Ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere?

Sono stata citata in Tribunale da una società di recupero crediti: in seguito all'esito della  causa, ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere? Non ho altri cespiti diversi dal mio stipendio di impiegata. E' vero che la controparte può pignorare il mio stipendio? E in che misura? La ringrazio per la sua risposta. Distinti saluti.
Pasqualina  Riccobono, Caserta

Il PRECETTO è una fase del procedimento di esecuzione, attraverso il quale il legislatore mira alla realizzazione coattiva del soddisfacimento della pretesa del creditore, che si fonda su una sentenza o altro titolo esecutivo ( es.

cambiali; titoli credito; atti ricevuti dal notaio, ecc.).

Dopo la notifica del precetto il debitore, se non fa opposizione per comprovati motivi, deve pagare nel termine di dieci giorni l’importo indicato. In caso contrario l’ufficiale giudiziario procederà con il pignoramento, la cui funzione è quella di assicurare determinati beni del debitore dopo averli individuati.

La legge prevede e disciplina i beni pignorabili e quelli non suscettibili di espropriazione. Sono sicuramente pignorabili gli stipendi, i salari o altre indennità dovute da privati per rapporti di lavoro, nella misura fissata dal Presidente del Tribunale; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto sia per i tributi dovuti allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni sia per ogni altro credito (articolo 543 ssgg. Codice procedura civile)

Per fare una domanda sul come difendersi dalle società di recupero crediti e dagli agenti esattoriali, sui diritti del debitore, sui debiti in generale nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

18 Febbraio 2009 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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27 risposte a “Ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere?”

  1. Anonimo ha detto:

    Ma se il decreto ingiuntivo del 2010 non è stato ritirato perché non più residente e non più domiciliato presso l’indirizzo a cui è stato inviato, cosa si può fare in riferimento alla somma errata?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se, con l’aiuto di un avvocato può dimostrare che la notifica del decreto ingiuntivo risultava viziata, e quindi è stata omessa, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo oppure ricorrere al giudice dell’esecuzione per contestare nel merito l’azione esecutiva, soprattutto in riferimento al quantum.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve, mio marito ha ricevuto un atto di precetto di 26000 euro oggi, relativo ad un decreto di ingiunzione di 23000 euro del 2010, relativo a sua volta ad un finanziamento di 19000 euro del 2005. Nel 2015 abbiamo fatto una visura al Crif dove risultava per questo finanziamento un importo scaduto e non pagato di 3660 euro relativo ad 11 rate. Vista la diversità di importi tra il 2010 e il 2015, l’errore potrebbe essere del Crif o nel decreto ingiuntivo del 2010? Purtroppo non abbiamo documenti per dimostrare i pagamenti fatti.

    • Bisognava opporsi al decreto ingiuntivo del 2010: l’omessa opposizione rende definitiva la somma portata dal decreto ingiuntivo. Ed i 3000 euro aggiuntivi rappresentano gli interessi moratori maturati sul debito dal 2010 ad oggi. Qualsiasi errore, purtroppo, è stato sanato dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

  3. Anonimo ha detto:

    Vado incontro al prelievo dallo stipendio… ma la casa non la toccano… giusto?

  4. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto un atto di precetto oggi, essendo garante di un debito di mio marito: sono dipendente statale con stipendio già occupato da cessione del quinto e delega, ho una casa con mutuo regolarmente pagato, ipoteca sulla casa.
    Ho chiesto una rateizzazione dell’importo da versare importo minimo perché dello stipendio non mi resta nulla. A cosa vado incontro?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Va incontro al prelievo mensile del 20% dello stipendio, considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché di eventuali assegni familiari e al lordo di prestito delega e prestito per cessione del quinto.

  5. ornella ha detto:

    Premesso che con sentenza di divorzio ho diritto ad un mantenimento, che il mio ex marito che percepisce pensione ora è in Brasile; che lo stesso è proprietario in italia di diversi immobili; che lo stesso da diversi mesi non sta facendo fronte al mio mantenimento, come posso tutelarmi? posso richiedere un’esecuzione immobiliare?

    • Certamente Ornella. Le basta un avvocato serio. Lei può richiedere un decreto ingiuntivo che il giudice, per crediti alimentari, concede immediatamente. Dopo, conn il precetto, può pignorare gli immobili che crede. In un paio di mesi risolve.

    • francesco corsi ha detto:

      Gentile Ornella, sarei lieto di assisterLa, affrontando ogni genere di anticipazione, nella procedura di esecuzione forzata in danno di Suo marito.

  6. MARY ha detto:

    buongiorno sono divorziata con 2 figli il mio ex marito non paga piu’ dal mese di settembre il mantenimento nemmeno il 50% delle spese,sono ricorsa ad un avvocato che le ha fatto prima una lettera,poi un telegramma dato che lui non risponde adesso le fara’ il decreto ingiuntivo e querela art.570,il problema e’ che lui lavora ma in nero,cosa accadra’ adesso lui possiede sola la macchina,riusciro ad avere i mantenimenti?

    • cocco bill ha detto:

      Non credo, proprio in virtù del fatto che suo marito lavora in nero.

    • MARY ha detto:

      ma scusi,se fanno il pignoramento?

    • cocco bill ha detto:

      Il pignoramento di cosa signora? Dell’auto?

      Per pignorare uno stipendio in nero, e garantirle l’assegno alimentare con continuità, l’ufficiale giudiziario dovrebbe sapere quando il datore di lavoro gli consegna i soldi o un assegno circolare ogni mese …

    • MARY ha detto:

      ok ma e’ impossibile che questi vivono tranquilli senza dare i soldi hai propri figli,ed e’ anche vero che i giudici o chi per esso sanno che questi padri lavorano in nero………….le mettero un investigatore e poi si vedra’………..grazie per la sua gentilezza

    • cocco bill ha detto:

      Ecco, se lei conosce chi è il datore di lavoro di suo marito, potrebbe cominciare a denunciarlo alla Guardia di Finanza. E così di seguito.

      Ben presto nessuno assumerà più suo marito in nero … e lei potrà fargli pignorare lo stipendio percependo così assegno alimentare per lei e di mantenimento per suo figlio.

  7. dieffe ha detto:

    Io e i miei figli abbiamo fatto rinuncia dell’eredità in seguito alla morte di mio marito, ma prima di tale rinuncia ho saldato dei debiti(di mio marito)
    Posso richiedere la restituzione di tale somme?
    Grazie

  8. vittoria ha detto:

    ho ricevuto un atto di precetto e devo pagare. la mia domanda è: se non ho la possibilità di pagare entro i 10 gg,posso chiedere una rateazione ? grazie

  9. claudio Pardini ha detto:

    salve ho ritardato il pagamento di un bollettino x il pagamento rateale di un cellulare!!!per un ritardo del pagamento cosa può succedermi?grazie attendo risposta

  10. ferdinando ha detto:

    Salve! volevo chiarirmi le idee per e capire.
    A mia mogliehanno pignorato il quinto dello stipendio; successivamente un altro pignoramento non gli è stato concesso per cui il giudice lo ha accodato alla scadenza del primo.

    Domanda: se il primo pignoramento dovesse avere una scadenza oltre i dieci anni ,il secondo non rischia di andare in prescrizione.

    Domanda: e se dovesse arrivare un terzo pignoramento cosa fà il terzo creditore gli e li và a chiedere al cimitero.

    Grazie per la gentilezza rispondetemi anche sulla mia mail è gradito

    • ferdinando ha detto:

      Salve! volevo fare un altra domanda.

      Se la legge dice che;si prescrivono entro dieci anni tutti i diritti per cui la legge non stabilisca un diverso termine.E tutti i diritti di una sentenza passata in giudicato.

      Domanda: un primo pignoramento che dilazionato con trattenuta del quinto dello stipendio e che si protrae
      oltre i 15 anni il secondo,anche se passato in giudicato e accodato al primo dovrebbe prescriversi o no? colmate la mia ignoranza Grazie!

    • weblog admin ha detto:

      Un debito si prescrive se il creditore non ne fa richiesta (non procede con la messa in mora del debitore) o se non procede poi all’azione esecutiva.

      Ma una volta che l’azione esecutiva è stata avviata e giunge a compimento con ad esempio, il pignoramento dello stipendio, diventa – per capirci – come un mutuo da pagare.

      Non mi risulta che i mutui, alcuni dei quali possono arrivare ai quarant’anni di durata, cadano mai in prescrizione… neanche con la morte del debitore.

      Se c’è eredità viene aggredita questa o gli eredi che l’accettano.

    • weblog admin ha detto:

      Ti ho già risposto nel “forum” Ferdinando. Non rispondiamo per e-mail per il semplice fatto che riteniamo che le esperienze, i problemi, le soluzioni vadano condivise.

      E soprattutto perchè non riteniamo che ci si debba vergognare di avere dei debiti o beni pignorati.

      Per quel che riguarda la prescrizione spero di aver rimosso le tue perplessità. Sì, i creditori seguono il debitore anche post mortem, aggredendo l’eredità o chi la riceve ed accetta.

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