Credito al consumo – le regole

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il credito al consumo e' attualmente disciplinato dal Codice del consumo e dal testo unico bancario

Il credito al consumo e' attualmente disciplinato dal Codice del consumo e dal testo unico bancario, il decreto legislativo 385/93 (articoli 121/128bis) che, insieme alla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4/3/2003 - resa attuativa dalla Banca d'Italia con decorrenza Ottobre 2003- ne delinea la trasparenza di offerte e contratti.

A livello comunitario va rilevato che e' stata recentemente approvata dal Parlamento europeo una nuova direttiva che mira ad introdurre delle normative piu' specifiche ed uniformi.

La legge definisce credito al consumo la "concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

In breve, vi rientrano tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (banche o finanziarie, tipicamente) nei confronti di soggetti consumatori o che comunque operano come tali.

Contratti di prestito che rientrano nella generica disciplina del CREDITO AL CONSUMO

Rientrano nella generica disciplina del CREDITO AL CONSUMO:

  • I prestiti personali, ovvero forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell'importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi e' una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate. Talvolta viene data la possibilita' di variare la rata, sospenderla o spostarla, e si possono trovare prestiti dove non e' richiesto il pagamento delle spese di istruttoria. Fa fede ovviamente il contratto;
  • i prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc). In questo caso la finanziaria, spesso convenzionata col venditore, paga direttamente quest'ultimo. Le rate sono prestabilite e la loro flessibilita' dipende, come per i prestiti personali, esclusivamente dal contratto;
  • le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving"), tramite le quali si ottiene un fido che può variare a richiesta -come per il numero ed importo delle rate- e che viene "ricostruito" man mano che si effettuano i rimborsi;
  • le operazioni di cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di massimo un quinto. Essi normalmente prevedono che il richiedente conferisca delega irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca -o la finanziaria- ha concesso. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta sulla busta paga. Non sono rare le convenzioni tra banche -o finanziarie- e grandi aziende o aziende pubbliche. La legge 80/2005, all.articolo 13 bis, ha esteso la possibilita' di usufruire di tali forme di prestito anche ai pensionati pubblici e privati, per periodi non superiori ai 10 anni e garantiti da un'assicurazione sulla vita.

Contratti di prestito che non  rientrano nel credito al consumo

Non  rientrano nel credito al consumo:

  • i finanziamenti -di qualsiasi natura- di importo inferiore ai 154,94 euro o superiore ai 30.987,41 euro (valori previsti dalla legge 142/92 articolo 18 comma 3 e mai successivamente variati);
  • i contratti di somministrazione disciplinati dal codice civile articolo 1559 e seguenti (prestazioni periodiche o continuative, come i contratti di fornitura di servizi -gas, energia elettrica, etc.- o di uso di beni);
  • i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (spese, etc.) purche' previsti dal contratto;
  • i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di aggiunta di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
  • i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o all'esecuzione di opere di restauro o miglioramento (mutui);
  • i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi -con o senza corrispettivo- al locatario.

In breve le caratteristiche principali e generali dei finanziamenti che rientrano nella disciplina del credito al consumo sono l'addebito degli interessi - oltre che delle eventuali spese - e la rateizzazione del rimborso.

Restano fuori dal credito al consumo pur avendo tali caratteristiche, i mutui sottoscritti sia per l'acquisto che per la ristrutturazione di un immobile.

CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO - IL PRIMO E PIU' IMPORTANTE DATO: IL TAEG

Il primo dato su cui soffermarsi nel valutare la sottoscrizione di un contratto di finanziamento di credito al consumo e' il TAEG, ovvero il tasso annuo effettivo globale, il valore che esprime il COSTO totale del credito al consumo.

Esso comprende infatti gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito al conumo, anche quelli relativi all'eventuale interposizione di un terzo ai fini della sottoscrizione del contratto.

Il Taeg si distingue dal TAN, che rappresenta invece il tasso di interesse annuale legato al finanziamento.
Attenzione, quindi, il "tasso zero" spesso sbandierato potrebbe facilmente corrispondere al solo TAN e non ad un reale "costo zero" del finanziamento. Il vero ed utile indicatore del costo complessivo e' solo il TAEG, che comprende -oltre agli interessi- tutte le altre spese.

Il TAEG deve comprendere, per legge:

  • gli interessi;
  • le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito al consumo;
  • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
  • e spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermita' o disoccupazione del debitore/consumatore);
  • il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
  • tutte le altre spese contemplate nel contratto.

Sono invece escluse dal calcolo del TAEG

  • le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora;
  • le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito al consumo (imposte, tasse, etc.);
  • le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore (purche' questi disponga di una ragionevole liberta' di scelta e le spese non siano anormalmente elevate);
  • le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito al consumo, anche se incidenti sulle condizioni dello stesso;
  • le spese per le assicurazioni o garanzie scelte volontariamente dal consumatore, ovvero diverse da quelle imposte dalla banca o finanziaria.

Per il calcolo del Taeg viene utilizzata una formula che prende in considerazione l'entita' del credito e la durata del rimborso.

Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e non prende in considerazione, ovviamente, eventuali variazioni delle condizioni economiche che siano permesse dal contratto stesso (tipicamente nei contratti di durata come l'apertura di credito, abbinata o meno ad una carta).

Un ulteriore controllo sui tassi può essere quello relativo alla soglia dell'usura fissata trimestralmente dalla Banca d'Italia.

PUBBLICITA' ED OFFERTE DI CREDITO AL CONSUMO

Sono valide le regole di trasparenza e pubblicita' previste dal Testo unico bancario e dalla delibera CICR del 4/3/03, inerenti tutti i tipi di servizi bancari.

In tutti i locali pubblici della banca - o finanziaria - debbono essere pubblicizzati tassi di interesse,  spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa al servizio, compresi gli eventuali interessi di mora.

In particolare, per i finanziamenti, deve essere pubblicizzato il TAEG e il relativo periodo di validita' dello stesso, e non può essere fatto rinvio agli usi.

Ulteriormente deve essere affisso un avviso titolato "principali norme di trasparenza", contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne ritirare copia.

Gli annunci pubblicitari e le offerte, con qualsiasi mezzo effettuate (volantini, Internet, spot televisivi, etc.) devono indicare il tasso di interesse, tutti i costi del credito, ed il TAEG e il suo periodo di validita'. In alcuni casi il TAEG viene indicato con un esempio tipico (ovvero riportando un esempio di calcolo).

CREDITO AL CONSUMO - INFORMAZIONE AL CLIENTE

La banca - o finanziaria - deve anche mettere a disposizione dei clienti i fogli informativi contenenti informazioni sulla banca stessa, sulle caratteristiche e rischi dei servizi, sulle condizioni economiche e sulle principali condizioni contrattuali.

I fogli informativi, cosi' come gli avvisi gia' detti, devono essere asportabili e messi a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, anche tramite utilizzo di computer di facile accesso con possibilita' di stampa delle informazioni.

La banca e' tenuta a conservare detti documenti per cinque anni, consentendo la riproduzione immutata del loro contenuto.

Contenuto del foglio informativo:

  • informazioni sulla banca o finanziaria: dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, codice ABI, numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale e riserve;
  • caratteristiche e rischi tipici del servizio: descrizione del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori, anche se opzionali. Vengono inoltre descritti i rischi, sia generici che specifici, connessi all'operazione o al servizio (rischi sul tasso di interesse, sul cambio, etc.);
  • condizioni economiche: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili, istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni servizio. Per i finanziamenti vengono indicati gli interessi, la periodicita' e modalita' del loro calcolo, il tasso di interesse di mora, i criteri di indicizzazione dei tassi ed il TAEG o l'indicatore sintetico di costo (ISC), ambedue indicanti il costo globale dell'operazione (spese comprese);
  • estratto delle clausole contrattuali: sono riportate le clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Tra di esse vi sono il recesso, i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento di obblighi, il rinnovo tacito del contratto, l'accettazione di eventuali contratti accessori, gli esoneri di responsabilita' a favore della banca, il foro competente, gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali (Ombudsman). Sono anche indicate tutte le clausole che possono essere oggetto di variazione unilaterale, con specificazione del diritto della banca di variarle.

CREDITO AL CONSUMO - IL CONTRATTO

I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La consegna della copia e' attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato in banca. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all'annullamento del contratto.

Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) gia' prima di aderirvi, per poter cosi' effettuare una valutazione approfondita. La consegna della copia ovviamente NON impegna le parti alla conclusione del contratto.

Esso deve indicare, obbligatoriamente:

  • l'ammontare e le modalita' del finanziamento;
  • il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  • il TAEG;
  • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  • l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Se non possono essere indicati tali oneri deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi NULLA e' dovuto dal consumatore;
  • le eventuali garanzie richieste;
  • le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;
  • gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza. Tale tasso e' distinto da quello di interesse annuo relativo al rimborso del finanziamento;
  • le spese e le penali eventualmente dovute in caso di estinzione anticipata (vedi piu' avanti);
  • le modalita' di recesso (obbligatorie nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, vedi piu' avanti).

Oltre a quanto sopra, i contratti di credito al consumo legati all'acquisto di beni e/o servizi devono contenere, a pena di nullita':

  • la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
  • il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
  • le condizioni di trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della stessa non sia immediato.

Sono nulle le clausole che prevedono:

  • il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
  • tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.

Al consumatore non può essere chiesta o addebitata nessuna spesa che non sia prevista nel contratto.

La possibilita' per la banca o finanziaria di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni, deve essere espressamente indicata con una clausola che deve essere specificatamente approvata dal cliente.

Nei casi di assenza o nullita' delle clausole contrattuali suddette (relative al TAEG, alla scadenza e alla garanzia e/o assicurazione) si applicano le seguenti condizioni:

  • il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari indicati dal Min.Economia ed emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
  • la scadenza del credito e' a trenta mesi;
  • nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

Al contratto e' unito il documento di sintesi, che raccoglie le piu' significative condizioni contrattuali ed economiche applicate.

Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.

In caso di carte di credito revolving o di aperture di credito (contratti "di durata") il documento di sintesi deve anche essere inviato al cliente periodicamente (con periodicita' minima annuale e alla scadenza del contratto di credito al consumo).

Nota importante:

La nullita', sia di una clausola che dell'intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti ad un giudice. Essa non scatta automaticamente, e fino a che non la si ottiene il contratto rimane valido.

CREDITO AL CONSUMO - OFFERTE E CONTRATTI FUORI SEDE O A DISTANZA

In caso di offerta fuori sede il foglio informativo deve anche contenere i dati e la qualifica dell'eventuale soggetto terzo -intermediario della contrattazione- che entra in rapporto con il cliente nonche' gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta.

Il soggetto terzo deve consegnare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, l'avviso denominato "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo, con firma di un'attestazione di avvenuta consegna.

In caso invece di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefono, Internet, etc.), gli avvisi e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su carta o altro supporto durevole (dischetto, cd, etc.), disponibile ed accessibile per il cliente.

Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente con tecniche che non consentono l'immediata trasmissione di detti documenti, essi saranno resi disponibili dopo la conclusione del contratto.

Per quanto riguarda specificatamente Internet, i documenti di cui sopra sono resi accessibili dall'home page del sito della banca nonche' da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

In questi casi i fogli informativi contengono anche i costi e gli oneri legati al mezzo di comunicazione utilizzato nonche' i recapiti che permettono di contattare rapidamente la banca.

Le stesse regole si applicano ai contratti, specificatamente al diritto di riceverne copia PRIMA della sottoscrizione, copia che dev'essere fornita su supporto cartaceo o comunque durevole (qualsiasi sistema che consenta di memorizzare e/o riprodurre il testo).

Per quanto riguarda le comunicazioni periodiche obbligatorie le parti possono decidere che la trasmissione avvenga attraverso modalita' particolari quali l'invio di posta elettronica o l'accesso a particolari aree del sito della banca (magari attraverso un codice). Sul contratto vi deve essere una specifica clausola al riguardo, accettata dal cliente.

CREDITO AL CONSUMO - IL RECESSO

In tutti i casi in cui il contratto di finanziamento sia concluso fuori dai locali commerciali oppure a distanza, il consumatore ha facolta', per legge, di recedere entro 14 giorni tramite invio di una raccomandata a/r.

Nei 15 giorni successivi il consumatore dovra' restituire alla banca o finanziaria l'ammontare totale del finanziamento eventualmente gia' riscosso.

La banca o finanziaria, entro lo stesso termine calcolato dal ricevimento della raccomandata, dovra' invece restituire le somme eventualmente gia' percepite a fronte del contratto (spese, anticipi, rate gia' pagate, etc.).

Nel caso particolare in cui ad un contratto "finanziario" ne sia collegato un'altro -sempre sottoscritto a distanza con la stessa banca o finanziaria o con una societa' con questa convenzionata-, recedendo dal primo si recede automaticamente anche dal secondo. (codice del consumo articolo 67 duodecies comma 8).

Ne e' un tipico esempio, per restare nell'ambito di questa scheda, un contratto di finanziamento personale (o di finanziamento con cessione del quinto) a cui sia eventualmente collegato un contratto relativo ad una carta revolving.

Attenzione!

Per i prestiti "finalizzati", ovvero i finanziamenti legati all'acquisto di un bene o servizio, le regole di recesso a cui riferirsi sono quelle previste per gli acquisti a distanza o fuori sede, che prevedono l'invio della raccomandata a/r entro 10 giorni dalla conclusione.

Cio' in quanto di norma il consumatore recede in primis dal contratto di acquisto, e solo conseguentemente da quello di finanziamento (per il quale, singolarmente, il termine rimarrebbe di 14 giorni).

In tal caso la legge prevede una sorta di automaticita', per cui recedendo entro 10 gg dall'acquisto del bene o servizio si recede automaticamente dal finanziamento collegato.

Tale automaticita' deriva dall'obbligo a carico del venditore di comunicare al finanziatore l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, con rimborso delle somme gia' eventualmente incamerate. Il consumatore, da parte sua, avra' diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato, sia al venditore che alla finanziaria.

Sulle particolari regole valevoli per i contratti bancari conclusi a distanza dai consumatori si veda il decreto legislativo190/05 recentemente confluito nel Codice del consumo, articolo dal 67-bis al 67-vicies bis.

CREDITO AL CONSUMO - BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE » ESTINZIONE ANTICIPATA

La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento.

Cio' avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonche' -se prevista dal contratto- una penale di importo non superiore all'1% del capitale residuo stesso.

Il capitale residuo e' desumibile dal contratto o piu' specificatamente dal "piano di ammortamento" del prestito, un prospetto su cui viene riportata la situazione del debito originaria e quella residua ottenuta allo scadere di ogni singola rata, dividendo il capitale dagli interessi.

Diversamente esso e' ottenibile sommando il valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata con un'apposita -e non facile- formula e tramite applicazione del tasso di interesse (previsto dal contratto) vigente in quel momento.

Per ottenere l'estinzione anticipata e' bene procedere nel rispetto del contratto, inviando in tutti i casi una raccomandata a/r per formalizzare e "certificare" la richiesta.

Il contratto e' la fonte primaria di informazioni anche riguardo ai costi, ai tempi e alle penali dovute.

CREDITO AL CONSUMO - BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE » L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

Nel caso di contratti di finanziamento legati ad acquisti di beni o servizi può capitare di avere a che fare con situazioni sgradevoli legate all'inadempimento del venditore mentre magari si e' gia' iniziato a pagare le rate del finanziamento.

E' bene chiarire che in questi casi non e' cosi' automatica come si crede la possibilita' di smettere di pagare le rate, soprattutto quando si ritiene, agendo cosi', di "sollecitare" il venditore (pensiero del tutto errato, considerando che il venditore e' gia' stato totalmente pagato).

La regola da tener presente in questi casi -ragionevolmente cauta- e' che il contratto di finanziamento si può mettere in discussione solo dopo aver ottenuto la risoluzione di quello di acquisto, a meno che non si riescano a trovare buoni accordi "amichevoli" con la finanziaria (per esempio la sospensione delle rate in attesa che il problema con il venditore si risolva).

Cio', in ogni caso, solo se il contratto di finanziamento e' collegato a quello di acquisto, ovvero se vi sono specifiche convenzioni tra il venditore e la finanziaria (e sul contratto, come prevede la legge, vi e' la descrizione del bene e il suo prezzo).

Il primo obiettivo e' sempre quello di cercare di risolvere il problema direttamente col venditore, sollecitandolo nel modo dovuto all'adempimento del contratto (magari con l'invio di una messa in mora).

Riuscendo nell'intento non sara' necessario puntare alla risoluzione del contratto (soluzione estrema) ne' -conseguentemente- coinvolgere il contratto di finanziamento.

La messa in mora al venditore (mettendo la finanziaria in copia conoscenza) e' il primo passo consigliato.

A livello giudiziale (quindi arrivando alla causa) e' bene sapere che la legge permette al consumatore di rifarsi sulla finanziaria nel caso in cui non si riesca in nessun modo ad ottenere soddisfazione dal venditore.

Cio', sempre a condizione che il contratto di finanziamento sia collegato a quello di acquisto da convenzioni di esclusiva (codice del consumo articolo 42). I casi particolari vanno sempre valutati con l'aiuto di un legale, per capire bene cosa sia richiedibile ed in quali termini.

CREDITO AL CONSUMO - BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE » MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE: CONSEGUENZE

La prima classica conseguenza del mancato pagamento delle rate e' il dover subire tutte le azioni di riscossione coattiva che il creditore può legittimamente mettere in atto (solleciti formali, ricorso all'autorita' giudiziaria, decreto ingiuntivo, etc.) anche rifacendosi sulle garanzie previste dal contratto.

Sono applicabili, in tal caso, tutte le spese e gli interessi di mora previsti dal contratto.

Altra conseguenza potrebbe essere la risoluzione del contratto per volonta' della finanziaria e quindi la richiesta di immediato rimborso totale del prestito.

Valgono, in questi casi, le condizioni previste dal contratto, sia riguardo ai termini di rimborso che alle spese, penali e interessi di mora da pagare.

In merito la legge garantisce parzialmente il consumatore stabilendo che la risoluzione contrattuale non può avvenire se il mancato pagamento riguarda una sola rata che non superi l'ottava parte del credito finanziato qualora il credito al consumo sia garantito dal bene acquistato (codice civile articolo1525).

Altra diffusa e temuta conseguenza del mancato pagamento delle rate e' l'iscrizione alle banche dati rischi (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.), iscrizione che può condizionare il rilascio di ulteriori finanziamenti da parte di altre banche o finanziarie. (Cattivi Pagatori e Centrali Rischi)

CREDITO AL CONSUMO - BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE » SEGNALAZIONI, RECLAMI E CONTESTAZIONI

Le segnalazioni inerenti il mancato rispetto delle norme sulla pubblicita' e in generale sulla trasparenza delle condizioni contrattuali possono essere fatte rivolgendosi alla Banca d'Italia.

Questa può comminare le sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico bancario oppure addirittura sospendere l'attività della banca.

In caso di reclami e contestazioni il primo passo e' rivolgersi all'apposito ufficio all'interno della banca o finanziaria, di persona o inviando una raccomandata a/r (magari di messa in mora).

E' bene sapere che la banca o finanziaria deve pubblicizzare presso i propri locali (nonche' sul proprio sito, se opera anche on-line) tutte le modalita' di ricorso e di contestazione, sia quelle interne che quelle fattibili presso organismi esterni, comprese eventuali convenzioni inerenti la conciliazione.

L'ufficio reclami deve provvedere alle richieste o comunque dare una risposta entro 60 giorni. In caso di mancata risposta o di disaccordo tra l'utente e la banca, l'interessato può scegliere tra:

  • rivolgersi all'OMBUDSMAN Bancario (solo per controversie con le banche dove viene chiesto un risarcimento del danno, non per ottenere la consegna di documenti, attivare/disattivare servizi, evadere richieste, etc.);
  • attivare le procedure di arbitrato o di conciliazione (per esempio presso le Camere di Commercio);
  • rivolgersi all'autorita' giudiziaria (giudice di pace od ordinario, a seconda dei casi), per una causa civile magari preceduta da un tentativo conciliativo.

CREDITO AL CONSUMO - LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

Tratto da ADUC - Articolo originale

Per fare una domanda sul credito al consumo, sugli acquisti a rate, sui finanziamenti in genere, sui contratti di prestito e  su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

31 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano


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