giustificato motivo.

Credito di firma - Garanzia ad adempiere per obblighi accertati e garanzia a prima richiesta

Garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile: la Banca provvede al pagamento solo successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio determinato in modo irrevocabile dall'Autorità Giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ovvero non opposto nei termini, o mezzo di sentenza di condanna passata in giudicato.

Garanzia a prima richiesta: la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine, con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di opposizione.

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28 Giugno 2013 · Chiara Nicolai




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