Lavoro occasionale accessorio e buoni lavoro

Cosa sono i buoni lavoro (Voucher)

Molto spesso accade che i giovani (ma non solo) facciano "lavoretti" anche durante il loro periodo scolastico, come dare ripetizioni o fare baby-sitting; oppure, durante le vacanze scolastiche, partecipino alla vendemmia o ad altre attività occasionali. Lavori definiti "occasionali" proprio perché caratterizzati dalla breve durata e dalla discontinuità.

Lavori che, in molti casi, non erano regolati da alcuna forma di contratto tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) e quindi non tutelati né dal punto di vista assicurativo (in caso di incidenti) né dal punto di vista previdenziale (versamento di contributi).

Da qualche anno, è stato introdotto nel panorama previdenziale il sistema dei buoni lavoro, cosiddetti "voucher".

I buoni lavoro sono un sistema di pagamento che può essere utilizzato in tutte quelle forme di lavoro, occasionale e discontinuo, non regolamentate da un contratto di lavoro.

Ogni voucher acquistato dal datore di lavoro ha un valore di 10 euro, di cui 7,50 euro costituiscono il compenso ricevuto dal lavoratore; la differenza di 2,50 euro, invece, viene in parte versata all'Inps come contributo per il lavoratore e in parte all'Inail come assicurazione contro gli infortuni.

In questo modo il datore di lavoro, oltre ad agire nella legalità, beneficia anche di una copertura assicurativa Inail, al pari del lavoratore, il quale, oltre al compenso non soggetto a tassazione, beneficia anche del versamento dei contributi all'Inps che andranno ad alimentare la sua posizione contributiva e potranno essere usati in futuro per la pensione.

In questi ultimi anni il sistema si è esteso anche ad altre tipologie di lavoro e di possibili “lavoratori”. Non più solo i ragazzi con meno di 25 anni di età e non meno di 16, ma anche lavoratori part-time, pensionati, cassaintegrati, lavoratori extracomunitari, inoccupati, disoccupati.

Ogni lavoratore in un anno può ricevere buoni lavoro per un totale di 5.000 euro netti per singolo committente/datore, mentre i cassaintegrati possono cumulare complessivamente fino a 3.000 euro netti l’anno.

L’adozione di questo sistema, inoltre, ha fortemente contribuito a far emergere il lavoro nero e a diffondere la cultura della previdenza nel nostro paese.

Cosa è il lavoro occasionale accessorio

Si definiscono prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura "meramente occasionale" che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a:

  • a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
  • a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
  • a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.

Tipologie di prestatori e attività di lavoro occasionale accessorio

Il lavoro occasionale di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali.

Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

In considerazione di finalità antielusive, il ricorso all'istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Lavoro occasionale accessorio per studenti, pensionati, disoccupati

Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell'obbligo scolastico si conferma che l’impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazione contenute nella Circolare dell'INPS numero 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano:

  1. "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  2. "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
  3. "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Inoltre, resta fermo che:

  1. gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;
  2. gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno.

Per quanto riguarda la categoria di "pensionati" si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.

Per la categoria dei disoccupati è prevista dalla norma che il "compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio" per cui l’utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) può essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

Lavoro occasionale accessorio per lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito

Per l’anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Quindi per l’anno 2013 i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

Lavoro occasionale accessorio per lavoratori stranieri

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, va segnalata l’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Resta fermo che, per i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell'assegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 € mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

Limite nell'impiego dei buoni lavoro per imprenditori commerciali e professionisti

E' previsto uno specifico limite nell'impiego dei buoni lavoro con riferimento ai committenti imprenditori commerciali e professionisti. In particolare, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nell'anno solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.

In linea generale, l’espressione "imprenditori commerciali" risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'articolo 2082 e seguenti del codice civile, con esclusione, dell'impresa agricola, disciplinata separatamente. In particolare rientra nella categoria di "imprenditore commerciale" qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti.

In merito alla categoria dei professionisti occorre fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 53 comma 1 (ex articolo 49, comma 1) il quale prevede che sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

La norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all'INPS presso la gestione separata.

Tuttavia, in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati il limite economico per prestatore è ovviamente pari a 5.000 € annui.

Lavoro occasionale accessorio nel settore agricolo

Per quanto riguarda le nuove disposizioni sul settore agricolo, (articolo 70, comma 2) il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di 5.000 euro annui per prestatore per:

  1. aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
  2. imprese ossia aventi un volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno solare, che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Dal punto di vista soggettivo i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, rappresentano le uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro.

Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume d’affari superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte all'esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento all'attività agricola principale svolta dall'imprenditore sia alle attività connesse svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell'attività principale.

I produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Lavoro occasionale accessorio per l'impresa familiare

A far tempo dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l’osservanza dei soli limiti economici previsti pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Anche ai buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, ai sensi della disciplina generale.

3 Aprile 2013 · Ludmilla Karadzic


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