Rimborsi fiscali » Come fare per ottenerli? Istruzioni per l’uso

I rimborsi fiscali » Come chiedere il rimborso

Il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato. Nel seguente articolo, parleremo, appunto, dei rimborsi fiscali.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con:

  • la dichiarazione dei redditi;
  • specifica istanza.

I rimborsi fiscali » Rimborsi da dichiarazione dei redditi

Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la pensione.

Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.

Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente deve espressamente indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito. La scelta alternativa è quella del riporto del credito all'anno successivo o la sua compensazione con altri tributi da versare. Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata dall'Agenzia delle Entrate.

Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza.

Termine di decadenza per le domande di rimborso fiscale

Il termine di decadenza per le domande di rimborso è di 48 mesi per:

  • Imposte sui redditi(Irpef, Ires, eccetera)
  • Versamenti diretti
  • Ritenute operate dal sostituto d’imposta

Il termine di decadenza per le domande di rimborso è di 36 mesi per:

  • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
  • Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera)

L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso (o, per le imposte indirette, all'ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso.

Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.

Possono verificarsi tre ipotesi:

  • la domanda è accolta
  • la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto);
  • l’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria).

I rimborsi fiscali » Come sono pagati

L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme secondo le modalità indicate dal contribuente e in base all'importo da pagare.

5.1 Accredito su conto corrente

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto.

Ovviamente, in questo caso, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto cointestato) del conto corrente.

In caso contrario, il rimborso non viene accreditato.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui si desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o attraverso l'applicazione disponibile sul suo sito internet.

Chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, può effettuare la richiesta di accredito attraverso il canale Fisconline.

I dati necessari per erogare i rimborsi sono: il codice Iban (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice Bic (Bank Identifier Code) o Swift.

Altre modalità di riscossione dei rimborsi fiscali

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse a seconda della somma da riscuotere:

  • per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve esibire anche il documento d’identità del delegante;
  • per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
  • per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale. Pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate, l’Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

I rimborsi fiscali » Cosa fare in caso di problemi

Se il vaglia risulta estinto

E’ consigliabile recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non va a buon fine, è necessario presentare apposita domanda all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

Se l'accredito risulta non effettuato

Può accadere che beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidano oppure che il conto corrente comunicato risulti chiuso o le coordinate bancarie o postali siano state acquisite in modo errato.

In questi casi, la somma che non è stato possibile accreditare viene restituita all'Erario. Effettuate le correzioni necessarie, l’Agenzia delle Entrate emetterà il rimborso una seconda volta.

Se è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle Poste

I rimborsi possono essere riscossi presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall'emissione. Trascorso tale termine, l’ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possono aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso.

Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.

Se il rimborso è minore di quanto ci si attendeva

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Ma può anche accadere che il credito a favore del contribuente sia maggiore di quello atteso. Il sistema dei controlli automatici, infatti, non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno.

Gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni sono comunque comunicati ai contribuenti.

E’ bene, quindi, controllare attentamente la comunicazione dell'Agenzia ed eventualmente contattare il numero 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell'errore e rendere possibile l’erogazione del corretto rimborso.

Se i dati anagrafici sul modulo di rimborso non coincidono con quelli del titolare del rimborso

Se i dati sul modulo di rimborso sono errati e ciò non permette la riscossione del credito, per ottenere il pagamento occorre recarsi presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il funzionario dell'ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascia un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti, con il quale il contribuente può riscuotere la somma presso gli uffici postali.

Se i moduli dei rimborsi da riscuotere presso le poste risultano smarriti o distrutti

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, il contribuente deve recarsi presso il proprio ufficio dell'Agenzia e rilasciare una dichiarazione dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione.

L’ufficio, previo riscontro dell'identità e della titolarità al rimborso, compila e sottoscrive un modulo, in carta libera, al quale va allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria con i dati del rimborso, firmata e timbrata.

Quest’ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione a riscuotere il rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

Se il vaglia o il rimborso postale risultano già riscossi

Se un contribuente viene a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia, il contribuente può rivolgersi a una sua filiale (è presente in molti capoluoghi di provincia) per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso. Il contribuente, che non riconosce come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente può recarsi in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che richiede a Poste italiane Spa la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Appena in possesso della documentazione, l’ufficio convoca il contribuente che, se non riconosce come propria la firma apposta sulla quietanza, può presentare denuncia all'Autorità giudiziaria.

Completate le attività istruttorie da parte dell'Autorità giudiziaria e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente può chiedere una nuova emissione del rimborso tramite domanda da presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso deve essere riscosso da altra persona

I rimborsi intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), sono effettuati a favore di coloro che le rappresentano o che a esse succedono.

Per essere autorizzati a incassare i rimborsi riscuotibili presso le Poste, occorre presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate una specifica richiesta in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici.
Insieme alla richiesta, vanno prodotti i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

L’ufficio, riscontrati l’idoneità dell'attestazione e l’assolvimento degli eventuali obblighi, rilascia l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi a uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi rimangono in giacenza presso gli uffici postali non oltre i 6 mesi indicati nella comunicazione originaria inviata per posta.

Per i rimborsi da incassare presso la Banca d'Italia, la documentazione che attesta la titolarità a riscuotere in nome e per conto dei rappresentati va presentata alla filiale della Banca d'Italia.

I rimborsi fiscali » Dove informarsi

Per i rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni si possono chiedere informazioni:

  • via internet, attraverso il servizio "Cassetto fiscale" (chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi predisposti per il pagamento direttamente dal proprio “Cassetto fiscale”, disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia);
  • per telefono al numero 848.800.444;
  • presso gli uffici dell'Agenzia.

16 Settembre 2013 · Giorgio Valli


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