Notifica della cartella esattoriale – guida pratica alla notifica della cartella esattoriale

Guida pratica alla notifica della cartella esattoriale

I numerosi provvedimenti legislativi in materia tributaria, che in questi ultimi anni si sono susseguiti, hanno contribuito a modificare copiosamente la disciplina dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari della pubblica riscossione.

Questo articolo è finalizzato ad approfondire la materia con particolare attenzione alle problematiche connesse alla notifica della cartella esattoriale, pertanto, quanto segue è risultato del nostro lavoro che poniamo all'attenzione di tutti i colleghi unionisti.

Il ruolo - l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute alla Pubblica Amministrazione

Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e costituisce titolo esecutivo. Prima della riforma del 1999 esistevano 4 tipi di ruoli: principale (in cui erano iscritte le imposte dichiarate), suppletivo (in cui erano iscritte le maggiori imposte accertate), speciale (in cui erano iscritte le maggiori imposte accertate in capo ai sostituti d'imposta) e straordinario (in cui erano iscritte le imposte per cui sussisteva un fondato pericolo per la riscossione).

Dal 1 luglio 1999 esistono solo i ruoli ordinari e straordinari che, come nella previgente disciplina, vengono emessi solo in caso di pericolo fondato per la riscossione.

Particolare rilevanza assume la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato in quanto l'articolo 12, IV comma, del DPR n 602/73 stabilisce che con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

Considerato che il D. Lgs. numero 602/73, all'articolo 17, pone dei limiti temporali a pena di decadenza per l'esecutività del ruolo, formato a seguito dell'attività di controllo o accertativa effettuata dall'ufficio, ne consegue che dalla data di sottoscrizione del ruolo si può dedurre il rispetto, o meno, di tali limiti.

A riguardo si rileva che la Giurisprudenza in più occasioni si è espressa circa l'obbligo, a pena di decadenza, della sottoscrizione del ruolo, ed in particolare si citano le sentenze nn. 7093/2003 e 7439/2003 della sezione V della Corte di Cassazione.

In ambedue le sentenze i giudici della Suprema Corte, oltre a ribadire l'obbligo della sottoscrizione del ruolo, hanno anche attribuito l'onere della prova a carico dell'ufficio. In particolare nella sentenza numero 7439/2003 i giudici della Suprema Corte si sono così espressi "se si muove dal presupposto, in sé esatto, che il processo tributario ha la struttura di processo d'impugnazione, nel quale l'ufficio svolge il ruolo di attore sostanziale, e se, a prescindere dal regime della sua pubblicità, il ruolo svolge la funzione di atto presupposto fondante la pretesa fatta valere con la notifica della cartella esattoriale, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, anche quelli che siano eccepiti dal contribuente, che è attore soltanto formale, grava sull'ufficio".

La cartella esattoriale è atto di precetto

Da quanto in premessa emerge che la cartella esattoriale è atto di precetto: tale equipollenza deriva dal confronto della disciplina della cartella esattoriale con quella del precetto, ed in particolare delle norme che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi.

  • ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/1973, la cartella esattoriale deve contenere "… l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata";
  • ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto consiste "…nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo…..con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata";
  • ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. numero 46/1999, "…il concessionario procede all’espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale";
  • ai sensi delL'articolo 482 del codice di procedura civile "…non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto".

Dalle norme citate si evince chiaramente che la cartella esattoriale è il precetto, con conseguente applicazione alla prima, tranne esplicite deroghe, delle norme del codice di procedura civile ed in particolare dell'articolo 480, IV comma, e dell'articolo 125 del codice di procedura civile.

Ai sensi del disposto di tali articoli il precetto deve essere sottoscritto dalla parte ("…tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare debbono essere sottoscritti dalla parte").

Si pone in evidenza che con la notifica della cartella esattoriale si realizza la fattispecie prevista dall'articolo 479, comma 3, del codice di procedura civile ai sensi del quale "… il precetto (ossia la cartella esattoriale, N.d.r.) può essere redatto di seguito al titolo esecutivo (ovvero l'iscrizione a ruolo, N.d.R.) ed essere notificato insieme con questo, purchè la notifica sia fatta alla parte personalmente".

L'equipollenza del precetto con la cartella esattoriale, nonché la necessità della firma della seconda, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed in particolare nelle seguenti sentenze: Cassazione, sez. Trib., sentenza numero 11227; C.T.R. del Veneto, sezione VI, sentenza numero 153/1997; CTP di Padova, sezione I, sentenza numero 325/1999.

In queste occasioni la giurisprudenza ha sancito l'equipollenza tra l'avviso di mora e il precetto, con conseguente applicazione al primo della disciplina relativa al precetto. Oggigiorno non essendo più previsto l'avviso di mora, tranne il caso di mancato inizio dell'azione di esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, le sue funzioni sono esplicate dalla cartella esattoriale che quindi, al pari dell'avviso di mora, costituisce precetto.

La conclusione di quanto detto è che se la cartella esattoriale non contiene la firma del rappresentante del concessionario la stessa è inesistente.

Presso la locale Commissione Tributaria Provinciale di Foggia sono pendenti vari ricorsi nei quali, tra le altre motivazioni, la nostra associazione professionale "Studio Professionisti Associati" ha eccepito la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, in quanto atto di precetto, il cui esito sarà comunicato non appena saranno pubblicate le relative sentenze.

La procedura di notifica della cartella esattoriale

La notifica, in generale, è un procedimento attraverso il quale un soggetto porta a conoscenza di un altro soggetto un atto mediante consegna allo stesso di una copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

Oggetto della notifica è, pertanto, l'atto che si vuole portare a conoscenza del destinatario, affinché si producano determinati effetti giuridici che sono quelli della conoscenza legale dell'atto.

Proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto il Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel caso in cui non vengono rispettate, comportano la nullità o l'inesistenza della stessa.

Riguardo la disciplina della notifica della cartella esattoriale, in virtù dell'articolo 18 del D. Lgs numero 46/1999, le disposizioni di cui al Capo II, del Titolo I, e al Titolo II del DPR 29 settembre 1973 numero 602, disciplinanti la riscossione coattiva delle Imposte dei Redditi, si applicano alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato (comprese le entrate di natura previdenziale), con la conseguenza che, tranne poche eccezioni, qualsiasi sia la natura della somma iscritta a ruolo, si applica, per la notifica della cartella esattoriale, la disciplina dettata da tale decreto, ed in particolare dall'articolo 26 (ovviamente del DPR numero 602/73).

Tale articolo rinvia a quanto stabilito, in materia di avviso di accertamento ai fini delle imposte su redditi, dall'articolo 60 del DPR 600/1972 che a sua volta recepisce quasi in toto, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del Titolo VI del Codice di Procedura Civile in tema di notifica, con la rilevante differenza della previsione in materia di pretesa tributaria della necessaria sottoscrizione da parte del consegnatario.

Nel caso di notifica a mezzo posta si applica la disciplina dettata dalla Legge numero 890 del 1982.

Modalità di notifica della cartella esattoriale

Le modalità di notifica sono le stesse previste per l'accertamento e contenute nell'articolo 60 del DPR 600/1973, e quindi:

  1. notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall'articolo 138 del CPC;
  2. notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 250/1999, ha sancito il principio della fungibilità dei luoghi e delle persone, con la conseguenza che è valida la notifica fatta a mani di persona di famiglia anche se trovata nell'azienda;
  3. notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento, tale modalità di notifica è disciplinata dall'articolo 26 del DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall'articolo 149 del CPC. Ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 890/1982, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti, salvo che l'autorità o la parte richieda che la notifica debba essere eseguita personalmente. La forma di notifica a mezzo posta si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale. All'ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell'atto all'ufficio postale, "dopo aver scritto la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento". La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza numero 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza numero 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza numero 13/03. All'ufficio postale compete invece la consegna dell'atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 della legge 890/1982. In particolare l'agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l'avviso di ricevimento. L'agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l'avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in caso di familiare deve essere indicata la convivenza). Se il plico viene ritirato ma il consegnatario non firma l'avviso di ricevimento, ovvero in caso di rifiuto del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità delle persone autorizzate a ricevere il plico, l'agente compila l'avviso di ricevimento, facendo menzione in caso di rifiuto delle generalità della persona, appone la data e la firma e lo consegna al mittente. L'agente rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta postale dell'abitazione o dell'azienda. Il plico è depositato presso l'ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dal deposito senza che il destinatario o un suo delegato ne abbia curato il ritiro la notifica si ha per eseguita da tale data, e il piego stesso deve essere inviato con raccomandata al mittente. A riguardo è importante porre in evidenza che la Corte Costituzionale, nella sentenza numero 346/1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 8 della legge 890/1982 nella parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell'impossibilità della notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell'articolo 140 del CPC. Considerato che la notifica si ha per avvenuta decorso il decimo giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data, l'ufficio sia decaduto dal potere di accertamento (a riguardo si segnala la sentenza numero 143/00 della CTP Torino). Come già detto in precedenza la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall'avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa sull'importanza della redazione dell'avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95;
  4. notifica presso il domiciliatario, ai sensi dell'articolo 60, lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso la variazione sarà efficace a decorrere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. La Corte Costituzionale con al sentenza n 360/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo;
  5. notifica alle persone giuridiche, tale notifica va effettuata mediante consegna dell'atto alla persona fisica che rappresenta la società o alla persona incaricata a ricevere la notifica.

La relata di notifica ed il valore del suo contenuto

La relazione di notifica certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la conseguenza che "…le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000).

La relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, nonché dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese in sua presenza, mentre per le altre attestazioni, frutto di informazioni a lui rese, la stessa fa fede fino a prova contraria (Corte di Cassazione nn. 7573/1983; 13925/99; 4590/00; 8799/00 e 5305/99).

In caso di discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio, prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notifica, la copia in mano al contribuente (Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e 4358/2001).

Come deve essere redatta la relata di notifica della cartella esattoriale

Ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura civile e dell'articolo 60 del DPR 600/1973 la relata, in calce e sull'originale, deve contenere la data, la persona a cui è consegnato l'atto, le sue qualità, il luogo di consegna, le eventuali ricerche fatte o i motivi della mancata consegna e la sottoscrizione di chi riceve l'atto (peculiarità rispetto a quanto previsto dall'articolo 148 del codice di procedura civile).

A questo punto è necessario porre in evidenza come l'articolo 26 del DPR 602/1973 al comma II disponga che in caso di consegna a mani proprie o di persone abilitate non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario dell'originale della cartella.

Il concessionario della pubblica riscossione in varie occasioni ha interpretato tale disposto come una autorizzazione a non far sottoscrivere dal consegnatario la relata di notifica.

Tale interpretazione è da ritenersi errata in quanto il legislatore sancisce, al successivo IV comma, l'obbligo per il concessionario di conservare la matrice o la copia della cartella per cinque anni con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, ne consegue che al contribuente viene consegnato l'originale sul quale non occorre la sottoscrizione, mentre al concessionario resta la copia della stessa.

Di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale nelle mani del contribuente e non per la copia in mano al concessionario.

Ai sensi dell'articolo 160 del codice di procedura civile la notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 del codice di procedura civile.

Se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario la stessa è inesistente, in quanto in tali casi l'attività compiuta è totalmente difforme dal modello legale di notifica (Corte di Cassazione nn. 10380/97; 9372/1997; 14393/99 e 5011/2000).

I limiti temporali che deve rispettare il concessionario per la notifica della cartella esattoriale

L'articolo 25 del DPR numero 602/1973, nel testo previgente alla modifica apportata dal D. Lgs. numero 193/2001, sanciva che " …il concessionario notifica la cartella entro il 31 del IV mese successivo a quello di consegna del ruolo". A seguito di numerose diatribe giudiziarie circa la natura perentoria o meno di tale termine, è intervenuta la Corte Costituzionale - ordinanza numero 107/2003 - che ha riconosciuto la natura decadenziale dello stesso.

A seguito della modifica apportata all'articolo 25 del DPR 602/1973 dal citato D. Lgs. numero 193/2001, non è più previsto esplicitamente alcun limite temporale per la notifica della cartella esattoriale.

A nostro avviso il concessionario deve notificare la cartella esattoriale entro il termine decadenziale dell'iscrizione a ruolo sancito dall'art 17 del DPR 602/1973, in quanto, nel caso in cui lo si lasciasse libero di notificare la cartella senza essere obbligato al rispetto di alcun termine decadenziale si andrebbe a violare il principio di certezza del diritto.

Invero, se si consentisse al concessionario di notificare la cartella esattoriale nei dieci anni successivi alla data di iscrizione a ruolo, si arriverebbe al paradosso di esporre il contribuente, che ha semplicemente omesso di versare l'imposta comunque dichiarata, all'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria per un periodo temporale ben doppio rispetto a colui che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.

Infatti, oggigiorno, non essendo più prevista la pubblicazione dei ruoli, la cartella esattoriale risulta essere il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'azione di liquidazione da parte del fisco, con la conseguenza che, mentre chi ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi è soggetto ai sensi dell'articolo 43, comma II, del DPR 600/73 all'azione accertativa per un arco temporale di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, al contrario, come già evidenziato precedenza, chi ha semplicemente omesso di versare l'imposta, comunque dichiarata, sarebbe soggetto per un periodo di dieci anni, quindi doppio rispetto al primo, all'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria.

In più occasioni la giurisprudenza è stata concorde con quanto da noi sostenuto, in particolare si citano le seguenti pronunce: CTR Firenze sentenza numero 80 depositata in data 25 settembre 2000; CTP di Ravenna, sez. I, sentenza numero 375 del 7 dicembre 2001; CTP di Foggia, sez. XI, sentenza numero 153 del 28 maggio 2002; CTP di Roma, sez. XXIII, sentenza numero 16/2002; CTP di Foggia, sez. VII, sentenza numero 323/2003, CTP di Bologna, sez.XVI, sentenza numero 14/2004.

In tale ultima occasione i giudici della sezione VII, della locale Commissione Tributaria Provinciale, si sono così espressi a seguito di un ricorso presentato dal nostro studio circa il termine di notifica della cartella esattoriale, a seguito di iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 1999 (anno 1998) "…tali termini (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della dichiarazione), che riguardano la esecutività del ruolo mediante la firma apposta in calce all'elenco da parte di un funzionario dell'ufficio finanziario appositamente delegato, in presenza della successiva abrogazione dell'articolo 25, comma I, del medesimo DPR che imponeva all'esattore di notificare la cartella relativa entro i quattro mesi successivi vanno ora, in carenza di una norma specifica, necessariamente estesi anche alla notifica della cartella esattoriale".

Anche la dottrina si è espressa in questi termini e a riguardo si cita un articolo di Giuseppe Ripa, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 4 aprile 2003, che nel commentare l'ordinanza della Corte Costituzionale numero 107 del 1 aprile 2003 (con la quale è stato sancito l'obbligo del concessionario di notificare la cartella - a pena di decadenza - entro la fine del quarto mese successivo alla consegna del ruolo) considera che "…sebbene l'ordinanza è relativa ai termini di notifica sanciti dall'articolo 25 del DPR 602/73 ante la modifica apportata dal D. Lgs. numero 46/1999, da essa si deduce la necessaria esistenza di un termine certo per la notifica con la conseguenza che, in mancanza a seguito della modifica di alcun termine per la notifica della cartella, per non sottoporre il contribuente a un'indefinita soggezione all'azione del fisco non resta che rifarsi all'unico termine previsto per l'esecutività del ruolo, da intendersi anche come limite massimo per la notifica dello stesso attraverso la cartella esattoriale".

Si cita ancora l'articolo di Francesco Paolo D'Orsogna, dirigente della Scuola Superiore AR del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sul Fisco numero 39/03 e l'articolo di Alberto Roma pubblicato sempre sul Fisco numero 05/04, infine, si cita l'articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 3 giugno 2004 a commento della sentenza numero 14/2004 della CTP di Bologna.

Conclusioni e consigli sulla notifica della cartella esattoriale

Dopo avere illustrato la disciplina, ante e post riforma, sull'esistenza o meno di un termine di notifica della cartella esattoriale il nostro consiglio, considerato che le modifiche all'articolo 25 del DPR 602/1973 si applicano alle iscrizioni a ruolo rese esecutive a decorrere dall'8 giugno 2001, è quello di verificare presso le locali Agenzie delle Entrate in quale data il ruolo è stato reso esecutivo e in quale data lo stesso è stato consegnato al concessionario.

Infatti se la data di esecutività del ruolo è antecedente all'8 giugno 2001, si applicheranno i termini stabiliti a pena di decadenza (così come sancito dalla Corte Costituzionale) dall'articolo 25 del DPR 602/1973 nel testo allora vigente, se al contrario il ruolo è stato reso esecutivo a decorrere dell'8 giugno 2001 si dovrà eccepire, per i motivi già indicati, la decadenza del potere di notifica della cartella in quanto non avvenuta entro i termini di iscrizione a ruolo previsti a pena di decadenza dall'articolo 17 del DPR 602/1973.

di Luigi Maida da Knos

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8 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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5 risposte a “Notifica della cartella esattoriale – guida pratica alla notifica della cartella esattoriale”

  1. cico ha detto:

    Inoltre fanno presente sull’avviso che in mancato ritiro entro 15 gg. procederanno con le modalità previste dall’art. 140 cpc depositando presso la depositeria della casa comunale, come devo comportarmi.
    grazie,

  2. antonio fusco ha detto:

    Il notificatore è obbligato ad indicare nella relata di notifica la sua qualifica e le sue generalità. Se mancano tali indicazioni la notifica della cartella deve intendersi nulla.

  3. alessandro sacrestano ha detto:

    Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti .

    A stabilirlo, con un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 2009 n. 909/05/09).

    La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della giustizia tributaria.

    La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è stata così piena, che lo stesso ha condannato l’agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche.

    Caso.

    La vicenda riguarda l’omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da parte dell’ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/73.

    Lo stesso contribuente impugna l’atto di iscrizione, ritenendo illegittima l’ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare l’articolo 19 del Dlgs 546/92, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in argomento.

    Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate dall’articolo 26 del Dpr 602/73. In particolare, proprio l’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

    a. ufficiali della riscossione;

    b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

    c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

    d. agenti della Polizia Municipale.

    Tesi del Concessionario.

    Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale.

    Da tale prospettiva, l’Agente per la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest’ultima norma, invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale.

    La norma, infatti, recita «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica.

    Il collegio giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente.

    Nel dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore.

    Giudizio

    Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.

    In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

    Conclusioni

    Ne consegue che l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale.

    Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

  4. maria de lollis ha detto:

    Equitalia – Nulla la cartella notificata via posta

    Per Equitalia si profila un nuovo preoccupante focolaio: la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia tramite il servizio postale è inesistente.

    Infatti, secondo l’art. 26 del Dpr n. 602/73, la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi, ecc.), deve essere tassativamente effettuata solo dai soggetti abilitati ovvero: ufficiali della riscossione, soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali, agenti della polizia municipale.

    Al di fuori dei casi previsti dalla legge, quindi, tutte le notifiche effettuate per posta raccomandata sono inesistenti, perché effettuate da soggetti che non rientrano nelle suddette categorie; ciò comporta l’inesigibilità delle somme richieste.

  5. matteo sances ha detto:

    CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE

    La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

    Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

    Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

    Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.

    L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

    Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2).

    Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell’art. 26 elenca, individuandoli in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

    a) gli ufficiali della riscossione;

    b) i messi comunali;

    c) gli agenti della polizia municipale;

    d) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

    Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”, a mezzo di propri dipendenti.

    Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.

    Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, e come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario.

    Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

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