I piccoli lavori di ristrutturazione che consentono di acquistare mobili ed elettrodomestici beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legge



Salve e, innanzitutto  complimenti per il blog, davvero utile.

Ho trovato molto interessante, fra gli altri,  l'articolo Come mi rinnovo l’arredamento e gli elettrodomestici beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legge.

In esso, rispondendo ad un quesito posto dal lettore Roberto Rojo, si afferma che "anche i piccoli lavori di manutenzione, come la sostituzione del tubo del gas per ragioni di sicurezza o l’installazione di un piccolo sistema di antifurto, rispondono ai requisiti degli interventi di restauro e risanamento conservativo al fine di beneficiare della detrazione del 36%"

Mi sembra che il  messaggio cifrato (ma nemmeno tanto)  affidato all'articolo consista nell'indicare che, con un investimento molto limitato e lavori di ristrutturazione non invasivi e comunque utili, si possa procedere all'acquisto di mobili da arredamento  ed elettrodomestici beneficiando sia della detrazione del 36%  IRPEF sulle spese per gli interventi di ristrutturazione, sia  dell'ulteriore detrazione IRPEF del 20% sulla spesa sostenuta per l'acquisto di cucina, camera da letto, lavatrice, frigorifero, televisore, ecc.

E sarebbe, di questi tempi, un bell'ambo al lotto.

Vi chiedo:  è corretta la mia interpretazione? E se così è, potreste indicare quali lavori, a norma di legge, possono essere eseguiti per l'ambata 36, 20 sulla ruota ROMA-FISCO?

Grazie di tutto, Matteo Siniscalco - Ancona

Caro Matteo, grazie per i complimenti.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, numero 380 (precedentemente individuati dall'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, numero 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Quindi, in questo contesto, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione solo sugli interventi di manutenzione straordinaria, sulle opere di restauro e risanamento conservativo e sui lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Ebbene, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Ad esempio,  l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell'area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.

Sono compresi nella tipologia  "Restauro e risanamento conservativo"  gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.

Ad esempio,  gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi, invece, quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Ad esempio la demolizione e la fedele ricostruzione dell'immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
  • all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
  • al conseguimento di risparmi energetici;
  • alla cablatura degli edifici;
  • al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • all'esecuzione di opere interne.

Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi(ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore,non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla  detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, numero 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da partedi terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
  1. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  2. apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  3. porte blindate o rinforzate;
  4. apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  5. installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  6. apposizione di saracinesche;
  7. tapparelle metalliche con bloccaggi;
  8. vetri antisfondamento;
  9. casseforti a muro;
  10. fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  11. apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
  12. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la costituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:

  • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • l’installazione del corrimano;
  • interventi di bonifica dell'amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

E allora, sfido chiunque a non trovare nell'elenco appena fornito un piccolo lavoretto di cui la propria abitazione non abbia realmente bisogno.

Per le modalità su cosa deve fare e come deve procedere chi ristruttura per poter fruire della detrazione IRPEF del 36%  sull'importo relativo ai lavori e quindi, automaticamente, anche della detrazione IRPEF del 20%  sui costi relativi all'acquisto di arredamento ed elettrodomestici, rimandiamo, eventualmente, ad altro articolo.

3 Marzo 2009 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

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46 risposte a “I piccoli lavori di ristrutturazione che consentono di acquistare mobili ed elettrodomestici beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legge”

  1. Giorgia ha detto:

    Sto’ cercando delle informazioni riguardo agevolazioni per il cambio di un portoncino blindato. Per essere più chiara vorrei cambiare il portoncino blindato, abito in un condominio, quindi il portoncino non è da considerasi finalizzato al risparmio energetico, ma forse riguardo alla sicurezza. Ho diritto quindi a qualche agevolazione tipo il 36% o l’IVA agevolata del 10%.
    Vi ringrazio anticipatamente del vostro disturbo.
    Giorgia

  2. Anonimo ha detto:

    Salve mi chiamo Francesco scrivo dalla Calabria, avrei necessità di avere delle informazioni inerenti all’ acquisto di un immobile non di nuova costruzione, ovviamente l’immobile necessita di alcuni lavori di ripristino che elenco di seguito:
    1) rifacimento impianto idraulico
    2) rifacimento impianto elettrico
    3) sostituzione degli infissi, i quali quelli in uso sono pericolanti
    4) sostituzione porte interne
    5) sostituzione porta di ingresso con portoncino blindato
    6) sostituzione dei sanitari
    7) sostituzione pavimento
    8) pitturazione globale mura interne
    vorrei sapere se per effettuare tali lavori devo necessariamente richiedere la DIA e/o altra documentazione e se necessariamente devo rivolgermi ad un geometra e se posso richiedere le detrazioni del 36%
    Grazie!!

    • weblog admin ha detto:

      La richiesta della DIA per i lavori elencati dipende dal regolamento del Comune dove è ubicato l’immobile.
      Non è necessario rivolgersi ad un geometra.
      Può senz’altro richiedere la detrazione del 36%.

  3. angius giovanni ha detto:

    Prima di tutto vi ringrazio delle risposte che date a tutti i curiosoni insicuri….

    Devo ripristinare la pavimentazione in calcestruzzo nella zona condominiale,di fronte alla due autorimesse,dato chè, dalla data d’acquisto (1974), ormai si è rovinata! Questo intervento rientra nelle detrazioni irpef del 36% ? Grazie ….

  4. PATRIZIA ha detto:

    Devo rifare la cameretta a mio figlio, vorrei sapere come muovermi per poter ottenere le detrazioni fiscali sull’acquisto dei mobili.
    Oltre ai mobili devo rifare tinteggiatura alle pareti e impianto elettrico.
    Vi ringrazio

  5. Riccardo ha detto:

    Se i mobili sono stati acquistati prima dei lavori di ristrutturazione (es. 05 aprile 2009) è possibie rientrare nelle agevolazioni fiscali del 20%? o devo fare i lavori facendomeli fatturare con data antecendente all’aquisto dei mobili?

  6. rino ha detto:

    Ciao,volevo chiedere una delucidazione al riguardo la detrazione irpef.
    Nel mio caso io vorrei cambiare tutte le prese elettriche della cameretta e della camera(visto che ho ordinato la cameretta per mio figlio mi arriva intorno al 23 aprile… il 20 faccio il bonifico).Posso usufruire della detrazione?
    anche in questo bisogna presentare la domanda a pescara o basta nel caso un’autocertificazione da tenere a casa a portata di mano nel caso ci siano verifiche?il preventivo per le prese è di 220 + iva.(chiaramente da pagare tramite bonifico).
    grazie rino

    • weblog admin ha detto:

      Si Rino pare che basti una autocertificazione da produrre in caso di controlli.

      Per approfondire la questione dai uno sguardo a questa sezione.

    • rino ha detto:

      grazie mille per la tua risposta,infatti mi era sembrato di intuire, tramite il vostro articolo, che bastasse un’autocertificazione…..
      Nel caso ci sia un successivo controllo, e risultasse che non andava bene questa procedura…. a cosa si va incontro?
      grazie ancora rino

    • weblog admin ha detto:

      Ed avevi intuito bene. Solo che non possiamo mica leggervi anche gli articoli ….

      Quando i lavori sono di modesta entità, non è necessario inviare la DIA (denuncia inizio lavori) al comune dove è situato l’immobile oggetto di ristrutturazione,

      Basta una autocertificazione da conservare o allegare alla comunicazione che va spedita al centro operativo di Pescara. Questo è necessario farlo sempre, per poter fruire degli sconti fiscali del 36% sulle spese di ristrutturazione e del 20% per l’acquisto di mobili, cucine, lavatrici, frigoriferi, televisioni e personal computer. Ma si può beneficiare degli sconti fiscali anche se non c’è alcuna DIA.

      Leggendo con attenzione questo articolo (che ti ho consigliato prima di consultare) ci trovi scritto che:

      Altra cosa importante riguarda la possibilità di non allegare la DIA – Denuncia Inizio Attività fatta al comune, nella documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione da inviare al Centro Operativo di Pescara.

      L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2006 risponde ad una direzione regionale in merito agli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

      In particolare, la Direzione regionale aveva chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in argomento, era possibile sostituire la DIA (Denuncio inizio attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA.

      La Direzione centrale, nel precisare che in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l’apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, allegato alla stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.

      Sembrerebbe, quindi, che la dichiarazione di inizio dei lavori non sia necessaria nei casi in cui le norme locali non prevedano alcun tutolo abilitativi per la realizzazione degli interveti per i quali viene chiesta la detrazione del 36%. E sembra, dunque, che, nel caso in esame, alla comunicazione da inviare, per raccomandata, al Centro operativo di Pescara, non sia necessario aggiungere allegati.

      Ovviamente, però, la risoluzione precisa che l’Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell’agevolazione richiesta ed, in particolare, può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).

      In relazione, poi, all’eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nel caso in cui non sia necessario alcun titolo abilitativo, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

      Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

      Dunque, morale della favola, se i lavori sono di modesta entità basta redigere una dichiarazione sostitutiva in caso di eventuali controlli e non allegare alcunché alla documentazione da inviare, per fruire degli sconti fiscali, al Centro Operativo di Pescara.

      La possibilità di fare a meno della DIA al Comune, può costituire un escamotage “correttivo” quando l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer e televisori sia avvenuto un pò prima l’inizio dei lavori. Non casca il mondo (non tutti abbiamo buona memoria) se, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la data di inizio lavori verrà posticipata di qualche giorno … e sfido chiunque (che abbia tempo e voglia di farlo, naturalmente) a provare ex-post che i lavori di ristrutturazione sono iniziati, in realtà, dopo l’ acquisto degli arredamenti …

      L’Agenzia delle Entrate non può dire che l’autocertificazione non va bene, quando non sono necessari permessi e nulla osta rilasciati dal Comune. C’è una circolare … non è che la cosa ce la siamo inventata noi!

      Certo se mi sventri l’appartamento e getti qualche solaio nasce un problema, ma credo che, in questo caso, avrebbe da ridire innanzitutto l’ufficio tecnico del Comune dove c’è l’immobile… prima dell’ADE.

      N.B. La DIA si invia al comune. Al centro operativo di Pescara (ADE) si inoltra una comunicazione di inizio lavori a cui si allega la DIA inviata al Comune. Quando non è necessario il silenzio assenso del Comune per effettuare i lavori (tipo trattare le pareti per limitare l’umidità o installare un antifurto) allora possiamo anche non allegare la DIA alla comunicazione da inviare al centro operativo di Pescara (ADE). In questo caso possiamo conservare per eventuali futuri controlli dell’ADE (sul possesso dei requisiti per la detrazione IRPEF del 36% degi importi sostenuti per la ristrutturazione e del 20% su mobili ecc.) una dichiarazione di sostitutiva di notorietà con data inizio lavori e tipologia dei lavori di ristrutturazione effettuati.

      Ricordare poi di pagare mobili, elettrodomestici e quant’altro con bonifico bancario (a meno che non esista un finanziamento finalizzato)

    • rino ha detto:

      COME DA TE SUGGERITO HO POSTO LA STESSO QUESITO NEL FORUM:
      RISPOSTA:Il semplice cambio delle prese elettriche non credo proprio che rientri nella possibilità di usufruire della detrazione del 36%.Comunque,le segnalo il sito dell’Agenzia delle Entrate dove, troverà nella sez.modulistica, il modello da inviare a Pescara e nella sez.guide fiscali,la guida alla detrazione del 36%.

      IN CONTEMPORANEA HO MANDATO LO STESSO QUESITO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

      VI GIRO LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

      Il giorno 6 aprile 2009 14.08,OLGA
      scritto:
      In riferimento alla Sua richiesta si può confermare che la detrazione IRPEF del 36% spetta anche per la sostituzione delle prese elettriche in quanto tale intervento è finalizzato all’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza. Per fruire di tale detrazione è necessario inviare preventivamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara via Rio Sparto 21 ed effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario.Dovrà poi compilare correttamente i righi del quadro RP della dichiarazione UNICO per l’anno d’imposta 2009.
      Per l’acquisto d nuovi mobili non è prevista la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 36%.

      POI HO RIFATTO LA DOMANDA SULLA DETRAZIONE DEI MOBILI ECT.
      RISPOSTA:
      Per quanto attiene all’altra detrazione, quest’ultima non è stata riproposta con la Finanziaria per il 2009 per spese sostenute nel 2009.
      La detrazione è ammessa solo per chi ha già avviato con effetto dal 1.7.2008 la pratica per la detrazione del 36% ( vale a dire che ne può usufruire chi già da luglio 2008 ha presentato l’istanza al Centro Operativo ed ha avviato i lavori di ristrutturazione sempre a luglio 2008 in quanto si considera che tali acquisti sono complementari alla ristrutturazione).Comunque in sede di definitiva conversione potrebbero esserci delle modifiche.

      Per completezza di informazione Le confermo che in sede di conversione è stato confermato quanto contenuto nella precedente mail del 7/4/2009

      QUINDI IN DEFINITIVA SEMBRA CHE SPETTA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36% SULLE PRESE MA NON IL 20% SUI MOBILI?
      VOI CHE NE DITE?

    • weblog admin ha detto:

      Sarà riproposta anche per il 2009 in sede di redazione finanziaria per il 2010. Il consiglio è di comprare con bonifico e fattura mobili ed arredamenti.

      L’anno prossimo (2010) in sede di dichiarazione dei redditi detrarrai il 20% delle spese sostenute fino a 10 mila euro.

    • rino ha detto:

      ciao,ho da farti 2 domande…
      ho letto nel modulo da mandare a pescara che bisogna barrare la casella asl facendo la comunicazione…. ma nel mio caso vedi sopra (prese elettriche) non c’e bisogno di fare la comunicazione.. giusto!!!

      mia moglie ha il contratto di affitto dell’appartamento in oggetto, posso farlo a mio nome la domanda a pescara, se non ho capito male.(devo barrare la casella detentore?)
      grazie mille ancora rino

    • weblog admin ha detto:

      Nel tuo caso non è necessaria la comunicazione a Pescara, ne abbiamo già parlato e comunque ti invito ancora una volta a posizionarti su quest’altro articolo, molto più dettagliato.

    • rino ha detto:

      ok o fatto tutto quello che dovevo fare… inizio lavori il 21 di questo mese.
      i mobili li avevo ordinati e mi arrivano il 27 corrente mese, ma loro mi hanno detto che sul bonifico che devo fare di mettere ” CAUSALE 0016 BONIFICO PER SALDO COMMISSIONE N.160/09/4005 DEL 22/03/09 “, secondo te non è un controsenso se gli metto quella data visto che i lavori per la sostituzione delle prese sono iniziati il 21 come da comunicazione a pescara…. o invece conta la data del bonifico e relativa fattura.grazie come al solito
      rino

    • weblog admin ha detto:

      Concordo con te. Prova a spiegarglielo.

    • rino ha detto:

      non mi sono ricordato di dirti che l’agenzia delle entrate in provincia di teramo mi ha detto che il modulo da mandare a pescara è da mandare lo stesso anche se i lavori sono di modesta entità. infatti a loro interessa la data inizio lavori.

    • weblog admin ha detto:

      Su questo siamo d’accordo. La DIA al Comune può essere sostituita da un atto notorio. Ma la comunicazione a Pescara va comunque fatta, allegando o meno l’atto notorio (e non la DIA)

    • weblog admin ha detto:

      Dico che non è coerente. La legge dice che può usufruire del 36% + 20% chi ha iniziato i lavori dopo il 1° luglio 2008 e non prima.

      Inoltre gli acquisti agevolati (20%) sono quelli effettuati dopo il 7 febbraio 2009 ed entro il 31 dicembre di quest’anno.

      Non trovo nulla che leghi gli sconti in detrazione del 20% a lavori di ristrutturazione effettuati entro il 31 dicembre 2008.

    • rino ha detto:

      SCUSAMI, UN’ALTRA DOMANDA, MA NELLA CASUALE DEL BONIFICO alla ditta che esegue i lavori COSA BISOGNA SCRIVERE ?
      1° TIPOLOGIA DEI LAVORI (adeguamento impianti alla normativa in materia di sicurezza,sostituzione prese elettriche) può andare bene?
      2° DICITURA “ARTICOLO…. (QUALE devo scrivere?)
      3° CODICE FISCALE MIO
      4°PARTITA IVA DEL BENEFICIARIO O CODICE FISCALE

      grazie rino

    • weblog admin ha detto:

      La tipologia da te indicata va più che bene.

      Per quanto riguarda l’articolo va scritto ” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 ”

      Al punto 3 il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione (che saresti tu);

      Al punto 4 la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.

    • rino ha detto:

      grazie mille per le delucidazioni.
      secondo te devo prima farmi fare la fattura e poi gli faccio il bonifico.
      ciao e buona notte

    • weblog admin ha detto:

      Di solito si fa la fattura prima. Con la dicitura pagabile tramite bonifico bancario su c/c IBAN …..

    • rino ha detto:

      Ciao, ma nella fattura dei mobili, devono mettere qualche “riferimento” nelle annotazioni per la detrazione? o basta semplicemente la fattura
      grazie rino

    • weblog admin ha detto:

      Al momento non mi risulta sia previsto nulla.

    • rino ha detto:

      grazie mille
      sei sempre disponibile e preciso

      Se decidessi di comprare anche una stufa a pellet, posso abbinarla a tutto quello che ho già fatto?
      Riassunto:
      1°sostituzione prese di corrente
      2°domanda presentata a pescara (per lavori di modesta entita’)senza documentazione

      come mi dovrei comportare per l’acquisto? in questo caso serve la dia ed altra documentazione.

      vedi messaggi precedenti

      grazie di cuore
      rino

    • weblog admin ha detto:

      Secondo me con la stufa a pellets puoi chiedere la detrazione del 55% (riqualificazione energetica). Con il vantaggio che puoi scegliere anche tre rate soltanto.

  7. Anonimo ha detto:

    ciao, mi chiamo Cristian.
    Sono interessato a comprare mobili ed elettrodomestici nuovi con detrazione del 20%sfruttando la nuova legge.
    Ho letto che si puo’ aprire la DIA anche per piccoli lavoretti come la sostituzione del tubo del gas della cucina. Dato che io non ho nessun lavoro da fare. E’ possibile aprire la DIA con la scusa della sostituzione del tubo del gas e avere la detrazione poi per gli elettrodomestici? In sostanza, e’ necessaria una fattura che provi che io ho fatto la sostituzione del tubo del gas? In caso di mancata presenza della fattura che certifica la sostituzione del tubo del gas e di contemporaneo acquisto degli elettrdomestici mi puo’ essere vietata la detrazione del 20% dai mobili/elettrodomestici?
    grazie
    cri

  8. Massimo ha detto:

    Lo scorso anno sono finalmente riuscito a costruire la casa dove andrò ad abitare dalla prossima estate. Essendo che finora ho abitato in affitto e vorrei cambiare parte dell’arredamento per metterlo nella nuova abitazione, in questo caso posso considerare una ristrutturazione dell’arredo e quindi ricadente negli incentivi del DL 5/2009? Quanti anni deve avere una casa per poter definire una ristrutturazione? Grazie della collaborazione, Massimo

    • weblog admin ha detto:

      La detrazione sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici è legata al solo intervento di recupero del patrimonio edilizio effettuato su singole unità immobiliari residenziali; restano esclusi gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali e anche gli acquisti di nuovi box auto e di immobili interamente ristrutturati da imprese. Gli interventi di recupero devono essere iniziati dopo il 1° luglio 2008, e non prima. Inoltre gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dopo il 7 febbraio 2009 ed entro il 31 dicembre di quest’anno.

      Comunque credo che ti convenga leggere con la massima attenzione questa raccolta di articoli.

  9. Agata ha detto:

    Dove si deve fare la richiesta per ottenere la detrazione su mobilio?

  10. cristiana ha detto:

    sono cristiana da bari io dovrei ristrutturare il terazzo del mio appartamento vorrei sapere se posso usufruire delle agevolazioni fiscali e come posso fare dove rivolgermi grazie tante per l’aiuto

  11. I piccoli lavori di ristrutturazione che consentono di acquistare mobili ed elettrodomestici beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legge « Il Blog di Deamaltea Formazione e Energie Sostenibili ha detto:

    […] In esso, rispondendo ad una domanda posta dal lettore Roberto Rojo, si afferma che “anche i piccoli lavori di manutenzione, come la sostituzione del tubo del gas per ragioni di sicurezza o l’installazione di un piccolo sistema di antifurto, rispondono ai requisiti degli interventi di restauro e risanamento conservativo al fine di beneficiare della detrazione del 36%” [continua…] […]

  12. mauro ha detto:

    Salve, grazie molte per la vostra chiarezza nell’esposizione, fondamentale per noi umani…
    tuttavia sono a chiedervi una delucidazione fondamentale:
    vorrei sapere se per usufruire di tale agevolazione è necessaria o meno aprire una D.I.A. poichè anche questa spesa andrebbe valutata per fare o meno questi interventi sull’immobile;
    Credo sia necessaria, forse non lo è solo per i frigoriferi e congelatori, è cosi?

    Grazie mille
    Mauro

    • c0cc0bill ha detto:

      La denuncia di inizio attività deve essere fatta, è ovvio. Per usufruire degli sconti IRPEF su mobilio, elettrodomestici, tv, pc deve esserci una ristrutturazione. Orbene anche se si tratta di lavori minimi, come quelli indicati nell’articolo, bisogna seguire la procedura per ottenere il 36% di detrazione IRPEF. Per fare questo occorre denunciare l’inizio attività.

    • Antonino Sabetta ha detto:

      Nel mio caso devo sostituire la porta del mio appartamento con una porta blindata. Serve una DIA anche per questo? E degli altri documenti indicati nell’ultimo riquadro del modulo da spedire all’Ag. delle Entrate quali altri documenti sono necessari nel mio caso? Grazie mille per l’ottimo servizio!

    • c0cc0bill ha detto:

      Serve se vuoi attivare la procedura che ti dà diritto alla detrazione del 36% sulla ristrutturazione e, conseguentemente, alla detrazione del 20% sull’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer.

      Chiaro Antonino che in questo caso la DIA non è obbligatoria. Ma l’apposizione di una porta blindata è prevista fra i lavori di ristrutturazione che danno diritto al 36% di detrazione IRPEF.

      Se vuoi usufruire di questa agevolazione (e di quelle conseguenti per l’acquisto di mobili ecc…) devi procedere secondo le regole esposte dettagliatamente in quest’altro articolo.

    • Antonino Sabetta ha detto:

      c0cc0bill sei stato celerissimo nel rispondermi e io solo ora mi sono accorto della tua risposta (mi attendevo un messaggio automatico di notifica che non mi e’ mai arrivato). In merito alla questione che ti ponevo, ho fatto nel frattempo altre ricerche e sono arrivato ad un articolo
      in cui si legge che “per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l’apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, allegato alla stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.
      Sembrerebbe, quindi, che la dichiarazione di inizio dei lavori non sia necessaria nei casi in cui le norme locali non prevedano alcun tutolo abilitativi per la realizzazione degli interveti per i quali viene chiesta la detrazione del 36%. E sembra, dunque, che, nel caso in esame, alla comunicazione da inviare, per raccomandata, al Centro operativo di Pescara, non sia necessario aggiungere allegati.”
      Non mi sembra dunque che sia richiesta una DIA nel mio caso, o ho capito male io (che di queste cose davvero non ci capisco un’H?).
      Grazie ancora per il prezioso aiuto che vorrai darmi.

    • weblog admin ha detto:

      Hai fatto una ottima ricerca e la dritta mi sembra molto appetibile, specie per i “lavoretti di cui parliamo”.

      A mio avviso puoi non effettuare la DIA.

      Perchè non rispondo per e-mail?

      Perchè sono del parere che i problemi e le soluzioni siano da condividere. Proprio l’interazione fra noi, nel forum, ne è un esempio lampante.

      La documentazione (ottima) da te fornita potrà essere utilizzata da altri lettori.

      Ciao Antonino e … grazie!!!

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