Credito al consumo – il contratto

La durata di un contratto stipulato per credito al consumo è rimessa alla libera determinazione delle parti

La rata (in genere mensile) prevista nel contratto di credito al consumo costituisce l'importo che il consumatore versa alla banca o all'intermediario finanziario per la restituzione del prestito. Essa è composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell'applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili.

Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell’andamento dei rapporti tra banca e consumatore.

Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo.

Peraltro, nei soli contratti di credito al consumo in cui sia stato concesso un diritto reale di garanzia (a favore della banca o dell'intermediario finanziario) sul bene acquistato dal consumatore con il finanziamento (ad esempio: nell’ipotesi di ipoteca sull'automobile), il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite.

Il credit scoring nel contratto di credito al consumo

Il credit scoring (o punteggio di accettazione) è un sistema usato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistema combina tra loro una serie di informazioni al fine di pervenire ad un punteggio di accettazione (da parte del soggetto finanziatore) circa il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio, l’intermediario trae elementi utili per accettare o rifiutare il finanziamento, per determinare l’entità del finanziamento e il tasso di interesse applicato.

Le informazioni più rilevanti utilizzate sono di quattro tipologie: a)quelle relative al richiedente (ad esempio, il reddito disponibile e il lavoro svolto); b) quelle relative alle caratteristiche del finanziamento da erogare (ad esempio, durata e importo del finanziamento); c) quelle relative al bene da finanziare;quelle relative al grado di indebitamento del richiedente il credito, censite, ad esempio, nelle centrali dei rischi private.

Il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) nel credito al consumo

Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Si tratta, in sostanza, di un indice del costo totale del credito a carico del consumatore. Esso viene definito nella normativa come il tasso che rende uguali, su base annua i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore.

Il TAEG esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto (ad esempio: le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito). Alcuni oneri non sono inclusi nel TAEG, ad esempio: le spese connesse a un eventuale inadempimento, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l'invalidità, la disoccupazione.

Nell’economia complessiva della disciplina del credito al consumo, il TAEG assolve una funzione essenziale. Infatti, l’indicazione del costo complessivo del credito nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto consentono di disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato e di potere raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.

Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato (ad esempio: l’entità del finanziamento, i tempi di restituzione del finanziamento medesimo). Ove questi elementi non sono noti, è escluso che debba essere richiesto il calcolo del TAEG (ad esempio: ciò è quanto avviene per le aperture di credito in conto corrente non connesse all'utilizzo di carta di credito).

Credito al consumo - Differenza fra tasso annuo effettivo globale (TAEG) e tasso effettivo globale (TEG)

Il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio - e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all'interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo. E’ anche importante rilevare che mentre il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese.

Contenuto del contratto di credito al consumo

I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (articolo 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall'articolo 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo).

È importante verificare che il contratto di credito al consumo contenga quanto meno i seguenti elementi:

  • ammontare e modalità del finanziamento;
  • numero, importo e scadenza delle rate;
  • TAEG ed eventuali modalità della sua modifica;
  • oneri non compresi nel TAEG;
  • garanzie richieste;
  • assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG.

I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) l’indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato.

La disciplina contrattuale sul credito al consumo prevede inoltre che a) nessuna somma possa essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali; b) le clausole di rinvio agli usi sono nulle; c) in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEG o la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata di trenta mesi.

I contratti di credito al consumo sotto forma di apertura di credito in conto corrente, non connessi all'utilizzo di una carta di credito sono esclusi dagli obblighi relativi al calcolo e all'indicazione del TAEG. Tali contratti indicano, sempre a pena di nullità: a) il massimale e l’eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo nonché il dettaglio degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto (e le condizioni che ne possono comportare la modifica durante l’esecuzione del contratto); c) le modalità di recesso dal contratto.

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26 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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