Sanzioni per il reato di guida in stato di ebbrezza – Il vademecum

Sanzioni amministrative e penali per guida in stato di ebbrezza - Vademecum

In questo articolo parleremo delle sanzioni cui va incontro chi si mette alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, rapportandole al livello di alcolemia che viene riscontrato in caso di incidente o a seguito di un normale controllo su strada delle forze dell'ordine.

L'auspicio è che queste righe servano come deterrente a chi, sempre più spesso, non si rende conto delle gravi conseguenze che possono derivare, per sè stessi e per gli altri, da un atteggiamento di superficialità e/o incoscienza rispetto a questa tipologia di problema.

Il conducente è considerato in stato di ebbrezza se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l

I tempi si fanno sempre più duri per chi viene pizzicato alla guida in stato di ebbrezza.

Il reato di guida in stato di ebbrezza da alcool, è regolato dall'articolo 186 del Codice della strada, che al comma 1, recita: É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Si è considerati in stato di ebbrezza quando viene accertato un valore del tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Per l’accertamento dello stato di ebbrezza le Forze dell'Ordine si servono del cosiddetto etilometro elettronico: uno strumento di misurazione che determina la quantità di alcool contenuta nel sangue indicata in g/l (grammi su litro).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche è possibile controllare il tasso alcolemico in ospedale con un prelievo ematico anche senza il consenso del conducente stesso.

A seconda del tasso alcolemico rilevato, le pene e le sanzioni sono differenti.

Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l

Nessuna sanzione è prevista se il valore del tasso alcolemico è inferiore a 0,5 g/l, il conducente ha età superiore a 21 anni, la patente è stata conseguita da più di tre anni e il conducente non è un autotrasportatore.

Negli altri casi, cioè quando pur essendo il tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, il conducente è un autotrasportatore, ha meno di 21 anni, oppure ha conseguito la patente da meno di tre anni, si applicherà una sanzione amministrativa il cui importo è compreso fra € 155 a € 624.

Riportiamo di seguito quanto dispone il comma 1 dell'articolo 186 bis del codice della strada:

È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

  1. i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  2. i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  3. i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  4. i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.

Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

Invece, se venite fermati e la rilevazione di alcol nel sangue è fra gli 0,50 e gli 0,80 g/l l'ammenda da pagare è compresa fra i 500 ed i 2000 euro.

Non è previsto l'arresto, non essendo considerato un reato penale, e la sospensione della patente può variare da 3 a 6 mesi.

Attenzione, vengono sottratti 10 punti della patente e si rischia il fermo del mezzo.

Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l

Se venite fermati e l'alcol rilevato nel sangue è compreso fra gli 0,80 e1,50 g/l la multa da pagare è compresa fra gli 800 ed i 3.500 euro.

Essendo un reato penale si rischiano da 3 a 6 mesi di carcere (commutati in sanzione pecuniaria), e la sospensione della patente può variare da 6 a 12 mesi.

Anche in questo caso, verranno decurtati 10 punti della patente e verrà applicato il fermo del mezzo.

Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

Oltre alla sospensione della patente, se il tasso alcolemico supera 1,50 g/l, l'ammenda da pagare è compresa fra i 1.500 ed i 6.000 euro.

Si rischiano da 3 a 12 mesi di detenzione (commutati anche in questa circostanza in sanzione pecuniaria a meno di incidenti causati).

La tempistica di sospensione della patente varia da 12 a 24 mesi.

I punti tolti saranno 12 e la confisca del veicolo avviene per sentenza.

Qualora il veicolo sia di proprietà di un soggetto terzo, l’alternativa alla confisca è la sospensione della patente da 2 a 4 anni per il conducente che ha commesso il reato.

Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni in caso di incidente

Se un conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, tutte le sanzioni, amministrative e penali, sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi salvo che il veicolo stesso appartenga ad altri.

Guida in stato di ebbrezza - Quando il conducente oppone il rifiuto all'accertamento etilometrico

In caso di rifiuto dell'accertamento dell'etilometro si applicano le pene previste per la più grave delle violazioni relative alla guida in stato di ebbrezza, che prevede l'ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 e l'arresto da tre mesi ad un anno.

Però, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 45070 del 30 Marzo 2004, ha stabilito che: In tema di violazione del codice della strada, è illegittima la contravvenzione all'automobilista che si è rifiutato di seguire l’agente al comando per l’alcoltest senza la presenza di un sinistro stradale: configura la limitazione della libertà; precisando che il rifiuto non è reato nel caso in cui le Forze dell'Ordine chiedono a un conducente che non ha provocato incidenti di accompagnarlo presso un comando che è distante dal luogo del fatto per eseguire l’accertamento.

Inoltre, bisogna fare attenzione, perchè, pur non avendo ingerito bevande alcoliche, l’assunzione di alcuni farmaci può far comunque risultare positiva la prova etilometrica.

In questi casi, poiché l’esito dell'alcoltest costituisce la prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, per non incorrere in sanzioni il conducente deve dimostrare che l’alterazione del proprio valore del tasso alcolemico sia dovuta esclusivamente all'uso di prodotti medicali idonei a influenzare l’esito del test.

Questo concetto è stato chiarito dagli Ermellini, che con la pronuncia numero 45070 del 30 Marzo 2004, hanno sancito che: In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori.

Conclusioni sulle sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Concludendo, è bene ricordare che una volta sospesa la patente, in quanto colti alla guida in stato di ebbrezza, per ottenerne la restituzione è obbligatorio sottoporsi a visite mediche (a pagamento e salate), presso le apposite commissioni mediche locali per accertare la sussistenza dei requisiti fisici (urina e sangue) e psichici (visita psicologica) necessari per il conseguimento della patente.

La patente verrà poi rinnovata a cadenza periodica, dopodichè bisognerà di nuovo sottoporsi alle visite già citate, fino al rinnovo normale (10 anni).

Si tratta di un calvario, che, si può evitare con un pizzico di consapevolezza e prudenza.

22 Marzo 2013 · Loredana Pavolini


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