I diritti del consumatore – il mercato libero dell’energia

Secondo quanto previsto dall'Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.

Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un'offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo.

Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo, saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La libertà di scelta riguarda solo le imprese venditrici di energia elettrica o gas. Non è invece possibile cambiare l'impresa che assicura la distribuzione dell'energia fino alle abitazioni; questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò affidato a società che operano con tariffe fissate dall'Autorità.

Per passare al mercato libero occorre scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso). Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

Il termine massimo di preavviso per il recesso dal vecchio contratto di fornitura è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.

È il nuovo venditore a dover sottoscrivere e gestire gli atti necessari per garantire il trasporto e la consegna dell'elettricità o del gas fino al contatore del cliente.

La lettura viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l'ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali oneri connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

In alcuni casi previsti dalla normativa fiscale può essere richiesto il pagamento del bollo (14,62 €) sul nuovo contratto. Ciò avviene in caso di contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale o in caso di contratto redatto sotto forma di corrispondenza che necessiti di registrazione presso l'Ufficio del Registro (di norma soltanto nel "caso d'uso", per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

23 Aprile 2013 · Giovanni Napoletano




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